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Sequestro di persona

 

Sequestro di persona

Art. 605 c.p. - Sequestro di persona

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni .La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente (c.p.540;) o del coniuge;
2) da un pubblico ufficiale (c.p.357), con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.


SENTENZA
RITENUTO
1 - Con sentenza 28.6.01 il Tribunale di R______, a seguito di rito abbreviato, ha condannato con generiche e diminuente del rito, ......) artt. 110 - 630 CP, concorso in sequestro, a scopo di estorsione di L. 3 miliardi, di ........, praticante forense e figlia di un direttore di banca (travisati, la prelevavano dallo studio dell'avv. Al____ ..... intorno alle 18,30 del 19.6.01, minacciando con armi ed immobilizzando l'avvocato con nastro isolante e ponendo la giovane in istato di incapacità con cloroformio, e la portavano in uno scatolone ad una villa di ....., dove restava sino alla sua liberazione la sera del 21.6, per opera della Polizia che, a seguito di intercettazioni ed appostamenti, individuata la cabina da cui partivano le telefonate con richiesta di riscatto, arrestava ....., che indicava il luogo ove il suo complice teneva la giovane legata in una stanza semiblindata della taverna); B) artt. 110 - 605 - 61 n. 2 CP, per sequestro di ____ nel modo e per il fine indicati; C) artt. 110 CP - 12 e 14 L. 497/74, 61 n. 2 CP, per detenzione illegale e porto al fine indicato di una pistola cal. 7,65 ed una rivoltella 357 magnum, cariche. Le condanne sono state confermate dalla Corte d'Appello, che ha respinto motivi concernenti: nullità del giudizio di 1^ grado per violazione art. 451/5 CPP (omesso l'avviso di possibile richiesta di termine a difesa, essendo stati gl'imputati condotti a giudizio direttissimo); concessione a T____ delle attenuanti di cui all'art. 630/4^ o 5^ co. CP; assoluzione o qualificazione quale violenza privata del reato di sequestro in danno di ......; richiesta di perizia psichiatrica nei confronti di entrambi gl'imputati; entità della pena.
Le stesse questioni sono state riproposte come segue, in questa sede. Con il ricorso per ...... si denuncia: 1^ - mancanza o manifesta illogicità della motivazione (il motivo indica tutte le questioni che sarebbero state trascurate o erroneamente valutate in sentenza, lamenta la frettolosità del giudizio e della decisione e giudica insufficiente la motivazione per relationem a quella di 1^ grado); 2^ - violazione art. 451/6 - nullità della sentenza ex art. 604 n. 4 CPP, per omesso avviso all'udienza del 28.6,01 "della facoltà di chiedere termine a difesa" (Cass., sez. 4^, n. 10373/96,____, Cass. pen. 1998/96), essendo irrilevante che le parti abbiano subito chiesto il giudizio abbreviato; 3^ - violazione art. 605 - 110 CP - vizio di motivazione, laddove l'avv. ____, il cui sequestro sarebbe durato non più di 7 - 8 minuti, non è stato prelevato e portato altrove, ma solo costretto ad un "non fare" o "non reagire" tantè che non gli erano stati legati gli arti inferiori e nei pressi era stato lasciato un paio di forbici, 4^ - violazione artt. 62 bis e 133 CP (l'analisi del comportamento tenuto dagl'imputati non giustifica il rigore della pena); 5^ - mancata assunzione di prova decisiva (perizia psichiatrica - vizio di motivazione - .... era in cura quale affetto da "idea coatta", 6^ - mancata motivazione in punto di richiesta di revoca della libertà vigilata e quantità delle pene accessorie.
Con il ricorso per ....., si denuncia: 1^ - violazione art. 630/4^ e 5^ co. CP - vizio di motivazione, in punto di negazione dell'attenuazione di pena di cui al comma dello stesso articolo, perché la sentenza considera non volontaria la dissociazione dell'imputato, in quanto determinata dalla pressione psicologica determinata dall'arresto in flagranza e perché, quand'anche egli non avesse parlato, allo stato delle indagini gl'inquirenti sarebbero stati certamente in grado di liberare la ragazza ed arrestare ......, trascurando che nessun valore va attribuito alle ragioni soggettive della collaborazione, sia pure prestata a scopo utilitaristico (Cass., sez. 6^, 29.10.92, in Giustizia Penale 1993, 2^, 413, circa l'art. 63015 CP), vieppiù che è tempestiva la dissociazione avvenuta dopo l'arresto e la raccolta di prove nei confronti del dissociato, ma prima della liberazione e del pagamento del riscatto (Cass. Pen., sez. 1^, CED rv. 158632).
