Interferenze illecite nella vita privata
Art. 615bis c.p. - Interferenze illecite nella vita privata
Chiunque, mediante l`uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell`art. 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa (c.p.120-126); tuttavia si procede d`ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (disp. coord. c.p.p.).222).
Cassazione
L'INSTALLAZIONE DI UN RADIOTELEFONO CONTENENTE UNA MICROSPIA REALIZZA LA PREVISIONE DELITTUOSA DELL'ART. 617 BIS COD. PEN. (INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE O IMPEDIRE COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE) E NON QUELLA DI CUI ALL'ART. 615 BIS STESSO CODICE (INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA), POICHÉ TALE ATTIVITÀ È FINALIZZATA ALL'INTERCETTAZIONE TELEFONICA E NON È "UNO STRUMENTO DI RIPRESA SONORA" (QUALE PUÒ ESSERE UN MINIREGISTRATORE) DIRETTO A PROCACCIARE INDEBITAMENTE NOTIZIE ATTINENTI ALLA VITA PRIVATA.
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Sez. 1, Sentenza n. 25666 del 04/04/2003 Ud. (dep. 12/06/2003 ) Rv. 225333
Presidente: Fabbri G. Estensore: Vancheri A. Imputato: ____. P.M. Galati G. (Diff.)
(Rigetta, App. Bologna, 21 maggio 2002).
603 REATI CONTRO LA PERSONA - 012 DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE - Reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615 bis c.p. - Elemento psicologico - Dolo generico - Sufficienza - Fattispecie.
Il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod.pen.) richiede il dolo generico, consistente nella volontà cosciente dell'agente di procurarsi indebitamente immagini inerenti la "privacy" altrui. (Applicando tale principio, la Corte ha ritenuto sussistente tale reato nel caso di installazione di una videocamera collocata in modo da riprendere la soglia di casa e l'ingresso della autorimessa della parte offesa).
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Sez. 5, Sentenza n. 18058 del 25/03/2003 Cc. (dep. 16/04/2003 ) Rv. 224578
Presidente: Foscarini B. Estensore: Marini PF. Imputato: P.G. in proc. ____. (Conf.)
(Annulla con rinvio, Gip Trib.Termini Imerese, 20 febbraio 2002).
603 REATI CONTRO LA PERSONA - 012 DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE - Interferenze illecite nella vita privata - Titolare del diritto di querela - Persona offesa - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
Titolare dell'interesse protetto dall'art. 615 bis. cod. pen., nel cui ambito deve ricomprendersi la riservatezza che connota i momenti tipici della vita familiare, non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall'abusiva captazione delle immagini o notizie o immediatamente coinvolto dalla loro diffusione, ma anche chiunque, nel luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino sì da comporre un unitario quadro rappresentativo di un'area riservata e preclusa alle indebite intrusioni ab externo idonee a scalfirlo (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale veniva ritenuta inidonea, al fine della procedibilità del reato, la querela presentata dal coniuge della persona fotografata nell'abitazione perché assente al momento del fatto).
| Riferimenti normativi: |
Cod. Pen. art. 615 bis |
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Cod. Pen. art. 120 |
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