Omicidio
Art. 575 c.p. - Omicidio
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
Ritenuto in fatto 1. - L'ipotesi accusatoria. La sera del 20 marzo 1979 .....veniva ucciso con quattro colpi cal. 7,65 - due marca Gevelot e due marca Fiocchi - sparati da distanza ravvicinata da una pistola automatica munita di silenziatore. Secondo la prospettazione dell'accusa, enunciata nell'originaria imputazione, l'omicidio sarebbe stato ideato e deciso, per la tutela della sua posizione politica messa in pericolo dall'attività giornalistica di _____ il quale, attraverso .... (Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Roma), avrebbe chiesto ai cugini .........., in rapporti privilegiati con ____ l'eliminazione del giornalista. I ..... si sarebbero rivolti a .....(capo mandamento della famiglia di S. Maria del Gesù o della Guadagna e membro della "commissione provinciale" fino alla sua uccisione nel 1981, che disponeva a Roma di una "decina" guidata da ..........., in contatto con la delinquenza comune e con .........durante la sua latitanza romana) ed a ........(capo mandamento della famiglia di Cinisi e membro della "commissione provinciale" fino alla sua espulsione da "Cosa nostra" nel 1978). Questi, a loro volta, tramite .....(capo mandamento della famiglia di ............e membro della "commissione provinciale" fino alla sua uccisione nel 1981) e ......(capo mandamento della famiglia di Porta Nuova, di cui faceva parte anche ........., e membro della "commissione provinciale"), che aveva conoscenze nell'ambiente della banda della ......., avrebbero incaricato costoro di organizzare l'esecuzione materiale del delitto. L'omicidio sarebbe stato infine eseguito da ....., personaggio legato alla destra eversiva romana e all'ambiente della banda della ____, e da An_____ (uomo d'onore della famiglia mafiosa facente capo ad I____ e sotto capo di S____, succeduto all'I____ dopo la sua morte nel 1981). I cugini ________________________________sono deceduti. 2. - Il ragionamento probatorio della sentenza di primo grado. 2.1. - La Corte di assise di P____, dopo avere approfondito l'esame della personalità, dei rapporti interpersonali e degli articoli pubblicati sulla rivista settimanale OP, della quale P____ era direttore, ha ritenuto che il movente dell'omicidio dovesse essere ricercato nell'attività professionale della vittima e, con riferimento alle ultime vicende trattate, nella pubblicazione di notizie riservate o segrete che avrebbero potuto costituire, per l'attualità e la rilevanza degli interessi in gioco e per l'importanza dei personaggi pubblici coinvolti, valida ragione per la soppressione della sua persona. Rivestivano tali caratteristiche le vicende politiche denominate convenzionalmente: "Il golpe Borghese" e le deviazioni dei servizi segreti; "L'Italcasse" ed i rapporti degli istituti di credito pubblici con i fratelli C__ e con la soc. Sir di Nino R____, il finanziamento occulto dei partiti politici e il dossier su "gli assegni del Presidente"; "Il fallimento delle banche di Mi_Si___"; "Il dossier Mi.Fo.Biali", la corruzione della Guardia di Finanza e il traffico illecito di petrolio con la Libia; infine, "Il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro" e la scoperta del memoriale dello statista. Vicende, queste, tutte riconducibili "... oggettivamente alla sfera di interessi di G_ An___ e parzialmente di C___ Vit___ e G___ Ca__, indicati come mandanti, A__ primario, Vi___ e C__ intermedi, dell'omicidio P____ ...". Del "caso Moro" si era ripetutamente occupato P____, schierandosi per la linea della trattativa con le "Brigate Rosse" ed investigando sulla vicenda della pubblicazione del primo memoriale di Aldo Moro scoperto nella base brigatista di via Montenevoso a Milano nell'ottobre 1978 (il secondo e più ampio memoriale sarà rinvenuto nella stessa base solo nel 1990). Rivestivano particolare importanza la lettera pubblicata su OP del 17.10.1978, nella quale si affermava che il gen. C__Al__ D_C_ aveva individuato il covo in cui era tenuto il prigioniero, ma non era intervenuto perché impedito dal potere politico, che non voleva in realtà la liberazione di Moro, e l'articolo "Vergogna buffoni" pubblicato su OP del 16.1.1979 in cui P____ preannunziava la prossima rivisitazione del caso, addebitando al "partito della fermezza" l'uccisione dello statista. Sullo specifico tema della rilevanza del memoriale Moro, la Corte, dopo avere espresso la considerazione che, pur non apparendo inedite novità in quello del 1990 rispetto a quello del 1978, le notizie contenute nel primo apparivano più pregnanti ed organiche quanto ai riferimenti ai casi Italcasse e Sindona ed ai rapporti fra i protagonisti delle vicende e A____i, si è soffermata sui "rapporti tra P___i e il generale D____". L'episodio del rinvenimento nel carcere di Cuneo di documentazione asseritamente riguardante il caso Moro, dovuto ad un'informazione fornita da Pe___, ha un suo sviluppo nel racconto del m.llo della polizia penitenziaria ____, in servizio nel carcere di Cuneo, il quale ha narrato che nel gennaio del 1979 D_Ch__ lo incontrò in una zona di campagna del cuneese, all'interno di un'autovettura condotta da altra persona che non gli fu presentata, ma che egli intuì e che, attraverso le foto pubblicate dai giornali dopo l'omicidio, riconobbe essere il giornalista _P____; quest'ultimo, dopo avere descritto alcuni luoghi del carcere, in parte sconosciuti al maresciallo che vi era stato trasferito da poco tempo, attraverso i quali era possibile che le persone ammesse al colloquio facessero entrare qualcosa all'interno dello stesso, avrebbe detto che nel carcere erano entrati due involucri contenenti documenti relativi al sequestro Moro destinati al detenuto F____ Tur___; il giorno successivo all'incontro I___ ebbe modo di accertare l'esistenza di luoghi corrispondenti alla descrizione dell'accompagnatore del generale e dopo circa venti giorni rinvenne uno dei due involucri, che si presentava chiuso con il nastro adesivo e che poi consegnò integro, senza verificarne il contenuto, a Dalla Chiesa. 2.2. - La Corte ha quindi ricostruito taluni "eventi rilevanti per l'omicidio" che avevano caratterizzato l'ultimo periodo della vita di Pecorelli: la cena al circolo privato "La famiglia piemontese", la vicenda Chichiarelli e il deposito di armi presso il Ministero della Sanità. Alla cena presso il ristorante "La famiglia piemontese", tenutasi in forma riservata ed esclusiva il 24 gennaio 1979, parteciparono, oltre Pecorelli, Walter Bonino, il generale della G.d.F. Donato Lo Prete, i magistrati Claudio Vitalone e Carlo Adriano Testi, componente all'epoca del C.S.M.. I motivi dell'incontro, riferiti da Bonino, sono stati individuati negli attacchi giornalistici che Pecorelli aveva mosso ed aveva intenzione di muovere nel prossimo numero della rivista OP (nonostante i finanziamenti già ottenuti e che avrebbe ancora ottenuto da Franco Evangelisti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio) nei confronti del gruppo politico facente capo ad Andreotti per la questione degli "assegni del Presidente", di Vitalone, al quale addebitava un'irrituale vicinanza al primo della Guardia di Finanza e dei suoi vertici individuati in Raffaele Giudice e Donato Lo Prete. In relazione agli argomenti discussi, la Corte ha rilevato che Vitalone si era adoperato perché la Magistratura non venisse a conoscenza, neppure da parte degli altri commensali, del contenuto dei colloqui che quella sera erano stati fatti, fino a quando non era stato più possibile tenere nascosto l'episodio. La figura di Antonio Giuseppe Chichiarelli, di cui si è avuto conoscenza solo dopo la sua uccisione avvenuta nel 1984, è considerata di sicuro rilievo per le indagini sulla morte di Pecorelli, poiché Chichiarelli, personaggio in collegamento con appartenenti ad ambienti dell'estrema destra e alla banda della Magliana, avrebbe svolto il ruolo di raccoglitore di informazioni sulla vita e sulle abitudini del giornalista, sfruttando l'amicizia di Osvaldo Lai, il quale abitava nei pressi della redazione della rivista OP. Qualche giorno prima dell'omicidio, il 6 marzo 1979, un individuo, poi riconosciuto per Chichiarelli, fu notato in via Tacito, nei pressi