Omicidio colposo
Art. 589 c.p. - Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa (c.p.43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni . Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone (84), si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.
Massima della Cassazione L'AZIONE MEDIATA,PUR CONDIZIONANTE,CESSA DI ESSERE CAUSA,PER DEGRADARE IN SEMPLICE OCCASIONE,QUANDO L'EVENTO E PRODOTTO DAL SEMPLICE SOPRAVVENIRE DI UN AVVENIMENTO DA SOLO SUFFICIENTE A PRODURLO E ASSOLUTAMENTE ECCEZIONALE ED ATIPICO. ( NELLA FATTISPECIE LA CORTE HA RITENUTO CHE LA SENTENZA DI CONDANNA, PER OMICIDIO COLPOSO IN SEGUITO AL CROLLO DI UNA COSTRUZIONE,DELL'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI,IL QUALE SI SIA FATTO SOSTITUIRE DA ALTRO INGEGNERE IDONEO,SIA VIZIATA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SE NON HA ESAMINATO LA QUESTIONE SUL PUNTO SE LA MANCATA VIGILANZA DA PARTE DEL SOSTITUTO SULLA QUALITA E POSA IN OPERA DI TRAVI(CAUSA IMMEDIATA DEL CROLLO)FOSSE PREVEDIBILE DA PARTE DEL SOSTITUITO.
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IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza del 14.11.01 il Tribunale di R____ affermava la penale responsabilità di ____e ____in ordine al reato loro ascritto di omicidio colposo in danno di ____, ricoverata presso la casa di cura "____" e deceduta successivamente ad intervento per parto cesareo in conseguenza di "pneumotorace iperteso a sinistra, con inginocchiamento della cave e deficit di ritorno venoso al cuore destro", per avere in particolare i medesimi, quali medici anestesisti, malgrado il diffuso ed esteso quadro di enfisema sottocutanei e gli evidenti segni patognomici rilevabili con la mera ascoltazione dell'emitorace sinistro, omesso di eseguire una radiografia del torace ed effettuare la diagnosi di pneumotorace ipertesi e di porre in essere il trattamento idoneo a risolvere la situazione clinica, condannando il ____ alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed il ____ a quella di mesi 8 di reclusione, con i benefici di legge. Il ____ ed il ____ venivano altresì condannati, in solido con il responsabile civile Casa di Cura "____", al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore delle p.c. costituite, nonché al pagamento di una provvisionale di L. 100 milioni ciascuna. Tutte le parti del processo proponevano, quindi, appello avverso la predetta sentenza, nonché il Procuratore della Repubblica per contrastare l'assoluzione disposta dal Tribunale nei confronti dei coimputati ____ e ____. Con la sentenza in epigrafe richiamata la Corte di Appello di R____, in parziale riforma di quella impugnata, mandava assolto il ____ dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato, confermando nel resto la medesima pronuncia. Propongono ora avverso la prefata sentenza ricorso per Cassazione sia l'imputato ____ che il responsabile civile Casa di Cura "____", mentre la p.c. Lie_____ ha presentato una memoria difensiva ex artt. 121 e 611 c.p.p.. Per il Ma____ ricorre per Cassazione, con atti distinti, sia l'avv. ____ che l'avv. ____. Con il primo ricorso il M____deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. d) e lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai seguenti profili: 1. per l'affermata responsabilità di esso ____ per il tipo di anestetico usato, giacché gli si rimprovera proprio l'utilizzazione di quel farmaco (il trachium) che ha dato percentuali minime di complicazione (6,8%) e la Corte di merito ha poi ignorato totalmente lo studio della Prof.ssa Laxenaire nei risultati di ben 1750 casi di shock anafilattoide da anestesia; 2. per la pretesa responsabilità in rapporto con le manovre effettuate per contrastare gli effetti dello shock suddetto; 3. nonché relativamente alla pretesa mancata diagnosi di pneumotorace, essendo stata omessa la ricerca nell'autopsia della "triptasi" (esame della tripsina nel sangue) e cioè dell'enzima marcatore della reazione anafilattica, che avrebbe fatto accertare con certezza scientifica l'esatta causa di morte della ____ e se la stessa potesse essere attribuita a "shock anafilattoide", che non è effetto di sensibilizzazione precedente, anziché a "shock anafilattico"; 4. per la mancata diagnosi del pneumotorace sia in relazione all'impossibilità di individuare con certezza il momento dell'instaurarsi del fenomeno che in relazione all'eventualità dell'insorgenza di un "pneumomediastino primario" (c.d. sindrome di Hamman), non avendo la Corte di