2 - Il 1^ motivo di ricorso, per ..... è apodittico, perciò inammissibile per genericità, salvo intenderlo premessa alle singole questioni poi articolate, ed in tal caso non è motivo a se stante. Il 2^ motivo è infondato. Nella specie l'imputato ha chiesto il rito abbreviato prima dell'apertura del dibattimento del giudizio direttissimo. Ed il riferimento giurisprudenziale del ricorso è incongruente. La sentenza ____i si occupa del termine per comparire (cfr. Cass. n. 10373/96, CED, rv. 207/48-207149), e non della richiesta di termine a difesa in caso di giudizio direttismo. Di essa questa Corte si è occupata in altro caso (cfr. Cass., sez. 6^, n. 10569/92, CED rv. 121129). E, per quanto la sua decisione risalga ad epoca precedente la novella della L. 479/99, non è possibile discostarsi dal principio allora formulato, salvo precisarlo per quanto qui interessa come segue.
In caso di giudizio direttissimo l'avviso all'imputato, a norma dell'art. 451/6 CPP, della facoltà di chiedere termine a difesa non superiore a g. 10, è formulato dopo l'apertura del dibattimento che, ove la richiesta sia formulata, viene perciò sospeso. Ma se, prima che si apra il dibattimento, giusto l'art. 452/2 CPP, l'imputato che ha già ricevuto il diverso avviso (art. 451/5) di poter richiedere il giudizio abbreviato, o l'applicazione di pena, ha scelto rito speciale per cui si procede in Camera di consiglio sulla scorta degli atti di cui il difensore ha avuto visione e possibilità di estrarre copie (art. 450/6), è esclusa la facoltà di chiedere rinvio espressamente riservata al rito dibattimentale.
Il 3^ motivo è infondato. Fa innanzitutto asserzione di fatto in contrasto con il tenore della sentenza ed inverificabile dagli atti. La sentenza (pg. 22, 1^ cpv.) reca che l'avvocato ....... ha attestato che fu legato alle gambe ed alle mani posizionate dietro la schienà. E nulla di diverso si desume in proposito dalla sentenza di 1^ grado.
Da tanto il Tribunale (che cita Cass. n. 3979/89 ____, ma la giurisprudenza è pacifica e costante) e poi La C.A. inducono che .....non ebbe perciò da quel momento, e per un lasso apprezzabile di tempo, la possibilità di rimuovere l'ostacolo posto alla sua libertà di movimento. Che si tratti di pochi minuti (6-7, si dice nella specie) non implica la qualificazione sussidiaria di cui all'art. 610 CP. È difatti rilevante che in quel lasso di tempo, pur ormai sottratto al controllo di chi lo aveva ridotto in quella condizione e si era allontanato con la ragazza rapita, ..... è stato privato della capacità di locomozione e cioè di spostarsi da un luogo all'altro, prima di essersi liberato dei suoi legami, e cioè inibito proprio del fare specifico che, a fronte della previsione generica dell'art. 610 CP, importa l'applicazione della norma di cui all'art. 605 CP.
Il 4^ motivo non è consentito (art. 606/1 lett. e - 606/3 CPP). Ripropone le valutazioni svolte dal giudice di merito in materia di pena, a fronte degl'indici già valutati in rapporto alle condotte ed agli aspetti soggettivi, o propone indici diversi, inapprezzabili in questa sede di diritto, per di più con riferimento ad atti. Il 5^ motivo parimenti non è consentito. In entrambe le sentenze di merito si esclude che in atti emergano elementi che possano far sospettare una possibile sussistenza di problemi o disturbi psichici, con limitazione della capacità di intendere e volere di ciascun imputato, ed il ricorso profila un argomento nuovo e di fatto circa una sostenuta affezione psichica dell'imputato, qui inverificabile. Il 6^ motivo è infondato. La sentenza, che premette il motivo sul punto, conferma la decisione di 1^ grado anche sul piano sanzionatorio. Pertanto, la motivazione che reca (pg. 26, 2^ cpv.):
"fondatamente il Tribunale ha evidenziato l'elevata pericolosità sociale degl'imputati...", e rivisita in dettaglio gl'indici per le determinazioni, risulta incensurabile.
3 - Il ricorso per ....... è parzialmente fondato.
Innanzitutto, perché si applichi una delle diminuenti previste dall'articolo 630 CP, è necessario che un concorrente, dissociandosi, si adoperi perché l'ostaggio sia liberato senza pagamento del riscatto (art. 630/4 CP), o perché l'attività delittuosa non sia portata ad ulteriori conseguenze, ovvero aiuti l'Autorità a conseguire prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti (630/5).