della redazione di OP, da Pecorelli e dalla sua compagna Franca Mangiavacca, la quale ha riferito dell'atteggiamento della persona e del timore che aveva suscitato la sua presenza. Tale circostanza e il ruolo svolto da Chichiarelli nella veste di osservatore delle abitudini di Pecorelli sarebbero stati confermati dal rinvenimento, pochi giorni dopo l'omicidio, il 14 aprile 1979, a bordo di un taxi, di un borsello contenente quattro schede fotoriprodotte, tra cui una, accurata e precisa, relativa a Pecorelli e un'altra riguardante un attentato alla scorta del Presidente della Camera dei Deputati, on. Pietro Ingrao, un volantino delle Brigate Rosse, armi e munizioni, nonché una testina rotante IBM. Materiale questo attribuito a Chichiarelli a distanza di molti anni, oltre che per l'esito di specifiche indagini di polizia, sulla base della testimonianza della moglie, Chiara Zossolo, la quale riferì che circa quindici giorni dopo la morte di Pecorelli aveva visto il marito preparare le schede che poi sarebbero state abbandonate nel taxi ed aveva ricevuto dallo stesso, molto turbato, la confidenza che "... Pecorelli non meritava di morire ed era stato ucciso perché aveva scoperto qualcosa che non doveva scoprire e il delitto era stato commissionato da persone al di sopra di ogni sospetto, molto in alto, che si mascheravano dietro un falso perbenismo ...". Il 27 novembre 1981, presso i locali del Ministero della Sanità in via Liszt, fu scoperto un deposito di armi e si accertò successivamente che il luogo era frequentato, oltre che dal custode Biagio Alesse, da elementi di spicco appartenenti alla banda della Magliana o aderenti alla destra eversiva romana, come Maurizio Abbatino, Marcello Colafigli, Franco Giuseppucci, Edoardo Toscano, Danilo Abbruciati, Claudio Sicilia, Alvaro Pompili, Antonio Mancini e Massimo Carminati. Ha osservato la Corte che nel deposito è stato rinvenuto munizionamento (di marca Gevelot e Fiocchi) analogo e compatibile con il tipo di proiettili esplosi per uccidere Pecorelli (quelli Gevelot di fabbricazione francese provenienti addirittura dal medesimo lotto) e che, pur essendo stato escluso dalla perizia balistica che taluna delle armi rinvenute nel deposito (di cui alcune pistole calibro 7,65 ed una munita di silenziatore artigianale, come quella utilizzata per l'omicidio Pecorelli), fosse stata effettivamente usata in quell'occasione, non poteva escludersi che essa fosse comunque transitata in quel luogo, atteso che erano trascorsi più di due anni e mezzo dal fatto. 2.3. - Due soli elementi potevano dunque ritenersi rilevanti per la individuazione delle persone che avevano avuto un ruolo nell'omicidio Pecorelli, entrambi convergenti verso l'ambiente della banda della Magliana: la scheda relativa al giornalista predisposta da Chichiarelli all'esito della sua attività di pedinamento e raccolta dei dati personali dello stesso e il rinvenimento nel deposito di armi del Ministero della Sanità di proiettili Gevelot della stessa partita di quelli esplosi per uccidere Pecorelli. Soltanto in epoca successiva, nel 1993, intervenivano, da un lato, le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, che faceva riferimento al ruolo svolto da "Cosa nostra", con specifico riguardo alle persone di Nino e Ignazio Salvo, Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti (secondo quanto da costui appreso dagli stessi Bontade e Badalamenti, l'eliminazione del giornalista sarebbe stata richiesta a quest'ultimi dai cugini Salvo, su richiesta o nell'interesse di Andreotti, a tutela della sua posizione politica messa in pericolo dalla pubblicazione di dossier e notizie riservate sulla rivista OP, riguardanti il caso Moro e trasmessi a Pecorelli da Dalla Chiesa), e dall'altro le dichiarazioni di Vittorio Carnovale, Antonio Mancini, Fabiola Moretti e Maurizio Abbatino, i quali facevano riferimento alle connessioni fra "Cosa nostra" e "banda della Magliana", con particolare riguardo alle persone di Calò, La Barbera, Vitalone, Abbruciati, Giuseppucci e Carminati (Vitalone sarebbe stato il mandante del delitto per le medesime ragioni suindicate, ad organizzarlo avrebbero provveduto Abbruciati e Giuseppucci su richiesta dei "siciliani" - nella persona di Calò - e ad eseguirlo materialmente sarebbero stati Carminati e La Barbera, detto "Angiolino il biondo"). 2.4. - Premette la Corte che, poiché tutti coloro i quali hanno riferito circostanze inerenti all'omicidio Pecorelli "... hanno fornito solo frammenti di notizie che possono incastrarsi l'uno con l'altro per collocare al loro giusto posto i vari personaggi che si sono mossi sulla scena del delitto ...", qualora "... uno dei frammenti, che devono formare il quadro d'insieme, non collima con gli altri, è una frattura che, se non colmabile con deduzioni logiche, fa venire meno la collocazione dei vari personaggi nel quadro d'insieme sopra delineato ...". E poiché la verifica di una causale comune ascrivibile a "Cosa nostra" e alla "banda della Magliana" è imposta dalla stessa prospettazione accusatoria, i rapporti tra Calò e Abbruciati costituiscono il primo approfondimento da parte del giudice di primo grado, con riferimento alla "notizia che circola nell'ambiente della banda della Magliana" (proveniente da De Pedis, Giuseppucci e Abbruciati), secondo cui l'omicidio Pecorelli sarebbe stato organizzato da Abbruciati per fare un piacere ai "siciliani", individuati nel gruppo facente capo a Calò, e che, per organizzare l'omicidio, egli si sarebbe servito di persone che in quel momento erano libere, in particolare di Giuseppucci. La conclusione, attraverso la puntuale analisi delle risultanze processuali, è che la prova di tale ipotesi non è stata raggiunta, così come manca la prova che la richiesta di organizzare l'omicidio avrebbe potuto essere fatta "attraverso persone di comune conoscenza", non sussistendo elementi che consentono di individuare il tramite fra Calò e Abbruciati in Pernasetti o in De Pedis, entrambi vicini ad Abbruciati, o in Giuseppucci. Sul punto viene dunque meno l'attendibilità del racconto di Abbatino circa il mandato conferito da Abbruciati a Giuseppucci di organizzare l'omicidio, oltre al contatto diretto Giuseppucci-Calò. D'altra parte, l'ipotizzato collegamento tra Bontade e Calò, data la loro appartenenza a "famiglie" diverse, sarebbe stato incompatibile con gli assetti organizzativi di "Cosa nostra"; i rapporti tra Bontade e Abbruciati, sulla base delle risultanze processuali, non avrebbero potuto datare che alla primavera-estate 1980, mentre mancano elementi idonei a far ritenere collegamenti dei due attraverso La Barbera, collocandosi la conoscenza di quest'ultimo con Abbruciati in epoca successiva al luglio 1979. Manca dunque la prova di un collegamento all'epoca dei fatti tra "Cosa nostra" e "banda della Magliana" mediato dai rapporti fra Abbruciati e Calò: a carico di quest'ultimo non vi sono elementi che individuino un suo ruolo nell'organizzazione o nell'esecuzione del crimine ed egli è pertanto assolto "per non aver commesso il fatto". La mancanza di prove sull'esistenza di un rapporto tra Abbruciati, Calò e Bontade, al momento della commissione dell'omicidio, ipotesi questa fondata sull'assunto della sinergia tra mafia e banda della Magliana, comporta come conseguenza che "... la tesi di un concorso dei due sodalizi criminosi nella commissione dell'omicidio non è più percorribile per essere venuto meno l'elemento comune, l'anello di congiunzione tra le dichiarazioni di Buscetta, che indica una pista facente capo ai mandanti principali ed intermedi, e le dichiarazioni degli associati alla banda della Magliana che indicano il coinvolgimento di quel sodalizio criminoso nell'omicidio Pecorelli ...". 