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Violenza sessuale di gruppo

 

Violenza sessuale di gruppo

Art. 609octies c.p. - Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all`articolo 609 bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall`articolo 609 ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell`articolo 112.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 17.6.1998 la Corte di Appello di M____ confermava la sentenza 14.6.1997 del G.I.P. del Tribunale di quella città che, in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di:
..........., in ordine ai reati di cui:
- all'art. 609 octies, in relazione all'art. 609 bis, 2^ comma - n. 1, ed all'art. 609 septies, ultimo comma - n. 4, cod. pen. (per avere in gruppo commesso atti di violenza sessuale ai danni della minore ........, delle cui condizioni di inferiorità psichica abusavano, conducendola su una spiaggia dove a turno l'assoggettavano a congiunzioni carnali in presenza ed in vista di tutti i partecipanti fra cui un minore e persone rimaste ignote - in ......, la notte tra il 4 ed il 5 agosto 1996);
- all'art. 527 cod. pen. (per avere, con la condotta dianzi specificata, commesso atti osceni in luogo pubblico);
......., in ordine al reato di cui agli artt. 612 cpv. e 61, n. 2, cod. pen. (per avere rivolto minacce gravi ad ....., intimandole, pena la morte, di non riferire ad alcuno la violenza subita);
......, in ordine al reato di cui agli artt. 612 cpv. e 61, n. 2, cod. pen. (per avere rivolto minacce gravi ad ....., intimandole, pena danni alla persona, di non denunciarlo quale compartecipe alla violenza sessuale subita, dalla sorella ......) ed aveva inflitto ad essi, rispettivamente, le seguenti pene principali:
- ...., anni tre di reclusione;
- ad ...., anni due, mesi undici e giorni dieci di reclusione;
- a ...., anni due e mesi dieci di reclusione nonché a tutti gli imputati la pena accessoria di legge, condannando altresì ciascuno al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili ........, nonché al pagamento di una provvisionale di lire nove milioni (per complessivi 36 milioni) in favore di .....e di lire due milioni (per complessivi 8 milioni) in favore di ,,,,,,,.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi tutti gli imputati.
_____ ha eccepito:
a) violazione di legge, per avere la Corte territoriale illegittimamente rigettato la richiesta di sospensione del procedimento in attesa della decisione definitiva nei confronti del coimputato minorenne .....: richiesta avanzata allo scopo di impedire contrasti di giudicati;
b) violazione di legge per non essere stata esclusa la costituzione di parte civile di ....., alla quale sarebbero stati illegittimamente riconosciuti danni morali pur non trattandosi di persona offesa dal reato;
c) violazione di legge quanto alla ravvisata sussistenza del reato di atti osceni, a fronte di una condotta che "non poteva essere percepita da alcuno" poiché posta in essere in spiaggia, in ora notturna ed appartandosi dietro una barca;
d) improcedibilità dell'azione penale, per difetto di querela, quanto al reato di minacce rivolte ad ...., reato di cui non sussisteva la prova ed in relazione al quale andava in ogni caso esclusa ogni configurazione di gravità;
e) superficiale esame degli atti in punto di affermazione della responsabilità, per non avere la Corte territoriale considerato che .....si era liberamente autodeterminata ad avere rapporti sessuali successivi ancorché in breve lasso di tempo, con i quattro imputati, senza alcuna violenza fisica o morale, dopo avere "provocato l'iniziativa dei giovani, ostentando una sorta di bramosia, che ha stimolato gli appetiti sessuali, pur truculenti, di esso ....., a prescindere all'aggregazione con gli amici";
f) carenza degli accertamenti necessari per valutare l'evidenza della condizione di inferiorità psichica di ...., che, non connettendosi a manifestazioni apparenti, non era riconoscibile e non poteva essere da lui in alcun modo percepita;
g) inconfigurabilità del reato di "violenza sessuale di gruppo", avendo egli inteso appagare con determinazione autonoma e con condotta individuale le proprie esigenze sessuali, non ricevendo alcuno stimolo dal coinvolgimento degli amici ed essendosi ad essi avvicendato "nei rapporti, di varia natura, con ......";
h) irrogazione di una pena eccessiva, con "violazione dei criteri di moderazione e prudenza codificati negli artt. 132 e 133 cod. pen.";
i) illegittimità del denegato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., pur in presenza di una congrua offerta risarcitoria;
l) sproporzionata liquidazione dei risarcimenti in favore delle costituite parti civili, non aderente "ai fatti di reato contestati nè alla asserita lesione di interessi morali e patrimoniali". ......ha denunciato, altresì, l'illegittimità costituzionale dell'art. 609 octies cod. pen., nella parte in cui prevede "la incerta partecipazione di più persone, senza stabilire il numero minimo dei concorrenti nel delitto".
