Ubriachezza
Art. 688 c.p. - Ubriachezza
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a 600.000. La pena è dell`arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l`incolumità individuale (c.p.575-584). La pena è aumentata (c.p.64) se la ubriachezza è abituale.
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: ............; avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari della Pretura di S____ in data 21 settembre 1994; Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Buogo; Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. Claudio Aponte che ha concluso per il rigetto del ricorso. F A T T 0 Alle ore 0,30 del 7 febbraio 1994 -....., mentre procedeva nel centro abitato di S____ alla guida della sua Fiat Uno, per fatto esclusivamente proprio urtava l'aiuola spartitraffico, invadeva la corsia opposta e terminava la corsa per urto contro il marciapiede di sinistra. Pochi minuti dopo interveniva una Pattuglia della Polizia Stradale che riteneva il .... in evidente stato di ubriachezza in quanto profferiva parole sconnesse, prive di senso e deambulava con notevole difficoltà; fra l'altro il ....., dopo avere ammesso di essere stato in un bar, invitava gli agenti ad andarvi con lui. Per quanto sopra, era promossa azione penale a carico del ..... per: a) contravvenzione all'art. 688 c.p., per essere stato sorpreso in luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza; b) contravvenzione all'art.186, II co. C.d.S. per avere guidato un'autovettura in istato di ebbrezza conseguente all'assunzione dì bevande alcoliche. A termine di rito abbreviato, con sentenza del GIP della Pretura di S____ in data 21.9.1994, il ..... era riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli, avvinti dalla continuazione, con le attenuanti generiche ed il beneficio premiale; cosicché veniva condannato a 20 giorni di arresto, sostituiti da Lire 1.500.000 di ammenda, coi doppi benefici e con la sospensione della patente per 15 giorni. Avverso tale pronuncia il ..... ha personalmente avanzato ricorso a questa Corte Suprema, denunciando la violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi probatori non essendo stato egli sottoposto ad accertamento sullo stato di alterazione psico-fisica derivante dall'uso di alcool attraverso l'analisi dell'aria alveolare espirata mediante etilometro e la procedura indicata nell'art.379 regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495). Per le stesse ragioni sostiene che la sentenza impugnata è ancor meno motivata in ordine alla prova sullo stato di ubriachezza ed alla violazione dell'art.688 c.p.. Stante il contrasto nella giurisprudenza di questa Corte sui mezzi attraverso i quali può essere raggiunta la prova in ordine alla guida di veicoli in stato di ebbrezza (art. 186, IÌ co. C.d.S.) e cioè se essa debba necessariamente derivare da accertamento conforme alle prescrizioni dell'art.379 del citato regolamento, o se possa essere raggiunta pure con altri mezzi, la V Sezione Penale di questa Corte con ordinanza del 28 marzo 1995 ne ha rimesso la decisione a queste Sezioni Unite Penali. D I R I T T 0 Per vero, dopo alcune pronunce della Quarta Sezione di questa Suprema Corte, concernenti l'interpretazione del precedente codice della strada (D.M. 10.8.1988 emanato in applicazione dell'art.17 CO. IV- legge 18 marzo 1988 n. 111) si era già formato, nella vigenza di quel codice, un prevalente indirizzo giurisprudenziale, consolidatosi nella vigenza del nuovo (art. 186 D. Ls.vo 30.4.1992 n. 285), nel senso che lo stato di ebbrezza può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo e non solo attraverso l'analisi dell'aria alveolare espirata nello etilometro previsto dal 379 del Regolamento. E tale ultimo indirizzo ritengono queste Sezioni Unite di dovere confermare. Infatti è da evidenziare anzitutto la fonte primaria da cui deriva ogni norma, quando facente parte di una legge, rispetto alla fonte secondaria dei regolamenti che servono a disciplinarne l'attuazione e l'esecuzione onde passare alla concreta applicazione della legge stessa e che quindi non sono idonei ad imporre condotte o prescrizioni o divieti ad essa dissonanti, e tanto meno contrari, che sarebbero illegali. Cosicché la previsione regolamentare di uno strumento e di un sistema per la determinazione della concentrazione alcolica espirata da un conducente di veicolo, già solo per questo non può deflettere dal principio-base cui è informato il codice di rito penale, circa il libero convincimento del giudice penale che può accertare i fatti e ritenere raggiunta la prova con qualsiasi mezzo di prove purché non sia contrario a divieti di legge e, come tale, inutilizzabile (art. 191, co. 1 C.P.P.). Nel processo penale non esistono, a differenza di quello civile, prove legali al cui contenuto il giudice sia tenuto a prestare osservanza, potendo egli dissentire pure da confessioni, sempreché ne dia logica spiegazione in motivazione. Le norme di cui all'art.192 c.p.p. ne danno, ex adverso, conferma, dato che introducono, per la prova indiziaria e per le chiamate in correità, regulae iuris che servono a porre un limite a quel presupposto principio di libera valutazione, al fine di evitarne gli abusi. Ne dà ulteriore conferma l'art.193 c.p.p. là dove precisa che nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza (che qui non interessano). Pertanto la indicazione, nell'art.379 del Regolamento del codice della strada, del mezzo con cui può essere accertata nell'individuo - conducente la concentrazione alcolica, non può derogare dal libero convincimento del giudice, non astretto da prove legali e che è abilitato a ritenere raggiunta la prova sullo stato di ebbrezza attraverso qualsiasi mezzo e senza presumptio iuris et de iure. Va poi sottolineato che la norma