Appello preso in considerazione le relative deduzioni svolte nell'atto di appello. Con il secondo ricorso il M____ deduce: 1. violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto il capo d'imputazione addebita all'imputato una condotta omissiva (omessa radiografia del torace ed omessa diagnosi di pneumotorace iperteso), mentre sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello si addebitano comportamenti commissivi senza modifica del capo di imputazione (scelta di un tipo di anestesia non appropriato; somministrazione di un farmaco pericoloso per un soggetto che presentava un remoto precedente allergico; l'aver praticato iniezioni intracardiache con sistemi superati e rischiosi), e la sentenza di appello abbandona addirittura l'originario profilo dell'addebito colposo per privilegiare quei profili di colpa omissiva ritenuti secondari dal primo giudice e comunque mai contestati al ____; 2. violazione degli artt. 40 e 41 c.p., e carenza ed illogicità della motivazione circa il nesso causale tra condotta ascritta al ____ e decesso della ____, giacché la sentenza impugnata è pervenuta all'assoluzione del 2^ anestesista ____ facendo ricorso ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa S.C. (v. sent. n. 30328 dell'11.9.2002, ____), secondo cui "il nesso di causalità va accertato al di là di ogni ragionevole dubbio", ma ha utilizzato i parametri di accertamento del nesso di causalità in modo contraddittorio e disuguale in relazione alla posizione dei due coimputati. Infatti, per il ____, intervenuto in sala operatoria 13 minuti dopo la insorgenza dello shock anafilattico, si è riconosciuto che non aveva alcuna possibilità di evitare l'evento mortale, ma, data la eccezionalità di tale crisi, lo stesso riconoscimento sarebbe stato dovuto al ricorrente, per il quale sarebbe risultato impossibile tenere in tempo utile la condotta definita doverosa dal capo di imputazione (e cioè l'esecuzione di una RX toracica per la diagnosi certa del pneumotorace iperteso, causa per i periti della morte). La Corte di merito ha, invece, fondato la responsabilità del ____ sul fatto di aver posto in essere due antecedenti causali della morte della ____ (la scelta dell'anestetico e le manovre fatte che hanno cagionato il pneumotorace), ponendo la possibile non riconoscibilità dell'enfisema sottocutanei tra le concause dell'evento, senza quindi riconoscere anche al medesimo - come per il ____ - l'impossibilità di riconoscere in quelle drammatiche condizioni tale enfisema, con conseguente esclusione di ogni addebito a titolo omissivo. Anche in ordine all'efficacia causale dei suddetti antecedenti manca, ad avviso del ricorrente, la dimostrazione che fosse stato il trachium a provocare la crisi allergica e che l'utilizzo di altro farmaco avrebbe impedito con quasi certezza detta crisi. Il ricorrente lamenta, ancora, che la sentenza gravata non ha speso una parola per confutare gli argomenti difensivi (fondati sui rilievi del C.T. di p.c., Prof. Giusto ____, circa la non decisività del precedente allergico e sulle dichiarazioni della stessa vittima di aver già subito un intervento in anestesia generale senza complicazioni) ed ha trascurato i risultati dallo stadio sperimentale (in atti) dell'anestesiologa Dr.ssa Laxenaire sul rilascio di dosi non particolarmente rilevanti di istamina da parte dell'atracurium (sostanza base del trachium). La Corte territoriale non ha valutato la circostanza che quest'ultima sostanza medicinale è entrata in commercio nel 1987, mentre la ____ era stata operata nel 1986, risultando quindi impossibile che la medesima abbia avuto una precedente sensibilizzazione rispetto alla sostanza in parola, e circa la stessa individuazione dell'effettiva causa del pneumotorace ha preceduto per congettura ed approssimazioni, non valutando che la ventilazione forzata ed il massaggio cardiaco sono condotte necessitate del broncospasmo e dell'arresto cardiaco, con la conseguenza che in loro assenza la morte si sarebbe comunque verificata o per asfissia o arresto cardiocircolatorio, ciò che esclude ogni rilevanza causale delle manovre in questione. 3. violazione degli artt. 43 e 45 c.p., nonché carenza ed illogicità della motivazione circa l'accertamento della colpa a carico del ____ e l'esclusione del caso fortuito, essendo stati erroneamente ravvisati i profili di colpa negli addebiti commissivi attribuiti al ricorrente e ritenuti cause dell'evento mortale, e ciò per omessa valutazione adeguata degli argomenti difensivi svolti nell'atto di appello. 