2.5. - Esclusa l'esistenza di elementi probatori in grado di conferire fondamento all'originaria prospettazione accusatoria, il primo giudice ha verificato se gli atti processuali potessero, comunque, consentire "... di pervenire ad un risultato utile per scoprire gli assassini sia essi mandanti o esecutori materiali ...". Nell'ambito dell'argomento subordinato sulla "divisione delle causali", la Corte esamina innanzitutto l'ipotesi di un'esclusiva "causale mafiosa". L'istruttoria espletata avrebbe permesso di accertare che i rapporti tra Buscetta e i cugini Salvo, quelli tra Buscetta, Bontade e Badalamenti, quelli tra i cugini Salvo, Bontade e Badalamenti, erano così stretti che giustificavano la confidenza fatta da Bontade e Badalamenti a Buscetta di essere gli organizzatori dell'omicidio Pecorelli, ed erano tali da permettere ai cugini Salvo di chiedere a Bontade e Badalamenti il favore di uccidere qualcuno. Quanto ai rapporti di Nino e Ignazio Salvo con Vitalone, pur negati da quest'ultimo, si è ritenuto provato da numerose testimonianze che la conoscenza tra gli stessi era riferibile a molto tempo prima dell'epoca dell'omicidio. Quanto ai rapporti tra i cugini Salvo e Andreotti si è ritenuta accertata, alla luce di elementi documentali e dichiarativi, la conoscenza personale e l'esistenza di rapporti diretti tra loro, tali da giustificare una causale che potesse in via ipotetica avere fatto accogliere da "Cosa nostra" la richiesta di uccidere Pecorelli. Pur considerandosi acquisito che, in contrasto con le regole del sodalizio mafioso, l'organismo di vertice di "Cosa nostra" non sarebbe stato a conoscenza della partecipazione di suoi affiliati all'omicidio Pecorelli ("poco credibile" viene definita la conforme versione di Salvatore Cangemi, sottocapo del mandamento di Porta Nuova, di avere saputo da Calò, capo del medesimo mandamento, che ad uccidere Pecorelli sarebbe stata la "decina" romana di Bontade), le dichiarazioni di Buscetta circa l'esclusivo coinvolgimento di Bontade e Badalamenti potrebbero avere una loro spiegazione plausibile "... nel fatto che l'omicidio non interessava la Sicilia, dove "Cosa nostra" aveva i suoi interessi specifici, e che una simile richiesta comportava per Bontade, la cui posizione all'interno della commissione si era indebolita per l'espulsione di Badalamenti, dover ammettere la frequentazione con Badalamenti e, per ciò stesso, la violazione di una delle regole di Cosa nostra ...". Ferma restando, dunque, l'estraneità di "Cosa nostra" ("ù ficimo nuatri", "c'interessava ò Senatore Andreotti": queste le parole pronunciate da Badalamenti secondo il ricordo di Buscetta), la Corte formula due ipotesi alternative: la prima, che Buscetta abbia inventato tutto circa i suoi incontri con Bontade e Badalamenti, e la seconda che questi abbiano raccontato a Buscetta una cosa non vera; e conclude nel senso che sarebbero provati sia gli incontri tra Bontade e Buscetta, nel periodo giugno 1980 / gennaio 1981 in cui quest'ultimo si sarebbe nascosto a Palermo, che quelli in Brasile nell'anno 1982 con Badalamenti. Non comprendendosi "... il motivo per cui Buscetta, in assenza di motivi di rancore o di odio, dovesse riferire fatti e circostanze inventate, rischiando un processo di calunnia ...", la Corte ritiene che effettivamente quello che Buscetta - pure definito "talvolta generico, titubante, contraddittorio" - ha narrato è stato da lui appreso nelle circostanze riferite. Ma, per altro verso, rileva che l'attendibilità di Buscetta non comporta automaticamente "... che le circostanze siano vere, dovendosi spostare l'analisi sulla sincerità di Bontade e Badalamenti ...". In proposito, mediante articolate proposizioni argomentative riferite a tempi e modalità delle propalazioni ed a specifici episodi narrati da Buscetta, la Corte giunge alla conclusione che manca "... ogni elemento per poter ritenere che Bontade e Badalamenti abbiano detto il vero ..." a Buscetta al quale avevano "buone ragioni per mentire", e dunque che "... le confidenze fatte da Bontade e Badalamenti, in ordine all'omicidio Pecorelli, in mancanza di altri elementi di riscontro, non sono idonee a suffragare la tesi di un coinvolgimento di costoro nell'omicidio. Convinzione che diventa ancora più salda nel momento in cui l'accusa prospetta che, ad eseguire materialmente il delitto, sia stato La Barbera il quale nulla aveva a che fare con la famiglia di Bontade o con Badalamenti ...", essendo egli "... soldato della famiglia facente capo a Inzerillo per cui ... poteva prendere ordini per fatti di mafia solo dal suo rappresentante o dalla commissione ... E comunque, anche a mantenere ferma l'ipotesi che non si fosse in presenza di un delitto di mafia, mancherebbero i riscontri al fatto che in ogni caso i rapporti tra Bontade e Inzerillo erano tali per cui il secondo avrebbe potuto mettere a disposizione del primo i suoi uomini per l'esecuzione del delitto ...". Di un qualsiasi ruolo svolto da Inzerillo nella vicenda omicidiaria manca ogni prova. Ed allora, poiché le confidenze di Badalamenti e Bontade a Buscetta circa il ruolo di mandanti nell'omicidio Pecorelli sono da considerarsi inattendibili, in assenza di elementi che comprovino un collegamento con la "banda della Magliana", pure coinvolta nell'omicidio e i cui esponenti non erano all'epoca in contatto con Bontade e Badalamenti, restando indimostrato il coinvolgimento di questi nel delitto per carenza di riscontri sul piano probatorio, ne consegue la formula assolutoria di Badalamenti "per non aver commesso il fatto". 2.6. - L'ipotesi alternativa è quella della esclusiva "causale banda della Magliana", cui indirizzavano i due elementi di sicuro rilievo, costituiti dalla figura di Chichiarelli (anche in base alla testimonianza della Zossolo) e dal rinvenimento del deposito di armi e munizioni nei sotterranei del Ministero della Sanità, rispetto ai quali sono intervenute in epoca successiva le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vittorio Carnovale, Antonio Mancini, Fabiola Moretti e Maurizio Abbatino, appartenenti al sodalizio criminoso e sentiti come imputati in procedimento collegato, che possono sintetizzarsi nei seguenti termini. Carnovale, cognato di Edoardo Toscano, personaggio di spicco dell'organizzazione, ha dichiarato che la sua evasione dall'aula del Tribunale di Roma, in cui si celebrava il 26.5.1986 a carico di taluni membri della banda un processo per omicidio, era stata proposta da De Pedis ed organizzata con l'aiuto di Vitalone, che doveva "un favore" al primo perché De Pedis e Abbruciati, a richiesta dei "siciliani" individuati in Bontade e Calò, avevano ucciso Pecorelli servendosi di Carminati: fonti della notizia erano Toscano, Mancini e Colafigli. Mancini, uno dei promotori del nucleo criminale, ha riferito che De Pedis ebbe a dirgli che Carminati e La Barbera avevano ucciso Pecorelli e che la stessa cosa, in occasione di un paio di viaggi compiuti a Milano, gli era stata detta da Abbruciati, il quale aveva aggiunto che l'omicidio era stato eseguito nell'interesse della mafia siciliana, nella persona di Calò, su richiesta di Vitalone, preoccupato del danno che Pecorelli, in possesso di documenti relativi al sequestro Moro, avrebbe potuto arrecare al gruppo politico cui egli faceva riferimento. Moretti, legata sentimentalmente prima ad Abbruciati e dopo la morte di questi a Mancini, ha riferito a sua volta che De Pedis durante la sua latitanza fra l'83 e l'84 s'incontrava con Vitalone per suo tramite; di avere appreso da De Pedis e Pernasetti che Vitalone era stato l'artefice dell'evasione di Carnovale, richiestagli da De Pedis cui lo stesso Vitalone doveva un favore; che Abbruciati e De Pedis nominavano Bontade, Badalamenti e Calò e che si era recata, nella primavera/estate del 1980 o 1981, con Abbruciati a Palermo per un incontro con Bontade; che Abbruciati le disse che Carminati aveva ucciso Pecorelli su incarico del primo; che essa aveva smontato una pistola semiautomatica cal. 7,65 o cal. 9, che, a dire di Abbruciati, era stata utilizzata per uccidere Pecorelli, dopo che sulla stessa era stato applicato un silenziatore; di non sapere perché Pecorelli fu ucciso, anche se De Pedis aveva confidato a Mancini i motivi dell'omicidio. Abbatino, uno dei capi storici dell'associazione, ha riferito che, durante una codetenzione a Regina Coeli, mentre la TV trasmetteva un servizio sull'omicidio Pecorelli, Giuseppucci gli disse che ne era responsabile Abbruciati e che egli aveva fornito gli esecutori materiali appartenenti ai NAR; una volta scarcerati, Giuseppucci gli aveva presentato Carminati, ribadendogli che era stato quest'ultimo ad uccidere Pecorelli; l'omicidio, secondo quel che egli aveva appreso da Abbruciati, era stato commesso per fare un favore ai "siciliani" di Calò, che lo avevano richiesto perché il giornalista dava fastidio ad una personalità politica; Giuseppucci, che aveva relazioni dirette con Calò e De Pedis, negli anni '80, gli aveva detto di essere da tempo in rapporti con Vitalone, che si prestava ad "aggiustare" i processi. 