Rissa
Art. 588 c.p. - Rissa
Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino lire 600.000. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale (c.p.582), la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
Massima della Cassazione L'ESIMENTE DELLA DIFESA LEGITTIMA, SE PUR NON È ASTRATTAMENTE INCOMPATIBILE CON IL DELITTO DI RISSA, PRESUPPONE, PERÒ, PER LA SUA SUSSISTENZA CHE NEL CORSO DELLA CONTESA VENGA DA UNO DEI PARTECIPANTI ESERCITATA O MINACCIATA UNA VIOLENZA PIÙ GRAVE DI QUELLA INIZIALMENTE PREVEDIBILE ED ACCETTATA.
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Sez. 5, Sentenza n. 5018 del 19/10/1999 Cc. (dep. 13/01/2000 ) Rv. 215673
Presidente: Ietti G. Estensore: Bruno PA. Imputato: PG in proc. R____ ed altri. (Diff.)
(Annulla con rinvio, Gip Trib. M____, 30 settembre 1998).
671 PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - 054 PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE - Illegalità della pena - Annullamento in sede di legittimità - Fattispecie: applicazione di pena detentiva per il reato di rissa aggravata pur dopo la concessione di attenuanti generiche dichiarate prevalenti.
603 REATI CONTRO LA PERSONA - 085 RISSA
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - Aggravata - Patteggiamento - Attenuanti generiche dichiarate prevalenti - Applicazione di pena detentiva - Ricorribilità per cassazione.
In tema di applicazione della pena concordata, se è vero che il consenso prestato dalle parti sottrae la sentenza alle censure riguardanti l'entità della pena e le modalità della sua determinazione, è pur vero che la eccezione a tale principio è rappresentata dalla illegalità pena applicata. (Fattispecie relativa al delitto di rissa aggravata, per il quale, a seguito di concessione delle attenuanti generiche prevalenti, avrebbe dovuto essere applicata la pena pecuniaria e non, come nel caso in esame, quella detentiva. Nell'enunciare il principio sopra riportato, la Suprema corte ha ricordato che la fattispecie di cui al comma secondo dell'art 588 cod.pen. costituisce non titolo autonomo di reato, ma circostanza aggravante).
| Riferimenti normativi: |
Cod. Pen. art. 588 com. 2 |
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Cod. Pen. art. 62 bis |
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Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 |
COST ILLEGITTIMITÀ |
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Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 |
COST ILLEGITTIMITÀ |
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Sez. 1, Sentenza n. 4612 del 26/09/1995 Cc. (dep. 13/10/1995 ) Rv. 202609
Presidente: Teresi R. Estensore: Campo S. Imputato: P.M. in proc. C_____. P.M. Esposito. (Conf.)
(Annulla con rinvio, Trib. Reggio _____, 12 agosto 1994).
612 REO - 008 CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE
Reo - Concorso di persone nel reato - In genere - Rissa preparata con l'uso di spranghe e con un'arma da un gruppo di persone - Evento finale di omicidio - Va posto a carico di tutti - Fattispecie.
Deve essere posto a carico di tutti i partecipi ad una spedizione punitiva - dei quali uno solo fornito di arma, peraltro già pronta all'uso, e gli altri di spranghe - l'omicidio in cui sia sfociata la rissa programmata, essendo prevedibile quell'evento terminale come sviluppo possibile dell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, attese le concrete modalità di attuazione di essa. (Fattispecie in tema di provvedimento cautelare).
| Riferimenti normativi: |
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 |
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Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 |
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Cod. Pen. art. 110 |
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Cod. Pen. art. 575 |
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Cod. Pen. art. 588 | |