4. violazione dell'art. 133 c.p., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena inflitta dal primo giudice. Il responsabile civile Casa di cura "____" ricorre, a sua volta, per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe specificata deducendone la nullità dei seguenti motivi: 1. imputazione del fatto in contestazione; 2. erronea applicazione della legge penale (artt. 40 e segg c.p.) e difetto di motivazione circa l'insorgenza dello shock anafilattico quale causa primaria ed esclusiva della morte, la sua imprevedibilità e "non fronteggiabilità"; 3. erronea applicazione dell'art. 2049 c.c. e difetto di motivazione, avendo escluso recisamente le risultanze processuali la esistenza di un "vincolo si subordinazione" nei confronti del c.d. committente, cui corrisponda un potere di direzione e di sorveglianza. 1. Si pone, in primo luogo, la questione - risalendo l'evento morte alla data del 17.11.1996 ed essendo state concesse al ricorrente le attenuanti generiche - se nel caso di specie il reato al medesimo contestati si sia estinto per prescrizione maturata, per il combinato disposto degli artt. 157 comma primo n. 4) e 160 comma ultimo c.p. alla data del 17.5.2004. Devesi al riguardo osservare che nella fattispecie non ricorrono periodi sospensivi del corso della prescrizione, atteso che il rinvio del dibattimento nel giudizio d'appello, disposto all'udienza del 18.12.2002, con rifissazione del medesimo per l'udienza del 7.4.2003, risulta in effetti stabilito ex officio, a prescindere anche dalla relativa richiesta di rinvio da parte del difensore di una delle parti civili, per la mancata notificazione dell'avviso al difensore degli imputati ____ e ____. Si deve, pertanto, concludere che il reato de quo - in assenza di prove che rendano evidente l'estraneità ad esso dell'odierno ricorrente - sia estinto per intervenuta prescrizione alla data del 17.5.04 e ne consegue che la sentenza impugnata debba essere, quindi, annullata senza rinvio. 2. Rimane, peraltro, aperto il problema di stabilire, in via ipotetica, la fondatezza o meno dei ricorsi al fine della conferma o meno delle statuizioni civili della sentenza impugnata. A) Ricorsi dell'imputato ____. Entrambi i ricorsi presentati dal ____ non sono fondati. 1. Ricorso proposto dall'Avv. ____. 1.1. In primo luogo, nessuna censura può muoversi, sul piano della logicità della motivazione, al rilievo secondo cui l'uso del trachium quale anestetico sarebbe stato censurabile per il fatto che la vittima aveva subito all'età di quattro anni uno shock anafilattico da penicillina, atteso che - come è stato esattamente osservato dalla Corte di merito - era stato proprio i collegio peritale nominato nel corso del giudizio di primo grado a rilevare che in una paziente che abbia denunciato allergia alla penicillina sarebbe stato più opportuno che l'anestesista avesse optato per un farmaco diverso dall'atracurium, privo della capacità di liberare istamina e di provocare quindi reazioni allergiche, considerata anche la circostanza che la paziente medesima, che abbia manifestato una reazione allergica verso una determinata sostanza (nel nostro caso, la penicillina), può sviluppare reazioni allergiche anche verso sostanze diverse da quelle già conosciute come allergiche. 1.2. Anche su tale punto della sostanza impugnata non si riscontra alcuna illogicità della relativa motivazione, in quanto la Corte di Appello si è limitata - sempre sulla scorta dei pertinenti accertamenti peritali - a riscontrare l'inadeguatezza delle terapie adottate dal ____per contrastare le difficoltà di respirazione della Lief in conseguenza del broncospasmo indotto dallo shock anafilattico, ma non già per il mancato raggiungimento di un risultato utile, quanto, invece, indipendentemente dalla circostanza se l'insorgenza del pneumotorace sia stata conseguenza della lacerazione pleurica causata dalla ventilazione forzata (come in sostanza ritiene la Corte di Appello) ovvero dal massaggio cardiaco praticato subito dopo il primo arresto cardiaco delle ore 13,05 (come ritenuto dalla stessa Corte di Appello in via puramente ipotetica) ovvero ancora dalla prima delle iniezioni intracardiache di adrenalina effettuate (come ritenuto dal collegio di perito nominato dal Tribunale, v. pag. 2 della sentenza impugnata), per il fatto che le terapie in questione hanno acquisito un profilo di comportamento colposo soprattutto alla luce dell'omessa diagnosi dell'insorto pneumotorace. Sul punto, infatti, i perito non hanno manifestato dubbi, evidenziando che, essendo risultato che la paziente era stata punta più volte anteriormente all'emitorace sinistro per l'esecuzione di intracardiache e che il polmone di questo lato presentava una lesione lineare di circa 5 mm., doveva considerarsi "norma consolidata che dopo aver punto per qualsiasi motivo un torace, venga effettuata il più rapidamente possibile una radiografia del torace per assicurarsi di non aver provocato per l'appunto un pneumotorace". 