Tale incerta determinazione violerebbe sia l'art. 24, 2^ comma, della Costituzione, poiché impedisce il diritto di difesa dell'imputato, sia l'art. 3, 1^ comma, poiché introduce disparità di trattamento rispetto ad altre norme incriminatrici nelle quali il legislatore ha stabilito con certezza il numero minimo dei soggetti attivi del reato (artt. 416 e 416 bis cod. pen.).
......ha eccepito l'inconfigurabilità del reato di "violenza sessuale di gruppo" per la carenza dell'elemento "della volontà effettiva di cooperare alla realizzazione del delitto". Nella specie sarebbero configurabili esclusivamente "singoli episodi di violenza carnale in concorso", essendosi avuta "una semplice coincidenza di raptus erotici nel medesimo contesto di tempo e di luogo", in assenza di violenza fisica e di intimidazioni di qualsivoglia natura.
Secondo la prospettazione del ricorrente, "ciascuno dei giovani si è appartato individualmente con l...., la quale quindi non ha subito la maggiore violenza rappresentata dall'incitamento del gruppo. Dall'altro lato i giovani imputati non hanno rafforzato il proprio intento per la presenza dei correi, tant'è che la maggior parte di essi non ha neanche portato a termine il rapporto". .......ha eccepito:
a) l'impossibilità di ricondurre il comportamento dell'....... ad uno stato di inferiorità psichica riconoscibile e la capacità di autodeterminazione della donna in ordine a scelte attinenti la sfera sessuale, lamentando carenza di motivazione "sul grado dell'indebolimento psichico, anche al fine di verificare la compatibilità tra tale capacità e la teorica totale inidoneità a resistere alle pressioni dell'agente";
b) l'illegittimità della configurazione di una "violenza di gruppo presunta", non prevista dal legislatore ed erroneamente ravvisata dai giudici del merito attraverso una inammissibile applicazione analogica della fattispecie disciplinala dall'art. 609 bis, 2^ comma - n. 1, cod. pen.;
c) l'eccessività della sanzione irrogatagli, nella cui commisurazione i giudici del merito non avevano tenuto conto delle degradate condizioni ambientali che hanno fatto da sfondo alla vicenda, del proprio comportamento processuale, dello stato di incensuratezza e delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
......., infine, ha lamentato:
a) l'insussistenza della violenza sessuale, stante l'adesione consapevole e volontaria della donna, e l'illegittimità della configurazione di una "violenza di gruppo presunta";
b) la ravvisabilità di comportamenti singoli e non influenzati dal gruppo, essendo "altamente probabile che la ragazza abbia avuto i rapporti sessuali separatamente con i vari ragazzi";
c) l'insussistenza del reato di atti osceni in luogo pubblico, "poiché i fatti avvennero dietro una barca, che nascondeva l'atto sessuale alla vista degli stessi coimputati e/o, comunque, di qualunque altra persona";
d) l'insussistenza del reato di minaccia grave "per carenza dell'elemento psicologico".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'inammissibilità del ricorso -..... deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, 3^ comma, c.p.p., poiché proposto per violazioni di legge non rilevabili di ufficio, deducibili in grado di appello e non dedotte in quel grado. Il ....., infatti, con i motivi di appello, si era limitato esclusivamente a censurare il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento dei danni e non aveva formulato alcuna censura in tema di accertamento della propria responsabilità e di qualificazione giuridica dei fatti contestatigli. 2. Le pretese violazioni della legge processuale
Infondate sono le eccezioni svolte, in rito, nel ricorso di ........