2.6.1. - Sullo specifico tema della possibilita' di conoscere le notizie riferite sulle attività della banda ed in riferimento alla credibilità ed attendibilità di siffatte dichiarazioni, osserva la Corte che il sodalizio criminoso era operante in Roma negli anni 1970 e agli inizi degli anni 1980 soprattutto nel campo del traffico di stupefacenti, in collegamento con altre organizzazioni criminali e con la destra eversiva, e che di esso facevano parte oltre i predetti collaboratori, in posizione preminente, Pernasetti, Giuseppucci, Abbruciati e De Pedis. I collaboratori erano inseriti nell'organizzazione ed erano collegati da vincoli parentali o di affetto con gli esponenti di vertice della stessa (com'era confermato dall'affermazione di Giuseppe Marchese di avere avuto raccomandazioni da suo cognato, Leoluca Bagarella, esponente di rilievo di "Cosa nostra", di prestare assistenza a Mancini), sicché essi erano in grado di venire a conoscenza delle notizie che riguardavano la vita e le imprese dell'associazione. Quanto all'attendibilità intrinseca dei dichiaranti, si sottolinea che "... le notizie da loro fornite a volte sono dirette, perché cadute sotto la loro personale sfera di percezione, a volte sono state riferite direttamente dai partecipanti al fatto, a volte sono state riferite da persone a cui gli autori del fatto lo avevano riferito; si tratta a volte di notizie di prima mano, a volte di seconda mano, a volte di terza o successiva mano, a volte dettagliate e a volte generiche e superficiali; ma l'attendibilità del dichiarante non viene meno se nel complesso delle sue dichiarazioni ve ne sono alcune che si dimostrano non vere o grandemente generiche, potendo la non corrispondenza o la genericità essere frutto di cattivo ricordo, se essa è stata di percezione diretta, ovvero, se de relato, mal riferita o percepita o, ancora, mal ricordata per lo scarso interesse che al momento della percezione aveva il suo contenuto ...". Sul tema dell'autonomia delle propalazioni e dei riscontri la Corte verifica se gli episodi narrati provengano da reciproca conoscenza, intesa sia come previo accordo tra i dichiaranti che come mera conoscenza del contenuto delle dichiarazioni rese dagli altri. In particolare, quanto ai collaboratori e conviventi Moretti e Mancini, pur escludendosi un previo accordo sul contenuto delle rispettive dichiarazioni, si rileva tuttavia che esse, riguardanti il ruolo di Abbruciati e Carminati nell'esecuzione dell'omicidio e l'identificazione dell'arma utilizzata, non possono "... essere di riscontro reciproco, a meno che non risulti che le fonti di conoscenza siano state autonome o che il secondo sia a conoscenza di elementi più significativi e particolari che indicano un'autonoma conoscenza del fatto narrato ...", in quanto "... a Mancini sono state lette le dichiarazioni rese da Carnovale in merito all'omicidio Pecorelli, così come la Moretti ha avuto lettura delle dichiarazioni rese da Mancini in ordine ai fatti che erano stati oggetto del colloquio 6.5.1994 sui quali la Moretti aveva rifiutato di rispondere se prima non avesse conosciuto il contenuto delle dichiarazioni di Mancini ...", ed altresì in quanto dalle intercettazioni ambientali emerge che la Moretti era in possesso dei verbali delle dichiarazioni rese da Carnovale. Unico episodio significativo che, oltre a diverse circostanze di minor rilievo, si riferisce ai fatti oggetto del processo è quello relativo ai "viaggi a Milano", compiuti da Mancini con Abbruciati nel gennaio-febbraio 1981 e ritenuti sufficientemente provati, nel corso dei quali il primo avrebbe appreso dal secondo taluni particolari sull'omicidio Pecorelli: durante il ritorno a Roma dal primo viaggio, Mancini riferisce che "... Abbruciati gli aveva detto che l'omicidio Pecorelli era stato voluto dal gruppo di potere politico, massonico, giudiziario di cui faceva parte Vitalone il quale, nell'interesse di quel gruppo, aveva commissionato l'omicidio tramite terze persone ..."; in occasione del secondo viaggio, nel corso di un incontro avuto con tre persone a lui sconosciute, si sarebbe parlato di un "... aiuto per un processo a Turatello, promosso dalle tre persone, che non arrivava ..." e "... durante il colloquio Abbruciati aveva fatto presente alle tre persone, a cui rimproverava di perdere tempo, che su loro richiesta si erano attivati sia per l'omicidio Pecorelli che per la faccenda Moro ed erano intervenuti senza perdere tempo, anche se poi Turatello aveva dovuto fare marcia indietro, creandosi non poche inimicizie all'interno della mafia ...". Risultava altresì provata l'esistenza di rapporti, quanto meno dall'estate 1978, tra la "banda della Magliana", in particolare il gruppo dei "testaccini", e la destra eversiva romana facente capo a Carminati, nonché tra la "banda della Magliana" e "Cosa nostra", in particolare tra il gruppo di Abbruciati, Angelo Cosentino, capo della "decina" romana riferibile alla famiglia di Bontade, e Calò, latitante a Roma fin dal 1975 e legato a sua volta a personaggi della malavita come Balducci, Diotallevi, Cercola e Giuseppucci. Sull'esistenza e natura dei presunti rapporti tra il gruppo dei "testaccini" facente capo ad Abbruciati e Vitalone, la Corte -dato atto del rifiuto opposto dalla Moretti di rispondere e delle reticenti risposte di costei alle domande della difesa di Vitalone- ha verificato, in relazione ai singoli episodi, le dichiarazioni rese dalla Moretti durante le indagini preliminari, raffrontandole con gli esiti del confronto con Vitalone e delle intercettazioni telefoniche e ambientali (di cui la Moretti sospettava la disposta attivazione) e con le dichiarazioni rese da Mancini. Ed ha concluso che, mentre per i "... trasferimenti carcerari di Mancini ..." non risulterebbe provato l'interessamento di Vitalone, neppure tramite Carlo Adriano Testi, direttore generale presso il Ministero della Giustizia, l'esistenza di rapporti e incontri tra Vitalone e De Pedis sarebbe dimostrata dall'episodio dell'evasione di Carnovale dall'aula Occorsio del Tribunale di Roma, che avrebbe visto l'interessamento di Vitalone, che si assume essere stato in debito per un favore ricevuto dal gruppo. 2.6.2. - La Corte, all'esito delle suddette verifiche, ritiene che l'unico appartenente alla banda della Magliana coinvolto nell'omicidio Pecorelli sia stato Abbruciati: personaggio di spicco, in rapporti con la malavita organizzata milanese, essendo amico fraterno di Turatello, con la massoneria, con la loggia segreta P2, con "Cosa nostra", in particolare con "i siciliani" Bontade, Calò -e con le persone a questi legate come Balducci, Diotallevi, Carboni- e La Barbera, con la camorra napoletana, con i servizi segreti e con la destra eversiva romana, in particolare con Carminati: e ciò (esclusa l'attendibilità di Abbatino) "... sulla base di quanto dichiarato da Mancini e Moretti, i quali in parte ... riferiscono cose accadute sotto i loro occhi e, quindi, sono portatori di fatti da loro direttamente percepiti e, in parte, riferiscono fatti appresi da altri, in particolare da Abbruciati e De Pedis ...". Le circostanze rilevanti riferite dalla Moretti sono: gli incontri tra Vitalone e De Pedis, cui avrebbe partecipato in veste di accompagnatrice; il possesso dell'arma usata per uccidere Pecorelli da parte di Abbruciati e la sua conservazione nei sotterranei del Ministero della Sanità dove erano depositate le armi della banda, secondo quanto riferitole da Abbruciati; la conoscenza dei volti dei mandanti dell'omicidio, emergente dalle intercettazioni ambientali; la conoscenza del nome di uno degli autori materiali del delitto e cioè Carminati, incaricato da Abbruciati, come riferito da costui e sostenuto nelle intercettazioni ambientali; il coinvolgimento quindi di Abbruciati nell'omicidio, come riferito dallo stesso Abbruciati e sostenuto nelle intercettazioni ambientali. Le circostanze rilevanti narrate