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Omissione di soccorso

 

Omissione di soccorso

Art. 593 c.p. - Omissione di soccorso

Chiunque trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un`altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all`Autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 600.000 .
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l`assistenza occorrente o di darne immediato avviso all`Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale (c.p.582), la pena è aumentata (c.p.64); se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Massima della Cassazione
In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto facoltativo fuori flagranza del conducente, che non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall'art. 189 comma 6 cod. strad., solo nell'ipotesi in cui tale reato, attribuito alla competenza del giudice di pace, sia giudicato, per effetto della connessione ex art. 6 commi 1 e 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dal tribunale, non avendo il giudice onorario il potere di procedere alla convalida dell'arresto, dal momento che l'art. 2 del citato decreto legislativo esclude espressamente che nel procedimento davanti al giudice di pace trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto (nel caso di specie, il procedimento per il reato previsto dall'art. 189 comma 6 risultava connesso con quello per omissione di soccorso stradale di cui al successivo comma 7, con conseguente competenza del tribunale in composizione monocratica).


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SENTENZA/ORDINANZA
Con la sentenza sopra menzionata S_____ veniva condannato per il reato di cui all'art. 593 co. 2 c.p. perché, dopo essere stato contattato telefonicamente nella qualità di medico di base da tale N____ ed avergli detto di rivolgersi alla guardia medica, incrociando l'autovettura a bordo della quale il N____ stava portandosi appunto a detto servizio e pur sollecitato per un intervento tempestivo ed immediato per il suo stato di malessere, ometteva di prestare l'assistenza occorrente, allontanandosi ed adducendo precedenti e non meglio specificati impegni. Ricorre ora per cassazione denunciando inosservanza ed erronea applicazione con motivazione illogica in ordine alla sussistenza del detto reato: con il N____ non c'era stato contatto sensoriale ne' se ne poteva dedurre una concreta situazione di pericolo, tale da privarlo della capacità di provvedere a se stesso: ed infatti subito dopo la guardia medica ne riscontrò un semplice stato d'ansia. Il ricorso è fondato.
Per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso occorre che sussista un contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali, con l'oggetto del ritrovamento, onde la mera notizia che taluno sia in pericolo in luogo sottratto alla percezione visiva diretta dell'agente non è di per sè idonea ai fini della prospettabilità del reato (in termini Cass. 15.10.1987, n. 11670, ced 177072). Nella specie tale contatto sensoriale è mancato non solo, ovviamente, nella conversazione telefonica - ed infatti nessun rimprovero viene mosso in proposito nel capo di imputazione - ma anche nel successivo incrocio per strada delle vetture dell'imputato e del N____. Nè la semplice richiesta di soccorso, pur reiterata, vale, come erroneamente ritenuto in sentenza, a configurare la situazione di pericolo richiesta per la sussistenza del reato: per accertare la quale - fuori dei casi di presunzione, come la mancanza di segni di vita o di animazione - occorre appunto quel contatto sensoriale che nella specie non si è verificato.
Il fatto ascritto all'imputato - peraltro, non medico curante del denunciante e fuori servizio - può essere valutato al più sotto il profilo della deontologia professionale ma non presenta gli elementi costitutivi del reato contestato e, quindi, non sussiste. P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2002.

 
 
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