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Rifiuto d`indicazioni sulla propria identità personale

 

Rifiuto d`indicazioni sulla propria identità personale

Art. 651 c.p. - Rifiuto d`indicazioni sulla propria identità personale

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale (c.p.357) nell`esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale (349 c.p.p.), sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l`arresto fino a un mese o con l`ammenda fino a lire 400.000 (c.p.366 n.2).


Massima della Cassazione
GLI AGENTI E GLI UFFICIALI DELLA POLIZIA, COSÌ COME I CARABINIERI, SONO DA CONSIDERARE IN SERVIZIO PERMANENTE: NEL SENSO CHE, ANCHE NEI PERIODI DI PERMESSO O DI LICENZA, SONO OBBLIGATI AD ASSUMERE L'ESERCIZIO ATTUALE DELLE FUNZIONI, ALLORCHÉ SE NE VERIFICHINO LE CONDIZIONI DI LEGGE, A NULLA RILEVANDO LA SUSSISTENZA DI PARTICOLARI RAPPORTI DI AMICIZIA, PARENTELA O ALTRO CON LA PARTE OFFESA. (NELLA SPECIE L'IMPUTATO AVEVA COMPIUTO ATTI DI LIBIDINE NEI CONFRONTI DELLA FIDANZATA DI UN AGENTE DI P.S. E AVEVA OLTRAGGIATO QUEST'ULTIMO, PRONTAMENTE INTERVENUTO, RIFIUTANDOSI DI FORNIRGLI INDICAZIONI SULLA PROPRIA IDENTITÀ PERSONALE).

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Sez. 1, Sentenza n. 47469 del 17/10/2003 Ud.  (dep. 11/12/2003 ) Rv. 226458

(Annulla senza rinvio, Trib. Sulmona, 10 ottobre 2002).

667 PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988)  002 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI - Rifiuto di generalità - Lesione dell'interesse generale dell'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale cui il rifiuto è stato opposto - Costituzione di parte civile della stessa amministrazione - Legittimità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di rifiuto di generalità (art. 651 cod. pen.), atteso che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è costituito dal potere-dovere di vigilanza attribuito dalla legge all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale al quale il rifiuto viene opposto, detta amministrazione è legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico del responsabile del reato, onde ottenere il risarcimento del danno da essa subito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 651 cod. pen. configurato a carico di soggetto che aveva rifiutato di declinare le proprie generalità a guardie dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo, ha confermato la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore del suddetto ente, costituitosi parte civile).

Riferimenti normativi: Cod Pen, artt. 185 e 651; Cod Proc Pen, art. 74; Legge 447/1988, art. 74.

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SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) _____ N. IL 21/09/19___
avverso SENTENZA del 01/12/1999 TRIBUNALE di F____ visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. M. Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Con sentenza in data 1.12.1999 il tribunale di F___ in composizione monocratica, mentre assolveva ____ dal delitto di cui all'art. 610 c.p. in relazione ad una brusca manovra di sorpasso e frenata in autostrada perché il fatto non costituisce reato, dichiarava il medesimo imputato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 651 c.p. - per avere rifiutato di fornire le proprie generalità a ____, conducente dell'autoveicolo che lo seguiva e p.u. nell'esercizio delle sue funzioni - e, con le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di lire 200.000 di ammenda, valorizzando ai fini dell'affermazione di responsabilità la deposizione testimoniale del ____. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell'imputato, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione poiché l'affermazione di responsabilità si fondava apoditticamente sulle dichiarazioni del ____, il quale non era nell'esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale ed era stato ritenuto peraltro inattendibile quanto alla ricostruzione dell'episodio di cui alla prima imputazione.
2. - Il motivo di gravame con il quale il ricorrente censura con analitiche deduzioni l'affermazione di responsabilità è fondato poiché il giudice di merito, con motivazione apparente e affatto inadeguata, ha ritenuto "provata" la colpevolezza dell'imputato in ordine alla contravvenzione ex art. 651 c.p. esclusivamente "sulla base della testimonianza di ______".
Non è dato invero al Collegio di poter cogliere il ragionamento giudiziale dal quale risulti che il giudice di merito abbia apprezzato il contenuto narrativo della testimonianza, comparandola con la versione dei fatti offerta dall'imputato, soprattutto in ordine ai dati fattuali - neppure enunciati - inerenti alla qualità e al concreto esercizio delle pubbliche funzioni da parte del testimone.
D'altra parte, appare opportuno sottolineare che l'eventuale nozione di "servizio permanente" è diversa da quella di "esercizio delle funzioni", implicando essa che il pubblico ufficiale può in ogni momento intervenire per esercitare le sue funzioni, ma non che egli le stia concretamente esercitando in ogni momento. Di guisa che, perché sia configurabile nella condotta del ____ il reato di cui all'art. 651 c.p., è necessario che il giudice di merito accerti che il ____ abbia formalmente contestato una specifica infrazione stradale ed abbia a tal fine richiesto, senza ottenerle, le generalità al conducente del veicolo che, nell'effettuare un'errata manovra di sorpasso sull'autostrada, aveva intralciato la marcia del veicolo privato sul quale il ____ in quel momento si trovava quale conducente (cfr., per un'analoga fattispecie, Cass., Sez. 1^, 8.10.1993, ____, rv. 195604).
La sentenza impugnata dev'essere pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al medesimo tribunale monocratico di F____ (diverso giudice).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 651 c.p. e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di F____.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2001.

 
 
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