da Mancini riguardano: il possesso dell'arma del delitto da parte di De Pedis e la sua conservazione nel deposito del Ministero della Sanità, secondo quanto riferitogli da De Pedis; il coinvolgimento di Abbruciati nell'organizzazione del delitto, come riferitogli da De Pedis e dal medesimo Abbruciati; il coinvolgimento di Carminati e "Angiolino il biondo" nell'omicidio come esecutori materiali, come riferitogli da De Pedis e Abbruciati; il coinvolgimento di Vitalone come mandante dell'omicidio nell'interesse del gruppo politico di cui faceva parte, secondo quanto riferitogli da Abbruciati; il rimprovero di Abbruciati ai tre sconosciuti incontrati a Milano per la loro inattività in favore di Turatello e la conoscenza da parte dei tre dell'uccisione di Pecorelli, circostanza questa appresa direttamente avendo egli assistito al colloquio in occasione del secondo viaggio a Milano con Abbruciati. Si afferma dunque che Abbruciati è coinvolto nell'omicidio Pecorelli, alla stregua delle reciproche dichiarazioni dei due collaboratori Mancini e Moretti, dell'effettivo svolgersi dei viaggi a Milano, con correlata assunzione di responsabilità dell'omicidio in occasione dei medesimi, del rinvenimento di proiettili Gevelot negli scantinati del Ministero della Sanità, adibito a deposito di armi dalla banda e al quale poteva avere accesso Abbruciati, e dove i proiettili, al di fuori dei componenti del gruppo, potevano essere portati esclusivamente da Abbruciati o da Carminati, che erano i soli ad adoperare pistole e munizioni cal. 7,65. 2.6.3. - Secondo la Corte, gli stessi elementi probatori non sarebbero tuttavia idonei a fare ritenere provato che a sparare siano stati Carminati e La Barbera, ne' che a dare il mandato di uccidere sia stato Vitalone, considerato che la duplice chiamata in reità, proveniente da Mancini e Moretti, a carico dei mandanti e degli esecutori materiali ha in realtà carattere unitario perché risalente ad un'unica fonte primaria, Danilo Abbruciati (che riferisce della pistola utilizzata per uccidere Pecorelli, dichiarando che essa era conservata nel deposito della banda presso lo scantinato del Ministero della Sanità, e giustifica la considerazione che ha per Carminati in relazione all'efficienza da costui dimostrata nell'eliminare il giornalista), e per altro verso che, essendo al momento dell'omicidio Abbruciati e De Pedis in stato di detenzione, le notizie componenti la chiamata in reità e provenienti da Abbruciati sono a loro volta de relato, poiché costui avrebbe necessariamente appreso da terze persone quello che a sua volta avrebbe raccontato a De Pedis, Mancini e Moretti. La chiamata in reità di quest'ultimi sarebbe da valutare, dunque, non solo unica, ma anche doppiamente indiretta e, come tale, per essere posta a base di una pronunzia di condanna, necessitante dell'attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla dichiarazione stessa. In base a tali considerazioni la Corte esclude che possano esserci prove per pervenire a una affermazione di responsabilità dei due esecutori materiali indicati nel capo d'imputazione, Massimo Carminati e Michelangelo La Barbera. Pur sussistendo elementi probatori che riconducono l'omicidio Pecorelli nell'ambito della "banda della Magliana", quanto meno del gruppo del Testaccio, e che sono sintomatici dei rapporti all'epoca dei fatti fra Carminati e tale gruppo criminale, essi non sono tuttavia indicativi della sussistenza di un suo specifico collegamento a quel tempo con Abbruciati. Mancando idonei e concreti elementi probatori che comprovino l'esistenza di intermediari fra i due, la chiamata in reità nei confronti di Carminati non si ritiene riscontrata e lo stesso è assolto dal delitto ascrittogli "per non aver commesso il fatto". Parimenti, la mancanza di elementi probatori che indichino una presenza di La Barbera a Roma e lo colleghino alla "banda della Magliana" all'epoca dell'omicidio, essendo assenti ulteriori elementi di prova a suo carico, comporta che anche la chiamata in reità nei suoi confronti sia priva di riscontri, sì che lo stesso è assolto dal reato ascrittogli "per non aver commesso il fatto". 2.7. - Ad analoga conclusione la Corte perviene in ordine alle posizioni degli imputati Giulio Andreotti e Claudio Vitalone, entrambi indicati come mandanti dell'omicidio Pecorelli. La Corte osserva che "... su Andreotti nessun riferimento specifico è stato fatto, se non come referente di quel gruppo politico, affaristico, giudiziario, massonico nel quale sarebbe maturato il delitto perché Pecorelli costituiva per questo gruppo un pericolo ...", mentre "... la conoscenza e l'esistenza di rapporti tra Andreotti e i cugini Salvo, se soddisfano l'esigenza dell'esistenza delle condizioni perché il primo potesse chiedere ai secondi di fare uccidere Pecorelli, non sono da sole sufficienti, essendo necessario anche che la richiesta sia potenzialmente accoglibile dal destinatario ultimo della richiesta medesima ...". Di talché, "... per mancanza di idonea prova, non essendo emerso alcun coinvolgimento di Cosa nostra nell'organizzazione dell'omicidio, ne' alcun elemento probatorio, al di là della sussistenza di un valido movente, che lo colleghino alla banda della Magliana e all'omicidio Pecorelli, Andreotti va assolto per non aver commesso il fatto ...". Su Vitalone la Corte rileva che "... le voci interne alla banda della Magliana - escluso Mancini che lo indica, con riferimento a quanto dettogli da Abbruciati, come il mandante intermediario che ha commissionato, tramite terze persone rimaste ignote,il delitto - non indicano Vitalone come mandante del delitto ...": non Abbatino, che non ha saputo dire, ne' ha mai sentito, di un coinvolgimento di Vitalone nell'omicidio; non Claudio Sicilia che ricollega l'omicidio ad ambienti della destra; non Carnovale che solo nel 1985 ha saputo qualcosa in occasione della sua evasione, ma è sul punto inattendibile; non Fabiola Moretti, la cui chiamata in reità, proveniente dal solo Abbruciati, ha come riscontri un valido movente e i rapporti con De Pedis, che tuttavia costituirebbero riscontri ambigui e di non univoca valenza. Se, da un lato, "... è stata accertata la presenza di un interesse proprio oltre che del gruppo politico per il quale Vitalone si è adoperato all'interno del palazzo di giustizia...", dall'altro Vitalone "... non era il solo che aveva interesse alla eliminazione di Pecorelli..." (il riferimento è all'episodio del viaggio a Milano e dell'incontro di Abbruciati con i tre individui sconosciuti narrato da Mancini, oltre che alle circostanze riferite dalla Moretti in merito ai rapporti con oscuri personaggi dei servizi segreti). Analogamente, i rapporti che Vitalone avrebbe avuto con De Pedis, pur ritenuti dimostrati, avrebbero un significato ambiguo. Di talché, "... pur sussistendo un valido motivo e la prova di rapporti tra Vitalone e la banda della Magliana in persona di De Pedis, i predetti elementi probatori non sono univoci e non permettono di ritenere riscontrata la chiamata in reità fatta nei suoi confronti. Vitalone va, pertanto, assolto dal delitto a lui ascritto per non avere commesso il fatto ...". 2.8. - In definitiva, la Corte, pur non nascondendo alcune "perplessità" derivanti dalla "identità del movente" indicato, sia per la parte facente capo a Cosa nostra sia per quella facente capo alla banda della Magliana, nel pericolo che la pubblicazione di notizie poteva comportare per lo stesso gruppo di persone, dalla "identità del gruppo di potere" che avrebbe commissionato l'omicidio Pecorelli, nonché dalla fitta "rete di rapporti" politici, sociali ed economici, palesi od occulti (loggia P2, massoneria segreta) che legano i vari personaggi coinvolti nella vicenda, con sentenza in data 24 settembre 1999 ha assolto tutti gli imputati dal delitto di omicidio loro in concorso ascritto "per non aver commesso il fatto". 3.