A) Il difensore del ...... aveva chiesto alla Corte territoriale la sospensione del processo in attesa dell'esito di quello pendente davanti al Tribunale per i minorenni di Messina nei confronti di ......, ulteriore concorrente - secondo la prospettazione accusatoria - nei reati contestati agli imputati. La Corte di merito ha rigettato tale richiesta, ritenendo insufficiente a giustificarla la prospettazione di un eventuale contrasto di giudicati, "attesa la delimitazione delle competenze dei due organi giudiziari interessati e l'autonoma rilevanza delle loro decisioni".
La difesa insiste nel prospettare, invece, l'assoluta necessità della sospensione, "in attesa del passaggio in giudicato della sentenza che dovrà essere pronunziata dal Tribunale per i minorenni".
La decisione assunta dalla Corte di merito è sicuramente legittima e correttamente motivata, in quanto la legge non prevede alcun sospensione processuale nell'ipotesi delineata (ove non si configura una situazione di pregiudizialità) e dall'inderogabilità della competenza degli organi giudiziari, che esercitano le funzioni nei procedimenti a carico di minorenni, non possono derivare impedimenti alla sollecita definizione dei procedimenti instaurati davanti ai giudici non specializzati.
L'art. 2, 1^ comma, c.p.p. impone al giudice penale di risolvere ogni questione da cui dipende la decisione, anche quando questa possa assumere rilievo in altro procedimento e la Corte Costituzionale - con la sentenza 20.5.1996, n. 159 - occupandosi appunto del caso di processi pendenti, per il medesimo fatto, davanti al tribunale ordinario ed al tribunale per i minorenni, ha osservato che sospendere uno dei due procedimenti secondo il criterio dello stato di avanzamento sarebbe un mezzo empirico discutibile, dipendendo da circostanze casuali alle quali si riconnetterebbe il connotato pregiudicante. Ha rilevato altresì la Consulta che è vero che l'art. 238 bis c.p.p. consente l'acquisizione di sentenze passate in giudicato, ai fini della prova dei fatti in esse accertati, ma tale acquisizione non può condizionare in assoluto il giudice chiamato a decidere, che deve trovare nel suo libero convincimento il fondamento della decisione da adottare, tenendo presente anche la decisione passata in giudicato.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema, in proposito, è orientata nel senso che le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., devono essere valutate entro i limiti indicati dagli artt. 187 e 192, 3^ comma, dello stesso codice di rito, sicché il giudice, affinché le sentenze irrevocabili assurgano a dignità di prova nel processo nel quale vengono acquisite, deve in primo luogo, nel contraddittorio delle parti, accertare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrati dalle dette sentenze e rilevanti ex art. 187 c.p.p., salva la facoltà dell'imputato di essere ammesso a provare il contrario. Lo stesso giudice, inoltre, è tenuto, su richiesta dell'accusa, ad acquisire al dibattimento, sempre nel contraddittorio delle p" gli elementi di prova che confermino la veridicità dei fatti accertati nelle sentenze irrevocabili (Cass., Sez. I: 29.7.1995, n. 727 e 17.6.1997, n. 5894 e Sez. VI, 18.3.1998, n. 3396).
B) Eccepisce ancora ....., secondo le affermazioni della Corte di Appello, la parte civile ......sarebbe stata "legittimata alla costituzione, pur essendo persona estranea al reato, per i soli danni morali che avrebbe subito a causa dei reati commessi nei confronti della sorella".
Tali argomentazioni sarebbero errate in quanto "il legislatore ha consentito la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 cod. pen., nel quale il danno non patrimoniale è necessariamente riconducibile alla sfera della persona offesa dal reato, giammai a persona estranea, che può essere danneggiata per fatti di natura patrimoniale".
L'eccezione è manifestamente infondata, poiché il danneggiato - al quale spetta il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 185 cod. pen. e 74 c.p.p. - non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato, ma è chiunque abbia riportato un danno (patrimoniale o morale) eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato (vedi Cass., Sez. VI: 10.11.1997, n. 10126 e 28.5.1996, n. 1266).
