Infanticidio
Art. 578 c.p. - Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.
A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.
SENTENZA Con sentenza del 22/1/1999 la Corte d'assise d'appello di T____ ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 29/5/1998 dalla locale corte d'assise nei confronti di .....in ordine al delitto di omicidio volontario aggravato in danno della bambina partorita dalla prima, ma ha ridotto le pene inflitte in primo grado agli imputati a quattordici anni di reclusione ciascuno. Secondo la ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito il pomeriggio dell'8/9/1996 la G____ e il suo convivente, agendo in concorso tra loro, cagionarono la morte della neonata per dissanguamento provocato dal taglio del funicolo, in guisa da non consentirne l'annodatura e per soffocamento provocato dalla collocazione del corpicino in un sacco di plastica per i rifiuti, infilato, poi, nel vano della lavatrice parzialmente ricoperto d'acqua. Con i motivi esposti in tre atti di ricorso, due per la ......, si censurano, sotto il profilo dell'adeguatezza e della coerenza, le argomentazioni usate dalla corte territoriale per dimostrare la consapevolezza nel ____ dello stato di gravidanza della compagna e la diretta partecipazione dell'imputato alla soppressione dell'infante, nonché la commessa esclusione della configurabilità a carico della ..... del più lieve reato di cui all'art. 589, c.p. ovvero, a carico di entrambi, di quello previsto dall'art. 578, c.p. Esaminando questi temi, già affrontati dai giudici di prime cure alle cui motivazioni la sentenza impugnata sovente rinvia, e disattendendo le soluzioni alternative proposte dagli appellanti, la Corte torinese ha osservato, quanto al primo, che il ....., abuso a frequenti e disinvolti rapporti sessuali con la giovane donna (la quale solo poche mesi prima aveva abortito recandosi all'estero con l'aiuto dei genitori) ben sapeva della nuova gravidanza e non ne era affatto contento. Tornato a T____ dopo una breve permanenza nella sua terra natale alla ricerca di un'occupazione, si era presto (?) reso conto che, malgrado le assicurazioni della ....., la gestazione seguiva il suo normale corso. Non potevano essergli sfuggite, infatti, le modificazioni somatiche e funzionali subite dalla ragazza, la quale poche giorni dopo il suo rientro si era significativamente recata al consultorio, manifestando all'infermiera di turno l'intenzione di abortire e successivamente aveva avuto ripetuti attacchi di nausea con vomito tanto da dover ricorrere al medico, senza peraltro, rivelare il suo stato e facendosi addirittura prescrivere la pillola anticoncezionale. E questo non certo per tranquillizzare il ....., il quale conscio dell'origine dei disturbi non l'aveva neppure accompagnata, ma piuttosto per placare l'ansia dei sospettosi genitori, cui era psicologicamente sottomessa e che, con la complicità del compagno, cercò d'ingannare fino all'ultimo, facendosi rilasciare dal reparto ginecologico dell'ospedale ___ un certificato attestante ma semplice "stipsi". Un decisivo elemento di conferma di tale lettura delle risultanze processuali è stato individuato dalla corte di merito nella deposizione di ____, al quale l'imputato, durante un periodo di comune detenzione, aveva confidato di sospettare che il figlio portato in grembo dalla G____ non fosse suo. La corte anzidetta ha concluso, quindi, nel senso che l'analisi attenta del comportamento tenuto dalla coppia nel corso degli accertamenti induceva a ritenere che non solo la ____, ma anche il ____ sapesse perfettamente del bambino, che nessuno dei due lo volesse e che, non risultando praticabili altre soluzioni e, men che mai, un nuovo ricorso ai genitori di lui, essi non scartassero l'idea di sopprimerlo. Relativamente al secondo punto, la corte d'assise d'appello ha rilevato che i disturbi avvertiti dalla ____ a ritmo incalzante a partire dalle 4 del mattino dell'8 settembre, la rottura delle acque avvenuta verso le ore 13, quanto, cioè, il ____, che nonostante le precarie condizioni in cui versava la convivente, aveva preferito uscire di casa lasciandola "coraggiosamente" sola, per andare a far visita ai parenti, era sicuramente tornato, compiendo anche una serie di azioni dirette, ancora una volta, a distogliere l'attenzione dei "suoceri" e guardandosi bene dal prendere le iniziative imposte, la salvaguardia