Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
Art. 615quinquies c.p. - Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l`interruzione, totale o parziale, o l`alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire 20 milioni.
Sez. U, Sentenza n. 1282 del 09/10/1996 Ud. (dep. 13/12/1996 ) Rv. 206844
Presidente: La Torre A. Estensore: Morelli F. Imputato: _____ ed altri. P.M. Toscani U. (Conf.)
(Annulla in parte senza rinvio, App. Bologna, 5 maggio 1994).
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 055 ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Cancellazione di dati dalla memoria di un elaboratore elettronico commessa prima dell'entrata in vigore della l. n. 547 del 1993 - Danneggiamento - Configurabilità - Ragioni.
Antecedentemente all'entrata in vigore della l. 23 dicembre 1993, n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 cod. pen. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art. 635 cod. pen. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 l. n. 547/93 - che ha introdotto l'art. 635 bis cod. pen. sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 cod. pen.)
| Riferimenti normativi: |
Cod. Pen. art. 635 |
COST ILLEGITTIMITÀ |
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Cod. Pen. art. 635 bis |
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Legge 23/12/1993 num. 547 art. 9 | |