- Il ragionamento probatorio della sentenza di appello. Chiamata a pronunziarsi sugli appelli proposti dal pubblico ministero e dalle parti civili, che avevano censurato la prima decisione per essersi disancorata dai dati certi, costituiti dalla confessione resa da Badalamenti e Bontade a Buscetta e dalle prove dichiarative circa la responsabilità dei due esecutori materiali, e per avere valutato frammentariamente gli indizi, benché corroborati da un valido movente, nonché sul ricorso per cassazione, convertito in appello, proposto da Vitalone, secondo il quale i primi giudici avrebbero trascurato di valutare fatti essenziali e travisato la realtà processuale, la Corte di assise d'appello di Perugia, respinta ogni richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con sentenza in data 17 novembre 2002, in riforma di quella di primo grado, ha dichiarato Andreotti e Badalamenti colpevoli, in qualità di mandanti, dell'omicidio Pecorelli, condannandoli ciascuno, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni 24 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pp.uu. e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili; ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Vitalone ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado nei confronti del medesimo Vitalone e degli altri imputati Calò, Carminati e La Barbera. La Corte distrettuale, premesso di condividere i criteri di valutazione della prova enunciati dal giudice di primo grado, è pervenuta a una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda, poiché, da un lato, ha riconosciuto la piena attendibilità delle dichiarazioni de relato di Buscetta e la veridicità delle dichiarazioni indirette, da costui riferite, di Bontade e Badalamenti, e dall'altro ha attribuito all'esclusivo movente di natura politica legato al "caso Moro" il valore di "... elemento catalizzatore, una sorta di collante che consente di valutare in una visione organica tutte le emergenze probatorie ...". Il fatto storico è stato ritenuto provato entro limiti soggettivi e oggettivi diversi rispetto alla prospettazione dell'accusa, per la quale il delitto avrebbe avuto come mandanti Andreotti e Vitalone e, sotto il profilo organizzativo, una matrice comune costituita da Nino e Ignazio Salvo, Calò, Bontade e Badalamenti, da un lato, "banda della Magliana" e destra eversiva, dall'altro. La Corte, oltre a svalutare l'impostazione accusatoria e ricostruire la vicenda negli esclusivi termini narrati da Buscetta, quanto al movente e ai mandanti dell'omicidio, ha disatteso del tutto le conclusioni del primo giudice circa il coinvolgimento di Abbruciati, sulla base di quanto dichiarato dai collaboratori appartenenti alla "banda della Magliana". E ciò per la ritenuta inconsistenza probatoria di quanto da essi riferito circa il coinvolgimento, come mandanti intermedi, di Calò, Giuseppucci e Abbruciati e, come esecutori materiali, di La Barbera, emissario di Inzerillo per conto di Bontade, e Carminati, appartenente alla destra eversiva e in collegamento con Abbruciati, da costui incaricato di eseguire l'omicidio. Giudizio di assoluta inconsistenza probatoria esteso, oltre alla chiamata in reità di Vitalone proveniente da Abbruciati e indirettamente riferita dalla Mancini, anche all'ipotesi di collegamenti del primo con De Pedis ed al profilo dello specifico "... interesse proprio oltre che del gruppo politico per il quale Vitalone si era adoperato all'interno del palazzo di giustizia ...", collegamenti e interesse ritenuti invece dimostrati dai primi giudici anche se privi di valenza univoca. Si assume provato da parte dei giudici d'appello, in base a quanto riferito da Buscetta e da costui appreso da Bontade e Badalamenti, che "... ad organizzare l'omicidio, su richiesta dei cugini Salvo, erano stati Bontade e Badalamenti nell'interesse di Andreotti, la cui carriera politica rischiava di essere compromessa a causa di documenti che Pecorelli avrebbe potuto rendere pubblici. Circa la natura di detti atti Buscetta ha precisato che trattavasi di documenti segreti riguardanti Moro, trovati in una località ignota e in possesso del generale Dalla Chiesa il quale avrebbe potuto consegnarli al giornalista che intendeva pubblicarli ...". Sono questi, in estrema sintesi, i diversi contenuti della sentenza impugnata, in base ai quali la Corte di assise d'appello è giunta ad affermare la colpevolezza di Andreotti e Badalamenti, in tal modo riconducendo in via esclusiva la decisione di uccidere il giornalista - un vero e proprio "delitto politico" eseguito nell'interesse di Andreotti -, al gruppo Nino e Ignazio Salvo, Bontade e Badalamenti. Circa la prova dei rapporti tra Dalla Chiesa e Pecorelli e di un'attività comune dei due sulle "carte di Moro" (fornita dalla circostanza del rinvenimento, nel carcere di Cuneo, di una documentazione asseritamente relativa al "caso Moro", grazie all'informazione data da Pecorelli a Dalla Chiesa, in base a quanto riferito dal m.llo Incandela, oltre che alle annotazioni riscontrate sulle agende ed alle dichiarazioni della segretaria del giornalista), si pone in risalto che quest'ultimo avrebbe pubblicato su OP notizie in anteprima sul caso Moro: nell'articolo "Il filo rosso" distribuito il 10.10.1978, si farebbe cenno a una circostanza fino ad allora inedita e che avrebbe trovato, poi, conferma con la scoperta il 9.10.1990, nel covo brigatista di via Montenevoso a Milano, di un'altra versione del memoriale; negli articoli "Non c'è blitz senza spina" e "Il memoriale: questo è vero questo è falso", pubblicati nello stesso numero di OP, sarebbe stata data notizia del ritrovamento di lettere inedite di Aldo Moro che verranno, poi, ritrovate nell'anno 1990 nello stesso covo, e si farebbe riferimento al contenuto del memoriale Moro sulla base di notizie avute da un informatore di Pecorelli. Che quest'ultimo fosse "... un personaggio piuttosto temuto da Andreotti e dal suo entourage ..." sarebbe inoltre comprovato dal comportamento tenuto dall'on. Evangelisti dopo la cena alla "Famiglia piemontese", nel corso della quale Pecorelli avrebbe preannunciato nuovi attacchi ad Andreotti: Evangelisti avrebbe incontrato il giornalista e gli avrebbe offerto ulteriori finanziamenti, oltre quelli che sarebbero stati più volte elargiti, per evitare la pubblicazione dell'articolo su "gli assegni del Presidente". 3.1. - La conclusione cui perviene la Corte di assise di appello è che Bontade e Badalamenti "... hanno detto la verità a Buscetta ...". Il movente del delitto, riferito da Badalamenti a Buscetta, renderebbe incontestabile la loro "confessione", ne' potrebbe revocarsi in dubbio che esso debba essere ricercato proprio nella ragione che Badalamenti avrebbe rivelato a Buscetta: il giornalista stava appurando "cose politiche" collegate al sequestro Moro, "segreti che anche il generale Dalla Chiesa conosceva", essendo Pecorelli e Dalla Chiesa "cose che s'intrecciano fra loro"; l'accertata attività comune di Dalla Chiesa e Pecorelli sulle "carte di Moro" costituirebbe "inconfutabile riscontro" alla "confessione" resa a Buscetta. La prova della richiesta di Andreotti ai cugini Salvo di fare uccidere Pecorelli avrebbe fondamento non su testimonianze dirette, delle quali si ammette l'inesistenza, bensì su una "prova logica", fondata, oltre che su quanto riferito da Bontade e Badalamenti a Buscetta circa "l'interesse" che non avrebbe potuto essere che di Andreotti, sulle "comuni massime di esperienza". Nè "Cosa nostra" in generale, ne' i cugini Salvo, in particolare, avrebbero avuto un interesse diretto all'eliminazione del giornalista che invece era rinvenibile in capo ad Andreotti, sì che l'omicidio non può che essere stato richiesto da costui, dovendosi escludere che autonomamente i Salvo abbiano potuto deciderlo di propria iniziativa per plurime ragioni. Da un lato, sarebbe stato necessario che "qualcuno" facesse loro conoscere le intenzioni di Pecorelli e ne evidenziasse la pericolosità per la posizione di Andreotti, ma, essendo necessario considerare le ricadute dell'omicidio al fine di valutarne la convenienza, simile operazione non poteva essere efficacemente compiuta senza avere una visione d'insieme della situazione, che solo Andreotti poteva avere; dall'altro, i cugini Salvo non erano notoriamente inclini alla violenza, onde mal si concilierebbe con la loro personalità l'idea che possano avere deciso autonomamente l'eliminazione del giornalista. Infine, pur ipotizzando che i Salvo possano avere deciso autonomamente di uccidere Pecorelli, della cui pericolosità potrebbero essere venuti