della vita della partoriente e del nascituro, dalla gravità del momento, fossero circostanze di tal natura da fugare (?) ogni ragionevole dubbio sulla consapevolezza dell'imputato dell'imminenza dell'evento per lui tutt'altro che lieto. Evento che sopravvenne, come chiarito dai consulenti, intorno alle ore 15,15 al termine di un periodo espulsivo della durata di alcuni minuti, tale, quindi, da consentire alla donna di adottare le cautele del caso, e prima che il ____ uscisse nuovamente per andare a "comprare le sigarette" e liberare la mente dall'immagine del "mare di sangue" da cui era stato invaso l'alloggio. Da tutto ciò la corte di merito ha tratto il convincimento che non solo la morte della bambina non fu causata dalla sua pretesa caduta all'atto dell'espulsione dall'alvo materno e che, conseguentemente, non si trattò di un fatto di natura colposa, ma anche che essa si verificò in un contesto tale da escludere la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 579, c.p.. Ha ritenuto, per contro, che il decesso della piccola fu conseguenza diretta e immediata della plurima condotta lesiva attuata dalla ____ con la complicità del convivente , sottolineato, altresì. Che gli imputati, anche a voler dar critico alla loro versione dei fatti, si astennero da qualsivoglia intervento mirato a salvare "in extremis" la neonata, scegliendo di rinchiuderla in un sacco e di buttarla nella lavatrice. Come s'è accennato i motivi di ricorso, anche quelli indicati personalmente dalla ____ e dal suo difensore, tendono sostanzialmente a sostenere la tesi dell'estraneità del .....alla vicenda e ad avallare la versione del parto improvviso e solitario, giovevole evidentemente a entrambi gli imputati. I ricorsi sono destituiti di giuridico fondamento. Ricordato che questa corte non è normativamente abilitata a sindacare la ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito e che suo compito precipuo è solo quello di verificare la correttezza giuridica della pronuncia gravata, sotto il duplice profilo della piena osservanza delle specifiche disposizioni di legge in concreto applicate e della illustrazione dei motivi della decisione in modo completo e coerente con le premesse storiche, va subito rilevato che nessuno degli errori "in juducandi" evidenziati dai ricorrenti è ravvisabile nella sentenza in esame. Anche prescindendo dalla considerazione che il tenore e la direzione delle argomentazioni sviluppate personalmente dalla .... e dal suo difensore nei rispettivi atti di ricorso inducono a notevoli perplessità circa la loro ammissibilità ai sensi dell'art. 581, lett. C, c.p.p., non può, in ogni caso, tralasciarsi di considerare che tutti e tre le impugnazioni sono fondate su censure, le quali, pur ponendo formalmente in discussione la congruità delle motivazioni adottate dalle corti di prime e seconde cure, nella sostanza postulano una lettura diversa e alternativa degli avvenimenti per giungere a conclusioni dissonanti da quelle cui pervengono le sue pronunce conformi. In tale ottica vanno riguardate, in particolare, le critiche mosse dai ricorrenti al diniego apposto dai giudici di merito alla richiesta di dequalificare il reato contestato in ipotesi criminose punite meno gravemente. Sono queste le sole questioni di diritto in senso stretto sollevate dalla ...... e dal coimputato, delle quali conviene subito occuparsi. Va notato, in primo luogo, che la possibilità di un evento di natura colposa è stata esattamente esclusa dalla corte torinese in base al rilevo che il parto non avvenne in modo improvviso e precipitoso, ma seguì il normale percorso, passando attraverso le sue varie naturali fasi, sicché la ragazza - non nuova, del resto, alle problematiche suscitate dalla gravidanza - avrebbe avuto, sol che lo avesse voluto, tempo e modo di adottare le cautele necessarie ad evitare eventi traumatici. Altrettanto correttamente la corte anzidetta ha richiamato, la ......, avrebbero dovuto, comunque, nella loro veste di genitori della neonata, complice tutta l'attività occorrente per impedire l'esito, mentre altro non fecero che accelerarne la sopravvivenza con una serie di azioni (tagli alla radice del cordone ombelicale; introduzione del corpo della bambina in un sacco di plastica; collocamento dello stesso nel vano macchina lavatrice riempito parzialmente d'acqua) dall'inequivocabile valenza lesiva. Sempre in punto di diritto