A norma dell'art. 2059 cod. civ. - "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge", tra i quali rientra appunto la previsione espressa dell'art. 185 cod. pen., e, nella fattispecie in esame, .....è soggetto passivo diretto del reato di minaccia grave ascritto al ____ e, quanto al delitto di violenza sessuale in danno della sorella (da lei proprio denunziato, esponendosi alle ritorsioni dei violentatori della congiunta), non può dubitarsi della risarcibilità del danno non patrimoniale riconosciutole "quale soggetto di riferimento della famiglia", ingiustamente lesa nell'onore e nella reputazione in un contesto sociale ove imponente è il discredito derivante da una vicenda come quella in esame.
C) Per il reato di minaccia grave si procede di ufficio, a norma dell'art. 612 cpv. cod. pen., e la gravità delle minacce rivolte ad .........risulta correttamente desunta sia dall'entità del male minacciato, sia dall'insieme delle circostanze concrete nelle quali l'intimidazione è stata posta in essere, sia dalle condizioni particolari del soggetto agente e della persona offesa. D) L'attenuante del risarcimento dei danni, di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., è stata denegata sui rilievi che:
- l'offerta "banco iudicis" è stata fatta unicamente a favore della parte civile ......e da questa non è stata accettata;
- anche limitatamente alla parte offesa dalla violenza di gruppo, inoltre, la somma di lire cinquemilioni, offerta da ciascuno degli imputati (già inferiore all'importo liquidato a titolo di provvisionale) si configura del tutto inadeguata rispetto all'imponente complessivo ammontare dei danni, materiali e morali, subiti dalla vittima.
La valutazione negativa circa l'integralità e l'effettività della riparazione appare, pertanto, congruamente e logicamente motivata e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità. 3. Il reato di "violenza sessuale di gruppo", di cui all'art. 609 octies cod. pen.
La configurabilità, nella fattispecie, del reato di "violenza sessuale di gruppo", di cui all'art. 609 octies cod. pen., viene contestata dai ricorrenti in relazione ai seguenti profili:
- non vi sarebbe stata cooperazione nella realizzazione del delitto, ma soltanto singoli episodi di violenza carnale in concorso, essendosi ciascun imputato appartato individualmente e per determinazione autonoma con la ..... e non essendo state le azioni individuali rafforzate dalla presenza o dall'incitamento dei correi;
- si sarebbe proceduto ad una illegittima ed inammissibile applicazione analogica della previsione dell'art. 609 bis, 2^ comma - n. 1, cod. pen., configurandosi conseguentemente una "violenza di gruppo presunta" non prevista dal legislatore;
- non si sarebbe tenuto conto che la parte offesa (la cui condizione di inferiorità psichica non era stata adeguatamente accertata e, comunque, non riconnettendosi a manifestazioni apparenti, non era palese ne' riconoscibile) si era liberamente autodeterminata ad avere rapporti sessuali successivi con più persone, senza subire alcuna violenza fisica o morale ed anzi ponendo in essere essa stessa un'attività di vera e propria provocazione. Tutte le eccezioni anzidette sono infondate, in quanto:
a) Il delitto di cui all'art. 609 octies cod. pen. si configura come fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio e "consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis". La previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette appunto al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione di più persone in sè considerata, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l'incremento di capacità criminali singole) sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione.
L'azione collettiva presuppone la necessaria presenza delle più persone al momento e sul luogo del delitto, ma l'esecuzione di questo non richiede necessariamente che ciascun compartecipe realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale degli altri correi, ben potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico di riferimento ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti.
Il concetto di "partecipazione", inoltre, a giudizio di questa Corte, non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un'attività tipica di violenza sessuale (ciascun compartecipe, cioè, dovrebbe porre in essere, in tutto o in parte, la condotta descritta nell'art. 609 bis cod. pen.), dovendo invece - secondo un'interpretazione più aderente alle finalità perseguite dal legislatore - ritenersi estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, secondo le regole comuni del concorso di persone, purché tenuta in una situazione di effettiva presenza sul luogo ed al momento del reato. b) La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. proprio perché non è sufficiente l'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile. Proprio la pluralità degli aggressori e la loro contemporanea presenza producono, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione.