regolamentare sopra indicata ha come destinatario non il giudice bensì l'agente od ufficiale di polizia giudiziaria che interviene sul posto e che, per la necessaria immediatezza dell'accertamento nei confronti di chi - mentre guida - versa in provvisorio stato di alterazione psicofisica derivante da alcool (accertamento cui può comunque assistere il difensore, senza diritto a previo avviso, ai sensi dell'art.356 c.p.p.) ha la facoltà, non il dovere, (sempre che sia già fornito dei mezzi necessari e funzionanti) di procedervi con apposita strumentazione non invasiva della sfera di integrità fisica e di autodeterminazione del soggetto e che, pertanto, non può suscitare dubbi di legittimità costituzionale in rapporto agli artt.13 e 32 Cost. in quanto con essa non si attua un trattamento sanitario ma un controllo sulla persona consentito dall'art.354, III co. C.P.P. La norma, altresì, serve a dare giuridico fondamento alla spesa pubblica necessaria per l'acquisto delle apparecchiatura da fornire agli organi di polizia giudiziaria. Ulteriore conferma della non necessità che all'accertamento dell'ebbrezza si addivenga solo con l'etilometro può trarsi dalla constatazione che il conducente del veicolo ha la possibilità di sottrarsi a tale accertamento rifiutando di sottoporvici, come previsto nel comma 6 dell'art.186 C.d.S. che però configura, in tale condotta, una distinta ipotesi del reato la quale, tuttavia, non introduce alcuna presunzione automatica circa lo stato di ebbrezza. Va, inoltre, tenuto conto della precisazione, formulata nel 3 comma dell'art.379 Reg. secondo cui "resta fermo, in ogni caso, il compito dei verbalizzanti di indicare ... le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida": precisazione cautelare che non avrebbe alcuna giustificazione ove non presupponesse la possibilità di desumere quello stato attraverso mezzi di prova che ne siano significativi, diversi dell'etilometro e dalle procedure indicate dalla norma. Può quindi conclusivamente affermarsi che lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo e non necessariamente nè unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art.379 Regolamento C. d. S.; per lo stesso principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può pertanto desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (es.: ammissione del. conducente, alterazione della deambulazione, movimenti difficoltosi, eloquio sconnesso o farfugliato, alito vinoso, etc ... ) così come può anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro, pure se risultante da due determinazioni del tasso alcolico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti. sempreché fornisca del suo convincimento una motivazione esauriente e logica. Alla dimostrazione di quanto sopra era tenuto, nel caso in esame, il G.I.P. della Pretura di S____ attraverso motivazione nella quale risultano utilizzati contrariamente all'apodittico assunto del ricorrente elementi classicamente riconducibili ad uno stato di vera e propria ubriachezza, così dando sufficiente atto dei dati di fatto apprezzati mediante coerente logica deduttiva, in uno alle oggettive anomalie della condotta di guida, in ordine all'alterazione psico-fisica del soggetto, della causale e del grado di elevata intossicazione da alcool, tale da privare il conducente della capacità di controllo del mezzo guidato. Giuridicamente corretta risulta, quindi, la metodologia dell'accertamento seguito dal GIP ed in questa sede non censurabile l'accertamento di fatto spiegato con succinta motivazione indenne da vizi logici. Quanto alla denunciata mancanza di prove sullo stato di ubriachezza punito dall'art.688 C.P., va rammentata la possibilità di suo concorso con la previsione dell'art.186 C. d. S., stante le diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati. Nel codice penale, infatti, l'art.688 mira alla prevenzioni dell'alcoolismo ed alla tutela dell'ordine pubblico, in quello stradale l'art.186 vuole assicurare la sicurezza della circolazione nelle strade e la incolumità di chi vi si trova. La differenza tra l'ebbrezza e l'ubriachezza sta nella intensità dell'alterazione psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggiore tasso alcool nonché nel fatto che mentre l'ebbrezza può non essere manifesta, l'ubriachezza è punibile sol quando lo è. L'ubriachezza quindi in sé comprende ed assorbe, dal punto di vista clinico, l'ebbrezza perché ne costituisce uno stato più avanzato: ma per essere perseguibile deve essere, oltre che in luogo pubblico, anche manifesta. Con la conseguenza che chi guida in pubblica via un veicolo, in stato di palese ubriachezza, già per questo viola sia l'art.688 c.p. che l'art.186 C.d. S. ; chi guida in stato di ebbrezza che non raggiunge l'ubriachezza, o questa non sia manifesta, può essere perseguito solo per la violazione dell'art.186 C.d.S. ma non per la contravvenzione all'art.688 c.p.. Nella specie risultano evidenziati in sentenza sintomi significativi del costituito dall'ubriachezza, estrinsecatasi in uno stato di evidente e maggiore compromissione dei riflessi nonché di alterata visione della realtà fenomenica, sicché già in tal modo risulta sufficiente motivazione in ordine alla prova sulla ravvisata concorrenza delle due contravvenzioni riconosciute a carico del _____. La loro riunione in continuazione, oltre che non motivata, è stata erronea perché non è possibile riconoscere in esse, concettualmente, una preesistente unicità di disegno criminoso: ma di ciò non è stata mossa doglianza con gravame della pubblica accusa, sicché sul punto non può essere esercitato intervento del giudice dell'impugnazione. L'infondatezza del ricorso ne impone la reiezione col conseguente onere delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Roma, 27 settembre 1995.
|