va, poi, rilevato che la fattispecie criminosa delineata dall'art. 578, c.p. postula, anzitutto, uno stato di abbandono della madre inteso non come fatto contingente legato al momento culminante della gravidanza bensì come "condizione" di vita, che si sostanzia nell'isolamento materiale e morale della donna dal contesto familiare e sociale (situazione d'indigenza e difetto di assistenza pubblica e privata; solitudine causata da insonabili contrasti con parenti ed amici e conseguente allontanamento, spontaneo o coatto, dal nucleo originario di appartenenza, ecc.) produttivo di un profondo turbamento spirituale, che si aggrava grandemente, sfociando in una vera e propria alterazione della coscienza, in molte partorienti immuni da processi morbosi mentali e tuttavia coinvolte psichicamente al punto di smarrire almeno in parte il lume della ragione. Sotto un diverso profilo, va, inoltre considerato che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento, a nessuno illecito invocare a propria discolpa situazioni scaturite da proprie scelte consapevoli, talché in nessun caso la ____ potrebbe sollecitare un giudizio più benevolo, adducendo circostanze da lei stessa determinate o favorite attraverso l'adozione di espedienti volti a dissimulare la sua gravidanza per poter partorire clandestinamente. Ma, in effetti, la giovane donna - ha rimarcato la Corte territoriale - aveva un'unica grave preoccupazione, quella di nascondere il suo stato ai genitori, il quali evidentemente mal tolleravano la sua relazione con un soggetto come il ...... e non intendevano, almeno secondo il convincimento che ella si era formato, spiegare ulteriori interventi riparatori. Questo rilievo, fondato su dati fattuali ritenuti incontrovertibili e avallati dal parere dello psicologo, è stato considerato dai Giudici di merito la chiave di volta per una valutazione aderente alla realtà delle condotte degli imputati e per superare le apparenti contraddizioni ravvisabili negli atteggiamenti dai medesimi assunti di fronte ai problemi sollevati dalla nuova gravidanza. Gravidanza - si ricava dalla lettura della sentenza impugnata - supinamente accettata, all'inizio, da entrambi per l'incapacità di trovare una soluzione adeguata; poi quasi dimenticata o meglio ignorata come qualcosa di assolutamente sgradevole da esorcizzare dalle loro menti; infine, risolta con un sistema autorizzato, in qualche modo, nell'aberrante visione dei protagonisti, dall'esito di quella precedente, il cui prodotto era stato anch'esso eliminato radicalmente senza negativi effetti collaterali per nessuno. Nel ragionamento seguito dai giudici di merito non emerge nulla di manifestamente illogico; la ____ era persuasa che rivelando ai propri genitori il suo stato avrebbe provocato chi sa quali reazioni con la probabile definitiva compromissione del suo rapporto amoroso con il ____ e preferì tacere, pensando che con l'aiuto del convivente avrebbe risolto il problema. Questa è, sostanzialmente, la spiegazione che la sentenza dà del "nascondimento della gravidanza" in contrasto, secondo l'assunto difensivo, con la (tutt'altro che pacifica) "possibilità eliminazionistica protetta dalla famiglia ..." ed è una spiegazione coerente con la premessa da cui parte, perciò stesso (?), dunque, convincente e accettabile sul piano logico. Altrettanto limpido e scorrevole è, d'altro canto, l'interessato seguito dalla corte di merito per dimostrare la consapevolezza nel ___ della condizione della ....., almeno dal momento del suo rientro a T____, nonché la diretta partecipazione dell'imputato all'infanticidio. I due aspetti della vicenda sono stati dettagliatamente esaminati dalla corte anzidetta mediante un'analisi meticolosa degli elementi ritenuti, con insindacabile giudizio di merito, di valenza risolutiva ai fini della decisione, sondati uno per uno con lo specillo, anche nella loro sequenza cronologica, in guisa da fugare ogni possibile dubbio. Anche sotto il profilo più strettamente attinente alla completezza e adeguatezza della motivazione, la sentenza gravata non offre il fianco a critiche fondate. I ricorsi devono essere, pertanto, respinti e i proponenti condannati, in solido, a mente dell'art. 616, cpp., al pagamento delle spese processuali. Per questi motivi, la Corte, visti gli artt. 606, 615, 616, cpp., rigetta i ricorsi e condanna i proponenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000. |