Diversa (e non dedotta in questa sede) è la questione
dell'ammissibilità, o meno, di un concorso di persone, ex art. 110 cod pen., nel reato di violenza sessuale di gruppo, che inerisce al più generale problema dell'ammissibilità - prevalentemente riconosciuta - del concorso eventuale di terzi, diversi dai concorrenti necessari (si pensi, ad esempio, ad un soggetto che abbia soltanto determinato gli agenti alla commissione della violenza sessuale, senza essere poi presento sul luogo del delitto) nel reato necessariamente plurisoggettivo.
Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno accertato la contemporanea presenza di tutti i condannati sulla spiaggia ove la violenza venne consumata ed hanno altresì evidenziato, con riferimento al racconto della vittima, come il comportamento di lei sia stato concretamente condizionato da tale simultanea presenza. c) L'art. 609 octies, nella individuazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a tutti "gli atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis" e quindi anche alle ipotesi previste nel secondo comma di tale ultima norma.
Un'interpretazione restrittiva non può essere accettata poiché non è consentita dalla lettera della norma, che opera un completo rinvio alle varie disposizioni dell'art. 609 bis, senza procedere ad alcuna distinzione.
d) In tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica, ex art. 609 bis, 2^ comma - n. 1, cod. pen., questa Corte Suprema (Cass., Sez. III: 15.2.1997, n. 4114 e 13.5.1997, n. 4426) ha affermato che (mentre nella disciplina dell'abrogato art. 519, la violenza era presunta quando l'agente si era consapevolmente congiunto con persona malata di mente o psichicamente inferiore) la disposizione vigente ha assicurato anche ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, purché manifestata in un clima di assoluta libertà nel quale il rapporto interpersonale di carattere sessuale deve interamente svolgersi.
La nuova previsione, infatti, ha eliminato la suddetta presunzione di violenza e punisce soltanto le condotte consistenti nell'induzione all'atto sessuale, tramite l'abuso della ricordata condizione di inferiorità.
L'induzione si realizza quando, con un'opera di persuasione, spesso sottile o subdola, l'agente spinge o convince il partner a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. L'abuso si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona, che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. È, pertanto, dovere del giudice espletare un'indagine adeguata per verificare se l'agente abbia avuto la consapevolezza non più soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo ma anche di abusarne per fini sessuali (pieno rispetto della persona da tutelare nello svolgimento del rapporto).
Nell'ipotesi di violenza sessuale di gruppo gli autori dell'abuso incidono in forma particolarmente penetrante sulle condizioni della vittima, ne annullano le prerogative individuali e le impongono una degradazione personale che, come specificato in dottrina, si ricollega al "venir meno dell'archetipo originario di una mera relazione a sfondo essenzialmente sessuale, sia pure viziata dal dissenso del partner". Condivisibile appare, in proposito, il rilievo dottrinale secondo il quale si attua, in sostanza, una sorta di processo di annullamento della personalità del soggetto passivo, derivante dalla scomparsa (vissuta come tale dallo stesso destinatario della violenza) di qualsiasi profilo di analogia con l'esplicazione del rapporto sessuale secondo gli schemi ordinari di una relazione intersoggettiva. Viene così a perdere di significato la stessa identità ed individualità specifica del soggetto prescelto per soddisfare il desiderio sessuale e subentra, in sua vece, il carattere indifferenziato e fungibile di un soggetto che, da persona, viene degradato a puro e semplice "strumento", utilizzato occasionalmente per dare collettivamente sfogo ad un atteggiamento aggressivo qualitativamente diverso da quello corrispondente all'esplicazione della condotta individuale di violenza sessuale. Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno dato adeguatamente conto:
- sia dell'oggettiva esistenza di evidenti condizioni di inferiorità psichica della vittima (secondo l'espletato accertamento peritale espletato dal consulente tecnico del P.M., .......risulta affetta da "oligofrenia cerebropatica di entità lieve media in esito ad encefalopatia perinatale di presumibile genesi anossica" e "tale condizione psichica era di entità tale da essere riconoscibile anche da profani in ambito psicologico o psichiatrico";
- sia della piena consapevolezza, da parte dei condannati, delle minorate condizioni del soggetto passivo, da loro stessi definita "babba";
- sia della consapevolezza ulteriore di abusare della ragazza per fini sessuali, tenuto conto dello stato di umiliazione inflittole attraverso violenze consumate in rapida successione temporale ed in seriazione progressiva.