1.3. Quanto al rilievo in oggetto, si rileva che sicuramente la ricerca nell'autopsia della "triptasi" sarebbe stata opportuna per una più esatta comprensione dello shock intervenuto: resta però il fatto che nella fattispecie - come hanno sottolineato i perito a pag. 11 della loro relazione - riveste un ruolo centrale e decisivo la questione della mancata tempestiva diagnosi dell'insorgenza del pneumotorace il cui "trattamento avrebbe potuto condizionare in senso positivo l'evoluzione dello shock anafilattico, che, di solito, quando coglie un soggetto incubato ... si dimostra patologia reversibile con restituiti in integrum". 1.4. Quanto alla doglianza in questione, si rileva che la Corte di Roma ha lungamente, e in modo critico ed analitico, motivato circa il momento individuato dall'insorgere del pneumotorace, collocandolo - come abbiamo sopra visto - al momento dell'attuazione manuale della ventilazione forzata (v. pag. 8 della sentenza impugnata), pur dando atto di soluzioni alternative logicamente sostenibili, mentre, per quanto riguarda l'omessa valutazione in ordine alla prospettata eventualità che nel caso di specie possa ricorrere la c.d. Sindrome di Hamman ("pneumomediastino primario"), tale silenzio resta giustificato dal fatto che già il primo giudice si era congruamente pronunciato sul punto (v. pag. 19 della sentenza di primo grado), dando atto dell'avvenuta contestazione, da parte del perito, dall'opinione manifestata dal Dr. ____ C.T. del ____, circa la necessaria insorgenza preventiva del fenomeno di "pneumomediastino", "fondata in una tesi e letteratura ormai dotata e comunque sconfessata dalla più logica concatenazione di fenomeni verificata". Non vi era, quindi, ragione, in assenza di nuove argomentazioni sul punto, per ripetere quanto già affermato dal primo giudice. 2. Ricorso proposto dall'Avv. C____. 2.1. Quanto al primo motivo, si rileva che giustamente la Corte di Appello ha escluso la sussistenza del difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza di primo grado in base ad argomentazioni giuridicamente ineccepibili e fondate su precisi richiami ad arresti di questa S.C. in materia (v. S.U. 19.6.1996, n. 16, ____), ma che le medesime argomentazioni debbano anche valere per contrastare l'analoga doglianza mossa con il presente ricorso nei confronti dell'impugnata sentenza. Deve, infatti, escludersi che la sentenza di secondo grado abbia abbandonato del tutto il profilo centrale dell'addebito colposo, quello, cioè, di carattere omissivo relativo alla mancata diagnosi del pneumotorace, per concentrarsi su profili di colpa di tipo essenzialmente commissivo, mai contestati al ____, ed all'uopo basta leggere le considerazioni svolte dalla Corte di Appello alle pagg. 6 e 9 punto 3) della sentenza gravata. Resta, comunque, il fatto che anche quei profili di colpa commissiva, individuati nella sentenza impugnata come responsabili dell'evento costituito dalla morte della ____, non possono assolutamente considerarsi estranei alla contestazione formulata in rubrica, in quanto ricompresi nel fatto storico in essa delineato, quanto meno allo stato potenziale, e più precisamente nella colpa generica (consistente in imprudenza, negligenza ed imperizia) contestata all'imputato. L'aver dilatato la colpa generica imputata al ____ nella direzione della individuazione di precisi profili di comportamento commissivo, accanto ed oltre il comportamento omissivo specificato ab origine nel capo di imputazione, non immuta il fatto storico indicato in rubrica, restando ferma la sostanziale identità del fatto specificato nel capo di imputazione con quello oggetto della decisione. 