a conoscenza per un tramite diverso da Andreotti, non è pensabile che essi abbiano realizzato il loro proposito senza consultarsi con il diretto interessato prima di darvi corso, trattandosi di fare un "favore" di non poco conto a un'altra persona, dalla quale ovviamente ci si attendeva di essere ricambiati; "... sicché era necessario che la persona approvasse preventivamente l'operazione, giacché, in caso contrario, si sarebbe corso il rischio di fare cosa sgradita all'interessato, con la conseguenza che piuttosto che ottenerne la gratitudine, se ne sarebbe avuta la riprovazione ...". E - si aggiunge - "... non deve ritenersi necessaria la richiesta esplicita per uccidere, essendo sufficiente che si faccia capire, omnibus modis, che una determinata persona disturba o crea problemi e l'omicidio viene commesso per vie occulte. Spesso il linguaggio mafioso è fatto di parole non dette, di silenzi pesanti, di ammiccamenti: l'esecutore agisce illico et immediate, giacché la mafia si regge su ordini non discutibili, su richieste implicite, su segreti non rivelati e su una scala gerarchica così forte che spesso l'anello della catena conosce solo i due anelli a cui è collegato: il chiedere e il non vedere è d'obbligo come l'ubbidire senza tentennamenti ...". Tutto questo - si sottolinea ancora - "... non poteva non sapere Andreotti, acuto ed intelligente conoscitore degli uomini. Pecorelli rappresentava un ostacolo insormontabile per la sua ascesa, proprio perché era geloso custode di molti segreti, e Andreotti ne ha richiesto ed ottenuto la morte ...". Il ragionamento probatorio dei giudici di secondo grado si conclude con l'affermazione che la decisione di uccidere il giornalista rientrava "... tra quelle di pertinenza della 'entita' politicà, rappresentata da Andreotti, trattandosi di delitto politico, anche se rispondente a interessi comuni ad esponenti mafiosi ...", commesso "... in un contesto di inestricabili rapporti tra Cosa nostra ed esponenti del mondo politico ...". 3.2. - Le motivazioni della sentenza di condanna, di cui sono state riportate le conclusioni, si articolano analiticamente nel seguente percorso argomentativo circa le valutazioni della chiamata in reità di Buscetta e il conferimento del mandato omicidiario. Si sottolinea innanzi tutto che l'utilizzo delle dichiarazioni di Buscetta è limitato ai verbali acquisiti al fascicolo dibattimentale, nel quale sono confluite le dichiarazioni rese dal medesimo nel processo celebratosi davanti al Tribunale di Palermo a carico di Andreotti per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa nelle udienze 9/10.1.1996, e quelle rese nel processo, celebratosi davanti alla Corte d'assise di Palermo, per l'omicidio di Salvo Lima nell'udienza 25.4.1995, e che, nel valutarne l'attendibilità, "... si terrà conto della circostanza che, pur avendo egli assunto, nel presente procedimento, qualità di teste, allorché rese, nell'ambito dei processi celebratisi davanti ai giudici di Palermo, dichiarazioni sostanzialmente identiche a quelle rese nel corso del presente giudizio, rivestiva la veste d'imputato di reato collegato, sicché non ci si limiterà a valutare la sua attendibilità soggettiva, come per un qualsiasi testimone, ma si cercheranno riscontri oggettivi alle dichiarazioni ...". Nel valutare siffatte dichiarazioni, la Corte, verificata positivamente la possibilità di Buscetta di incontrare Bontade e Badalamenti nei periodi da lui indicati e la possibilità che costoro gli abbiano riferito notizie riservate, ha assunto, quanto alla consistenza intrinseca delle dichiarazioni, una posizione consapevolmente diversa rispetto a quella del giudice di primo grado, non condividendone l'apprezzamento di genericità dei colloqui avuti con Bontade (il fatto che siano rimaste ignote le modalità del colloquio, l'occasione che generò la confidenza e il motivo per cui Bontade s'indusse a fare a Buscetta la confidenza medesima perde di rilevanza, giacché le rivelazioni di Bontade hanno trovano conferma a distanza di due anni in quelle di Badalamenti), ne' quello di inattendibilità di quanto raccontato a Buscetta da Bontade e da Badalamenti. Si osserva che "... Bontade e Badalamenti parlarono con Buscetta dell'omicidio Pecorelli a distanza di due anni l'uno dall'altro, sicché non è verosimile che sia l'uno che l'altro, a distanza di tanto tempo e senza previo accordo - di cui non v'è prova e che ben difficilmente avrebbero potuto porre in essere, ove si pensi che Bontade fu ucciso il 23.4.1981 - abbiano inventato d'aver organizzato l'omicidio fornendo particolari concordanti ..." e che "... entrambi dissero di averlo organizzato assieme e che l'assassinio fu deciso per fare un favore ad Andreotti; entrambi fornirono la stessa motivazione dell'omicidio relativa ai documenti di Moro che, se pubblicati da Pecorelli, avrebbero danneggiato la carriera di Andreotti ...". Le circostanze riferite a Buscetta da Badalamenti circa i rapporti Dalla Chiesa-Pecorelli troverebbero riscontro nella vicenda narrata da Incandela. E, ritenuta provata, benché negata dall'imputato, l'esistenza di "solidi rapporti" tra Andreotti e i cugini Salvo, la Corte afferma che tale "... conoscenza personale non poteva essere disgiunta dalla consapevolezza, da parte del primo, del ruolo effettivo svolto dai secondi, sicché il primo poteva chiedere ai secondi l'uccisione del giornalista ...", menzionandosi altresì l'episodio dell'incontro romano tra Andreotti e Badalamenti per l'aggiustamento del processo Rimi e l'interessamento di Andreotti per la vicenda Sindona. Verificata, attraverso le dichiarazioni di affiliati a "Cosa nostra" e il contenuto di talune conversazioni telefoniche intercettate fra Ignazio Salvo e Buscetta dopo gli omicidi Inzerillo e Bontade, l'esistenza degli ottimi rapporti che i Salvo avrebbero continuato ad avere con Bontade fino alla sua morte e con Badalamenti, anche dopo la sua espulsione dalla "commissione" e da "Cosa nostra", si sostiene che "... i Salvo avevano la possibilità di richiedere ai loro intimi sodali, Bontade e Badalamenti, di provvedere all'eliminazione di Pecorelli ...". La pratica attuazione dell'omicidio sarebbe stata affidata "... a Bontade, il quale, all'epoca dei fatti, era ancora potentissimo membro della 'commissionè e disponeva di un vero e proprio esercito personale, compresa una 'decina' composta da killer di provata esperienza, posta alle sue dirette dipendenze ...". Si ricordano inoltre gli elementi emersi circa le frequentazioni tra Dalla Chiesa e Pecorelli ed il tenore delle conversazioni durante la cena alla "Famiglia piemontese", evocandosi i riscontri relativi alla cena, ai finanziamenti richiesti da Pecorelli ed elargiti da Evangelisti e all'opera di dissuasione a non pubblicare l'articolo su "gli assegni del Presidente". La conclusione è che "... il movente dell'omicidio Pecorelli è collegato eziologicamente alla sua attività giornalistica e Andreotti aveva un forte interesse a che Pecorelli non pubblicasse certe notizie scottanti o le pubblicasse, comunque, in maniera addolcita ...". La parte finale delle osservazioni conclusive è dedicata ad illustrare le ragioni del coinvolgimento morale di Andreotti. Premesso che la responsabilità del mandante non è posta in discussione dalla mancata individuazione degli esecutori materiali, si afferma che "... Andreotti è stato l'ideatore dell'omicidio Pecorelli, commesso nel suo interesse: nel 1979 la mafia non aveva alcun interesse ad uccidere Pecorelli in un contesto geografico ben lontano dalla Sicilia. Se Bontade e Badalamenti hanno programmato di eliminare lo scomodo giornalista in uno scenario politico alquanto torbido, ciò hanno fatto a seguito di un'esplicita richiesta (o, se si preferisce, a seguito di una richiesta formulata per acta concludentia) di un'entità politica riconducibile all'imputato Andreotti; ciò appare evidente, sol che si consideri che il sistema mafioso è un sistema complesso, esteso, resistente, che ha i suoi referenti anche e soprattutto nei partiti: l'omicidio Pecorelli è stato un delitto con movente e mandante politico, organizzato ed eseguito da esponenti della mafia ...", dato che "... intorno alla eliminazione di Pecorelli confluivano, per modo