4. La questione di legittimità costituzionale
......ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 609 octies cod. pen., nella parte in cui prevede "la incerta partecipazione di più persone, senza stabilire il numero minimo dei concorrenti nel delitto".
Tale incerta determinazione - secondo la prospettazione del ricorrente - violerebbe sia l'art. 24, 2^ comma, della Costituzione, poiché impedirebbe il diritto di difesa dell'imputato, sia l'art. 3, 1^ comma, poiché introdurrebbe disparità di trattamento rispetto ad altre norme incriminatrici nelle quali il legislatore ha stabilito con certezza il numero minimo dei soggetti attivi del reato (artt. 416 e 416 bis cod. pen.).
Sulla questione del numero minimo di partecipanti necessario per configurare la "partecipazione da parte di più persone riunite ad atti di violenza sessuale", richiesta dalla norma incriminatrice in esame, si è già pronunciata - sia pure soltanto incidentalmente - questa Corte, in una vicenda processuale nella quale i partecipi erano almeno tre (Sez. III 9.9.1996, n. 2851, ric. Hodca), affermando che il reato di cui all'art 609 octies cod. pen. "è configurabile anche nel case di condotta tenuta da due persone riunite, in quanto l'espressione più indica un numero maggiore di uno". La questione è stata risolta nello stesso senso (sufficienza di due persone soltanto) dalla giurisprudenza formatasi in relazione ai delitti di rapina e di estorsione, i quali prevedono una aggravante nelle ipotesi nelle quali (artt. 628, 3^ comma - n. 1 e 629 cpv. cod. pen.) gli stessi siano stati commessi "da più persone riunite": vedi Cass., Sez. I, 17.1.1967, n. 1128; 27.1.1971, n. 1043; 6.6.1973, n. 420; Sez. II: 17.3.1971, n. 984; 19.10.1983, n. 8514; 24.9.1986, n. 9794, 28.7.1987, n. 8773; Sez. VI, 2.6.1983, n. 1041. Quanto al reato di rissa, previsto dall'art. 588 cod. pen. (reato plurisoggettivo c.d. bilaterale o reciproco), la giurisprudenza più recente richiede la partecipazione di almeno tre contendenti (Cass., Sez. V: 14.5.1982, n. 4976; 20.3.1984, n. 2517;
22.11.1988, n. 11245).
Nei delitti associativi (art. 416 cod. pen.), poi, il numero minimo di partecipanti è fissato in tre dallo stesso testo normativo (vedi Cass., Sez. I, 8.11.1988, n. 10820; 25.2.1989, n. 3163. In dottrina, per il delitto di cui all'art. 609 octies cod. pen., qualche autore ha posto in rilievo che la norma incriminatrice fa espresso riferimento al concetto di "gruppo", comunemente impiegato per indicare una pluralità di elementi superiore a due, sicché ha considerato "preferibile" una interpretazione che richieda la necessaria partecipazione di almeno tre persone agli atti di violenza di cui all'art. 609 bis cod. pen.
Questo Collegio, però, ritiene di dovere ribadire l'orientamento già espresso nella sentenza n. 2851/1996, sul rilievo che il concetto di pluralità, presupposto dell'espressione "più persone" sussiste anche nel caso di partecipazione di due persone soltanto.
Diversa è l'ipotesi della rissa, poiché essa si distingue dall'alterco violento tra due soli individui, al quale normalmente non si connette la minaccia di un turbamento per l'ordine pubblico. Del tutto spiegabile è, altresì, il diverso testuale riferimento normativo ad almeno tre persone per la configurabilità dei reati associativi, poiché la nozione di "gruppo" si incentra sul collegamento di elementi e sulla loro considerazione unitaria, mentre la nozione di "associazione" si ricollega al requisito necessario della apposita creazione di una "organizzazione", sia pure minima e rudimentale ed è l'esistenza di un'organizzazione siffatta (di persone e di mezzi) a suscitare allarme nella popolazione ed a determinare un perturbamento dell'ordine pubblico, indipendentemente dai delitti che siano commessi.