2.2. Va, in primo luogo, rilevato che nessuna contraddittorietà nella utilizzazione dei parametri di accertamento del nesso di causalità, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza "____", può ravvisarsi nella sostanza impugnata in relazione alle posizioni dei coimputati ____, posto che tali posizioni erano sul piano fattuale del tutto distinte, essendo pacifico che il ____ sia intervenuto in sala operatoria successivamente all'insorgenza dello shock anafilattico e sia quindi estraneo totalmente alla prima della condotte colpose commissive imputate al ____, quella, cioè, della scelta di un anestetico non indicato per le condizioni della ____, primo anello, decisivo, di quella lunga "catena di eventi che condussero poi la parte lesa alla morte" (pag. 6 della sentenza). Rilevato poi che la possibile una riconoscibilità del pneumotorace, in quanto occultato dall'edema provocato dello shock anafilattico, è assunta dalla Corte territoriale in via di mera ipotesi, tant'è che la Corte medesima si preoccupa in primo luogo di contraddire tale tesi richiamando le affermazioni del C.T. del P.M. Dott. D'Aloia, si osserva che nessun vizio motivazione (di carenza o contraddittorietà della motivazione) può riconoscersi in riferimento al punto della sentenza gravata, secondo il quale sarebbe stata proprio la scelta del "trachium" a rivelarsi condotta decisiva per la causazione dell'evento, in quanto è pacifico - a prescindere dalle singole espressioni "possibilistiche" usate dai periti nella loro relazione - ce, secondo gli accertamenti degli stessi periti e dei diversi C.T. delle parti del processo, a paziente ha manifestato pochi minuti dopo l'assunzione del farmaco "miorilassante", chiamato "atracurium" (che ha la caratteristica indubbia di liberare alte quantità di istamina e quindi reazioni allergiche), la sintomatologia tipica di tali reazioni edema generalizzato e broncospasmo di notevole entità. Donde la legittimità di un giudizio, come quello formulato nel caso di specie dalla Corte di Appello, di quasi certezza che l'utilizzazione di farmaci diversi avrebbe impedito il verificarsi della catena di eventi conclusasi con la morte della ____. Una volta ricollegata, mediante adeguato e logico apparato argomentativi, l'insorgenza dello shock anafilattico alla somministrazione di sostanza medicinale manifestante capacità, riconosciuta ed indiscussa, di provocare reazioni allergiche, diventano del tutto irrilevanti - ai fini della decisione in merito al nesso di causalità tra somministrazione del "trachium" e shock anafilattico - le questioni poste nei motivi di appello sulle quali non ci sarebbe stata risposta alcuna da parte della Corte di Appello. Ed invero, a prescindere dal fatto che non incombe al giudice di appello l'onere di confutare qualsiasi, anche minima, allegazione difensiva allorquando, come nel caso di specie, abbia sviluppato un coerente e convincente discorso giustificativo sulla questione in discussione (nel nostro caso, il nesso causale tra somministrazione del "trachium" e lo shock anafilattico), si rileva comunque che la tesi del Prof. Giusti risulta minoritaria rispetto a quelle in materia dei periti e degli altri consulenti escussi; che nessun elemento di decisività può riconnettersi alla circostanza che la vittima, pochi anni prima, avesse subito un intervento chirurgico in anestesia generale senza problemi allergici ovvero a quello per cui i perito non hanno prestato speciale attenzione ai risultati dello studio sui curari eseguito dall'anestesiologa francese Laxenaire. Nè decisività alcuna può essere riconosciuta al fatto che il "trachium" sia entrato in commercio l'anno dopo di quello in cui la ____ ebbe a subire l'intervento chirurgico suddetto. Quanto poi alla doglianza circa la motivazione "per congetture e per approssimazione" in merito al secondo antecedente causale addebitato al ____ (le manovre da lui effettuate per contrastare gli effetti dello shock anafilattico in corso), si deve rinviare a quanto già argomentato sul punto al paragrafo 1.2. (pagg. 12-13 di questa sentenza), relativo alla disamina dell'analogo motivo di ricorso dell'Avv. M____. Alle suddette argomentazioni si aggiunga la considerazione che, avendo la Corte di merito ravvisto nell'operato del ____ tre condotte colpose, indicate in maniera specifica, tutte concorrenti alla causazione della morte della L____, non risulta corretto limitare l'applicazione del ragionamento controfattuale ad una soltanto di quelle condotte, e precisamente alla seconda, dovendosi valutare le condotte medesime nel loro insieme, come anelli singoli di quella catena di eventi di cui parla la sentenza della Corte di Appello a pag. 6. A proposito, comunque, di questo secondo addebito non va sottovalutata la circostanza che, secondo i periti ______, il fenomeno del pneumotorace è stato causato "con certezza" dalle lesioni sul polmone e sul suo rivestimento pleurico, verificatesi sicuramente nel corso delle manovre descritte in tale addebito, e più precisamente - secondo la sentenza impugnata - nella fase della ventilazione forzata. 