diretto, interessi politici e criminali, legati da un comune filo conduttore ...". E conclude la Corte di merito che "... seppure non dovesse ritenersi provato il conferimento del mandato omicidiario (ma così non è per le ragioni indicate alle pagine 320, 303), a cagione della difficoltà di acquisire la prova in tal senso, sarebbe pur sempre configurabile, alla stregua dei principi enunciati nella sentenza Abbate, il consenso tacito di Andreotti, inteso come approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di un'iniziativa altrui da parte di chi, per il comportamento già tenuto nei confronti dello scomodo giornalista, in occasione della pubblicazione di articoli sul settimanale OP, aveva un forte interesse all'eliminazione di Pecorelli. Anche in siffatta ipotesi il consenso tacito può essere assimilato all'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza della compartecipazione psichica ... riconducendola al paradigma dell'istigazione o del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso da chi poteva ricevere dei gravissimi pregiudizi dalla libera attività di giornalista di Pecorelli ...". La decisione in ordine all'omicidio rientrava, in definitiva, "... tra quelle di pertinenza della 'entita' politicà, rappresentata da Andreotti, trattandosi di delitto politico, anche se rispondente ad interessi comuni ad esponenti mafiosi: la determinazione volitiva, diretta all'attuazione del disegno omicidiario, è stata indubbiamente rafforzata dall'approvazione preventiva di più soggetti per la convergenza di comuni interessi da loro rappresentati. Una volta dato l'appoggio ad una corrente o ad un personaggio politico, non si può che favorirne la crescita per non 'perdere la faccia': chiunque impedisca questa ascesa diventa un nemico da far tacere prima e, se necessario, da eliminare. Ma se così è, non deve ritenersi necessaria la richiesta esplicita per uccidere, essendo sufficiente che si faccia capire, omnibus modis, che una determinata persona disturba o crea problemi e l'omicidio viene commesso per vie occulte. Spesso il linguaggio mafioso è fatto di parole non dette, di silenzi pesanti, di ammiccamenti ... Tutto questo non poteva non sapere Andreotti, acuto ed intelligente conoscitore degli uomini. Pecorelli rappresentava un ostacolo insormontabile per la sua ascesa proprio perché era geloso custode di molti segreti e Andreotti ne ha richiesto ed ottenuto la morte ...". 3.3. - In merito agli elementi di accusa pertinenti all'autonoma causale della "banda della Magliana" e provenienti da collaboratori appartenenti alla stessa, la Corte, all'esito di una specifica analisi delle dichiarazioni di Carnovale, Moretti, Abbatino, Mancini e di quelle della Zossolo, moglie di Chichiarelli, poste dal P.M. appellante a fondamento della richiesta di colpevolezza per La Barbera, Calò, Carminati e Vitalone, è giunta alla conclusione che esse sono assolutamente inattendibili, per le seguenti ragioni: a) Carnovale "... proprio per la sua propensione a mentire ..." ha reso dichiarazioni intrinsecamente inattendibili, sicché nemmeno si pone il problema dell'apprezzamento dei riscontri esterni che, peraltro, non sussistono. b) "... La falsità dei fatti narrati dalla Moretti è riferibile, anzitutto, agli incontri che ci sarebbero stati tra Vitalone e De Pedis. Se la Moretti ha mentito con riferimento agli incontri tra De Pedis e Vitalone, non è dato comprendere per quale ragione dovrebbe ritenersi che abbia detto la verità quando ha dichiarato di avere appreso da De Pedis e da Pernasetti che Vitalone aveva organizzato l'evasione di Carnovale per ricambiare un favore fattogli dal De Pedis ...". Ciò confermerebbe l'inattendibilità "... in toto delle dichiarazioni della Moretti e, quindi, anche del contenuto delle intercettazioni ambientali", perché "la donna si rese conto, evidentemente, che la sua linea telefonica era sottoposta ad intercettazione, sicché non può escludersi aprioristicamente che la stessa abbia ritenuto che, all'interno del suo alloggio, fossero state occultate delle microspie; e non è irragionevole ritenere che la Moretti possa aver sospettato che ad analogo espediente potesse essersi fatto ricorso per intercettare il colloquio da lei avuto con Mancini, all'interno del carcere dell'Aquila ...". Infine, "... l'elaborato peritale costituisce una forte smentita alle dichiarazioni della Moretti, secondo cui la banda della Magliana era in possesso dell'arma utilizzata per uccidere Pecorelli, che era stata sequestrata nel deposito del Ministero della Sanità ...". c) Le dichiarazioni di Abbatino, "... già dichiarate inattendibili dai primi giudici, in ordine alle rivelazioni fattegli da Giuseppucci, non possono avere alcuna capacità dimostrativa in ordine ai fatti riferiti ...". d) Prive di qualsiasi capacità dimostrativa sono da ritenersi, infine, le dichiarazioni di Mancini, perché esse "... sono sostanzialmente riferibili a confidenze che egli assume di aver ricevuto da De Pedis ...", "... non può ritenersi probabile che egli abbia visto, nelle mani del De Pedis, l'arma utilizzata per uccidere Pecorelli ..." e "... l'opera rievocativa del narratore appare ....................
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Sez. 1, Sentenza n. 6775 del 28/01/2005 Ud. (dep. 22/02/2005 ) Rv. 230149
Presidente: Sossi M. Estensore: Canzio G. Relatore: Canzio G. Imputato: P.G. in proc. ___ ed altri. P.M. Ciani G. (Parz. Diff.)
(Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Brescia, 26 Maggio 2004)
603 REATI CONTRO LA PERSONA - 067 CONCORSO DI REATO SESSUALE
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CONCORSO DI REATO SESSUALE - Violenza sessuale di gruppo - Concorso formale con l'omicidio - Esclusione - Assorbimento nell'omicidio - Sussistenza.
Il delitto di violenza sessuale (nella specie, di gruppo: art. 609-octies cod. pen.), considerato come circostanza della forma aggravata dell'omicidio, se commesso in un unico contesto temporale, non concorre formalmente con esso, ma in esso resta assorbito, confluendo nella figura del reato complesso in senso stretto di cui all'art. 84, comma primo, cod. pen., punibile con la pena dell'ergastolo.
| Riferimenti normativi: |
Cod. Pen. art. 15 |
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Cod. Pen. art. 84 |
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Cod. Pen. art. 575 |
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Cod. Pen. art. 576 com. 1 n. 5 |
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Cod. Pen. art. 609 octies |
COST PENDENTE |
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Sez. 1, Sentenza n. 6775 del 28/01/2005 Ud. (dep. 22/02/2005 ) Rv. 230150
Presidente: Sossi M. Estensore: Canzio G. Relatore: Canzio G. Imputato: P.G. in proc. ___ ed altri. P.M. Ciani G. (Parz. Diff.)
(Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Brescia, 26 Maggio 2004)
603 REATI CONTRO LA PERSONA - 067 CONCORSO DI REATO SESSUALE
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CONCORSO DI REATO SESSUALE - Aggravante teleologica contestata con riguardo al reato sessuale - Compatibilità - Sussistenza - Fondamento.
La circostanza aggravante del delitto di omicidio prevista dall'art. 576, comma primo, n. 5 cod. pen. (aver commesso il fatto nell'atto di commettere taluno dei delitti già previsti dagli artt. 519, 520 e 521 e oggi dagli artt. 609-bis e seguenti, introdotti dalla legge n. 66 del 1996, recante norme contro la violenza sessuale) è compatibile con l'aggravante teleologica prevista dal precedente n. 1 dello stesso art. che sia stata contestata con riferimento a uno di tali delitti, in quanto l'assorbimento di essi in quello di omicidio in funzione di inasprimento sanzionatorio per quest'ultimo non cancella la loro autonomia ai plurimi e diversi effetti di volta in volta rilevanti per l'ordinamento giuridico.
| Riferimenti normativi: |
Cod. Pen. art. 575 |
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Cod. Pen. art. 576 com. 1 n. 1 |
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Cod. Pen. art. 576 com. 1 n. 5 |
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Cod. Pen. art. 609 bis |
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Cod. Pen. art. 609 octies |
COST PENDENTE | |