Nella specie ricorrono gli estremi dell'art. 630/4 CPP. Analizzando la prima diminuente, difatti, questa Corte (Cass., sez. 2^, n. 20103/98, ___ ed a., CED rv. 2091938) ha ritenuto che, perché sia configurabile la dissociazione, è necessario che da parte di uno o più compartecipi vi sia una rottura dell'originario accordo criminoso e che tale rottura porti in concreto alla liberazione dell'ostaggio, senza che essa consegua al pagamento del prezzo della liberazione. Occorre pertanto una scissione della condotta del concorrente da quella dei correi, a) con oggettivo, concreto e finalizzato atteggiamento psicologico, di contrapposizione rispetto agli altri e con attività positivamente diretta alla liberazione dell'ostaggio, ed è b) altresì necessario che tale comportamento sia oggettivamente rilevante, e non determinato da fattori esterni. Insomma è prevista nel caso della diminuente di cui all'art. 630/4 CP una condotta volontaria ed attiva del "dissociato", che risulti in nesso causale con l'evento giuridicamente apprezzabile della liberazione dell'ostaggio senza pagamento del riscatto. In questa luce, il ricorso alla nozione di "dissociazione", come dimostra l'uso incidentale del gerundio, serve semplicemente a fornire una qualificazione della, condotta di segno contrario a quella criminosa, che ha valenza pregnante per il caso solito che il sequestro a scopo di estorsione sia manifestazione di crimine organizzato, ma che pacificamente è applicabile anche ove si tratti di due soli concorrenti, o addirittura nel caso in cui l'unico agente rilasci volontariamente l'ostaggio senza conseguire il riscatto (cfr. Corte Costituzionale, 16.5.84 n. 143), caso nel quale "lex plus dixit quam voluit".
Orbene, quanto al primo requisito, la sentenza impugnata non nega che, nella specie,....si sia "dissociato". Dice solo che la sua "dissociazione" non è volontaria perché comunque la Polizia Giudiziaria, a stregua di quanto ormai sapeva di lui, entrata anche in possesso della chiave della villa (ma non sapeva, peraltro, che la rapita fosse lì custodita), sarebbe comunque giunta a liberare la persona rapita.
E, in effetti, argomenta proprio e solo che la "dissociazione" non è spontanea, per via dalla pressione psicologica ingenerata dall'arresto. Il che non esclude che sia volontaria, salvo ritenere che il concorrente arrestato fosse costretto (esclusane alternativa di scelta, ma perché non avrebbe potuto comunque restare inerte?) ad impedire il protrarsi dell'azione criminosa del correo, e cioè a consentire l'immediata liberazione della rapita.
Sennonché i due requisiti della diminuente sono interdipendenti. Pertanto la volontà di colui che si dissocia, di fornire un contributo contrario a quello dei correi, quale requisito di applicazione di diminuente prevista dall'art. 630 CP, è legata alla causa dell'evento (la passività del correo, arrestato o non che sia, può per sè contribuire alla permanenza di tale evento, dipendente dall'azione tipica altrui), mentre la spontaneità del suo determinarsi in tal senso è irillevante, in quanto dipende da un interesse o movente soggettivo che la legge non prende in considerazione (il calcolo che da tale passività non gli deriverebbe alcun vantaggio personale). La prima pertanto è coerente con lo scopo (liberazione del soggetto passivo) che la legge mira a conseguire. La seconda invece, si pone con tale scopo in aperta contraddizione, ove la si consideri ulteriore requisito, perché fa in concreto dipendere l'evento positivo perseguito dal legislatore da ragioni soggettive, legate alla capacità criminale o pericolosità che, per definizione, nel caso bisogna superare.
Proprio perciò, questa Corte ha ritenuto che non è esclusa la volontarietà, in un caso nel quale era avvenuto l'arresto ed erano assunte "prove" nei confronti del "dissociato (Cass., sez. 1^, n. 3623/83, Ienna CED rv. 158632). Ed ha anche stabilito che non rileva il "calcolo" di convenienza di chi si dissoci (cfr. Cass., sez. 2^, n. 1885/84, Sirica, 162893), e perciò che la scelta non sia connotata da valori etici, e cioè consista nel "ravvedimento" (Sez. 2^, n. 4373/85, Tuosto, 169077).