2.3. Non si ravvisa la lamentata sovrapposizione tra il piano dell'accertamento del nesso di causalità e quello dell'accertamento della colpa, giacché i profili di colpa importati al ____ risultano correttamente ed adeguatamente motivati dalla Corte di Appello non solo in relazione al loro momento oggettivo che attiene alla causazione dell'evento, ma anche con riferimento alla loro rilevanza ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo (colposo) del reato. Ed invero, sia in relazione alla scelta del "trachium" quale anestetico che in relazione alle manovre effettuate per contrastare lo spasmo bronchiale conseguente allo shock, nonché al mancato riconoscimento del pneumotorace e alla conseguente omissione della manovra terapeutica utile per salvare la vita alla paziente (e, cioè, l'introduzione di un ago-cannulare in un preciso spazio intercostale, secondo quanto si legge a pag. 9 della sentenza di primo grado), la Corte di Appello si attiene scrupolosamente ai rilievi ed osservazioni in materia dei perito e dei consulenti sentiti in dibattimento per individuare in quelle tre condotte gli estremi di comportamenti colposi ai sensi dell'art. 43 c.p.. Non può, infatti, assolutamente farsi rientrare la vicenda per cui si procede nell'ambito del caso fortuito, giacché, proprio in forza degli accertamenti eseguiti dai periti e sui quali ha concordato anche la maggior parte dei consulenti di parte, deve escludersi che lo shock anafilattico si sia manifestato "in modo assolutamente imprevisto ed imprevedibile ed in forma e gravità tali da non poter essere adeguatamente fronteggiato", ove si consideri l'utilizzo per l'anestesia di un farmaco "rischioso" in via generale per una paziente che aveva denunciato allergia alla penicillina, liberando - secondo i periti - dosi apprezzabili di istamina. 2.4. Nessun fondamento presenta il motivo relativo alla doglianza circa la mancata riduzione della pena, avendo sul punto la Corte di Appello compiutamente e adeguatamente motivato con riferimento alla proporzionalità della medesima rispetto alla gravità del fatto e all'elevato grado della colpa addebitabile al ricorrente. B) Ricorso del responsabile civile. 1. La prima doglianza è infondata per le ragioni spiegate per l'analogo motivo di ricorso proposto dal difensore del ____ Avv. ___ (v. pag. 21 di questa sentenza a pagg. 15-16), e a tali ragioni si fa qui espresso rinvio. 2. Anche tale motivo non presenta fondamento alcuno, e sul punto si rinvia a tutte le argomentazioni svolte nell'esame degli analoghi motivi dei due ricorsi del ____ (v. in particolare, quanto argomentato sub 2.2. a pagg. 17 e segg. di questa sentenza). 3. Quanto al terzo motivo, si rileva che correttamente la Corte di Appello ha ravvisato la sussistenza di un rapporto di lavoro, quanto meno nella forma della "locatio operis", tra la casa di cura "Salvator Mundi" e il ____i, secondo quanto emerso nel dibattimento di primo grado in base alle dichiarazioni rese dallo stesso M____, e che altrettanto giustamente ha ritenuto, sul presupposto che l'accettazione di un paziente in una casa di cura, od anche in un ospedale pubblico, comporti ex se la conclusione di un contratto con l'ente deputato a fornire assistenza sanitaria, che quest'ultimo si assumesse la responsabilità civile per gli eventuali danni che i suoi medici potessero colposamente arrecare al paziente medesimo. In tal senso è, infatti, indirizzata la giurisprudenza di legittimità di questa Corte (v. Cass. Civ., sez. 3^, 8.5.2001, n. 6386). Anche il ricorso del responsabile civile va, quindi, ritenuto infondato. Vanno conseguentemente confermate le statuizioni civili già disposte, ed il responsabile civile va condannato in solido con l'imputato alla refusione delle spese in favore della parti civili costituite, che vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto all'imputato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente ____ ed il responsabile civile a rifondere in solido le spese in favore delle costituite parti civili, che in euro 1.800,00 complessivi per ____, in euro 2.000,00 complessivi per ____ in proprio e nella qualità ed in euro 2.000,00 complessivi per ____. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2004. |