La vicenda in esame, in ogni caso, è caratterizzata dalla accertata la partecipazione al delitto di almeno quattro persone e la proposta questione di incostituzionalità appare manifestamente infondata allorché si consideri:
- in relazione al preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione: che il principio di uguaglianza fa obbligo al legislatore di non trattare difformemente situazioni che non presentano elementi di diversità e che la violazione di tale principio è rilevabile in sede di verifica della legittimità costituzionale solo quando la disparità di trattamento risultante dal confronto fra le discipline, adottate dal legislatore in ordine a più fattispecie almeno relativamente omogenee, sia tale da non trovare alcun ragionevole fondamento nella diversità delle situazioni alle quali ognuna di esse ha inteso provvedere. Nella fattispecie il raffronto con i reati associativi non si pone in termini di omogeneità, neppure relativa, e non può certo censurarsi (con apprezzamenti di merito) l'uso del potere discrezionale del legislatore nell'assoggettare a diversa disciplina situazioni oggettivamente diverse;
- in relazione al preteso contrasto con l'art. 24 della Costituzione: che dalla formulazione della norma denunciata non deriva alcun limite al diritto di difesa, a fronte di
un'individuazione della fattispecie incriminata corrispondente ad un concetto (quello della pluralità di persone indicante un numero maggiore di uno) diffuso e generalmente compreso dalla collettività. 5. Il delitto di atti osceni
L'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 527 cod. pen. è costituito dal compimento anche di un solo atto osceno, che presenti cioè un contenuto riferibile alla sfera sessuale, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico.
Luogo pubblico è quello che, per sua natura o destinazione, è accessibile liberamente e continuamente a tutti o ad un numero indeterminato di persone e tale è sicuramente la spiaggia del villaggio di __________, ove la parte lesa ebbe a subire i plurimi rapporti sessuali per i quali si procede.
La pubblicità costituisce elemento essenziale della fattispecie, condizione necessaria perché l'oscenità, quale intrinseca attitudine lesiva, si traduca in offensività, ma il reato si perfeziona indipendentemente dalla visione concreta degli atti da parte di terzi, risultando sufficiente la semplice "visibilità", cioè la possibilità di visione, anche in assenza effettiva di astanti.
Trattasi di reato di pericolo presunto, che punisce la potenzialità lesiva degli atti, intesa come capacità, anche solo potenziale, che terzi non consenzienti percepiscano il messaggio offensivo del pudore sessuale trasmesso dagli atti osceni. Per la punibilità degli atti commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico, la presunzione di pericolo rende sufficiente l'astratta visibilità degli atti, intrinsecamente riconducibile alle caratteristiche del luogo; soltanto per gli atti commessi in luogo esposto al pubblico, occorre invece una possibilità concreta di percezione, da accertare caso per caso.
Nella vicenda che ci occupa non soltanto la probabilità di percezione del fatto è insita nella natura del luogo (spiaggia pubblica, liberamente disponibile per la collettività), ma i giudici del merito hanno altresì accertato che il compimento degli atti sessuali venne percepito in concreto da alcuni amici degli imputati che si trovavano nelle vicinanze.
6. Le doglianze riferite alla misura delle pene inflitte ed all'entità delle provvisionali liquidate alle parti civili (nove milioni pro quota, in favore di ......, per complessivi 36 milioni e due milioni pro quota, in favore di ......, per complessivi 8 milioni) sono inammissibili, poiché costituiscono censure in punto di fatto, non proponibili in sede di legittimità. 7. I ricorsi proposti da ...............ed ........, per le considerazioni svolte dianzi, devono essere rigettati.
Tutti i ricorrenti devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e, per ............., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue altresì la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata nella misura di lire 1.000.000. P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibile il ricorso di .......... e rigetta gli altri ricorsi.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali ed il ........, altresì, al versamento della somma di lire un milione in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 1999.

 
 
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