Violazione di domicilio
Art. 614 c.p. - Violazione di domicilio
Chiunque s`introduce nell`abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s`introduce clandestinamente e con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni (14 Cost.) . Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l`espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126). La pena è da uno a cinque anni, e si procede d`ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose (392-2), o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
Massima della Cassazione AI FINI DEL REATO DI VIOLAZIONE DI DOMICILIO,LA TUTELA PENALE VA ESTESA ANCHE AI LUOGHI DI PRIVATA DIMORA,CIOE A QUEI LUOGHI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA RELATIVA ALLA VITA PRIVATA DEL DIMORANTE IN MODO DA RENDERE PALESE LA SUA VOLONTA DI ESCLUDERNE LE PERSONE NON AUTORIZZATE AD ENTRARVI O A RIMANERVI. ( FATTISPECIE RELATIVA AI LOCALI ACCESSORI AD UNA MENSA STUDENTESCA: UFFICIO DEL DIRETTORE,CORRIDOI E CUCINA).
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SENTENZA OSSERVA _____ è stato condannato a 4 mesi di reclusione perché ritenuto colpevole del reato p. e p. dall'art. 614 c.p., contestatogli "per essersi clandestinamente introdotto all'interno dell'abitazione di ____, contro la volontà della predetta, effettuando opere di demolizione di un muro e apertura di una porta comunicante con il proprio adiacente studio professionale: in R___, accertato il 12 gennaio 1997". CoL ricorso deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione: - alla sussistenza del reato ascritto; - alla mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante; - alla sostituzione della pena inflitta con quelle previste dall'art. 53 e ss. L. n. 689/81. Rileva il collegio che il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato. È ben vero che, perché sia violato il domicilio è necessario che esso esista realmente ed attualmente, con l'esercizio di tutte le attività domestiche che la legge penale ha inteso tutelare. Ma l'attualità dell'uso, cui è collegato il diritto tutelatile della libertà) individua le sotto il profilo della libertà domestica, non viene di certo meno a ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto(nella specie, per ricovero ospedaliero dovuto a grave malattia conclusasi con il decesso). Assenza che, diversamente dal dedotto, non implica affatto, di per se sola, vale a dire qualora non sia accompagnata da indici rivelatori di un diverso divisamento, la volontà "di non tornare ad accedere all'abitazione", e meno che mai quella di "abbandonare definitiva mente" il domicilio. Inammissibili sono pure gli altri profili di doglianza, siccome afferenti all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio risulta in linea con i parametri di legge ed è, peraltro, assistito da motivazione sicuramente idonea a congrua ("tenuto conto dei criteri tutti di cui all'art. 133 c.p. alla luce dei precedenti penali ma, ancor più, della callidità con cui l'imputato ha sfruttato le condizioni di infermità della persona offesa, si giustificano pienamente le determinazioni in merito assunte dal primo giudice"). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni ex art. 616 c.p.p., come indicate nel dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della somma di 500 euro a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2004. |