Ne segue, sotto l'ulteriore profilo, che il Giudice di merito applica erroneamente il criterio di causalità. Se, difatti, è indiscusso che la Polizia Giudiziaria abbia agito anche facendo conto su quanto ha riferito ____, è certo che costui ha influito sul suo operato, e perciò ha contribuito alla liberazione della ragazza senza che fosse pagato il riscatto.
Orbene, la sentenza impugnata esclude la decisività dell'apporto, prevista dalla legge e sottolineata da decisione di questa Corte (cfr. Cass., sez. 2^, n. 11878/85, ____, 171308, in relazione all'attenuante di cui al 5^ co.). Ma non tiene conto che, avutosi un comportamento del concorrente diretto all'effetto positivo descritto dall'art. 630/4^ CP di liberazione del sequestrato senza pagamento del riscatto, per ritenere inapplicabile la prevista diminuzione di pena, è necessario escludere l'incidenza causale di quel comportamento sulla liberazione. Difatti se la legge, per evitare l'evento di reato, premia il contributo di chi si adopera a tal fine, la decisività del contributo, avutasi liberazione dell'ostaggio senza pagamento del riscatto, deve essere stabilita, in senso inverso, secondo le regole del concorso di cause dettate dal codice penale, onde non può essere esclusa in via meramente ipotetica, e cioè opinando che il sequestrato sarebbe stato comunque liberato, ma solo per l'assoluta dimostrata autonomia di una diversa causa di cessazione del sequestro (per esempio la liberazione imprevista dell'ostaggio da parte del custode).
Nella specie, pertanto, il giudice di merito non si è posta la domanda inversa sul reale effetto della dissociazione di ....., e cioè se la compiuta cognizione del luogo di prigionia e del custode abbia contribuito all'azione immediata degli organi che hanno liberato la rapita. Invero costei, secondo quanto ricostruito, era in un luogo segreto della villa (il locale nella taverna) sorvegliata da ____ armato che, sorpreso, sempre a quanto si dice in sentenza, si arrese subito senza opporre resistenza. Ancorché dunque sia stato solo evitato il decorso di un tempo ulteriore, perché la polizia svolgesse gli accertamenti ancora necessari per intervenire senza pericoli soverchi, le uniche supposizioni giustificabili nella specie appaiono di segno contrario a quelle svolte in sentenza, ad esempio, che ..... allarmato dalla mancata ricomparsa del complice, o da movimenti incauti dall'esterno, avrebbe potuto prendere decisioni impreviste e ulteriormente pericolose.
Insomma, posto che la qualificazione di decisività del contributo del dissociato va intesa in rapporto all'art. 41 CP, per escludere qualsiasi incidenza positiva del comportamento di ....., bisogna ritenere che non abbia consentito neanche solo maggior sicurezza alle operazioni necessarie per la liberazione della rapita, e perciò l'anticipo di un tempo apprezzabile per la sua liberazione, la qualcosa è contraddetta dalla ricostruzione.
Pertanto, semplicemente, come pure il Giudice di merito ha già ritenuto a proposito del sequestro dell'avvocato ____, poiché il reato è permanente ed anche un solo minuto di prigionia risparmiato alla sequestrata è rilevante, doveva ritenere incidente sulla liberazione di .....il contributo di ....., applicando la disposizione del comma 4^ dell'articolo 630 CP, avendo ampia discrezionalità nel determinare la misura di tale incidenza a fini di quantificazione. Ed a tanto procederà in sede di rinvio. Va viceversa disatteso il riconoscimento autonomo e concorrente dell'altra diminuente di cui all'art. 630/5, perché sotto questo profilo appaiono già congrue e coerenti le valutazioni svolte in sentenza (il destino personale del custode ....., al postutto, era verosimilmente segnato dall'intervento della polizia su ____), prescindendo da quanto sostenuto in questa sede dalla P.C. circa l'esistenza di un altro correo (non intervenuto nell'azione tipica), di cui ____ non avrebbe mai parlato.
P.Q.M.
annulla impugnata sentenza limitatamente alla mancata applicazione della diminuente di cui all'articolo 630/4^ CP nei confronti di ____ con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di R____ per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso di ..... Rigetta il ricorso di ...., che condanna al pagamento delle spese del procedimento. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese alle P.C., che liquida in complessivi Euro 3000.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2002.

 
 
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