Responsabilità del consulente fiscale
S E N T E N Z A della Corte di Cassazione
sul ricorso proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE __- ricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di _____. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 30 giugno 1998 il Tribunale di L____, decidendo sull'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense nei confronti ..... avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva parzialmente l'appello, accertando che dei contributi richiesti, in lire 31.241.238, la somma di lire 24.638.773 non era dovuta perché riferita agli anni 1985-1988 nei quali il ....... non aveva svolto attività forense, mentre era dovuta la restante parte in quanto riferita agli anni 1989 e 1990 nei quali aveva svolto effettiva attività forense. Osservava in motivazione che la Corte costituzionale, con sentenza n.402 del 1991, aveva precisato che l'art.11 della legge n.576 del 1980 andava interpretato nel senso che sono assoggettati a contribuzione i redditi professionali intrinsecamente connessi con la professione forense, mentre l'attività espletata dal Rossi negli anni 1985-1988, consistente nel fornire consulenza fiscale e redigere pareri in materia tributaria, non poteva essere considerata attività forense ne' a questa intrinsecamente connessa. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, resiste con controricorso il Rossi, ricorso e controricorso sono stati illustrati con "memorie". MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo dei tre profili dell'unico motivo, che precede logicamente gli altri, la Cassa ricorrente, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 della legge n.576 del 1980, lamenta che il Tribunale abbia escluso che l'attività di consulenza in materia giuridica sia intrinsecamente connessa con l'attività di patrocinio, mentre essa è attività professionale propria dell'avvocato, prevista dalla tabella forense che annovera tra le prestazioni stragiudiziali quelle di assistenza e consulenza effettuate dal ......La censura è fondata. Non è controverso che il reddito professionale netto ai fini IRPEF ed il volume di affari ai fini IVA, ai quali sono collegati il contributo soggettivo e quello integrativo dagli artt.10 e 11 della legge n.576 del 1980 (e successive modificazioni), debbano essere il frutto dell'attività professionale dell'avvocato o di attività ad essa intrinsecamente connessa, v. Cass.n.629 del 1993, n.2910 del 1999. Va aggiunto che la sentenza della Corte costituzionale n.402 del 1991, scrutinando la legittimità costituzionale della norma che regola la contribuzione previdenziale degli avvocati, art.11, primo comma, legge n.576 del 1980, ha escluso dalle contribuzioni i redditi derivanti da attività che nulla hanno a che fare con la professione forense e cioè non intrinsecamente collegati con l'attività forense, rilevando però che attualmente l'attività professionale dell'avvocato: "si espande a molteplici campi di assistenza contigui, per ragioni di affinità, al patrocinio legale in senso stretto." La questione che la causa pone è se l'attività di consulenza ed assistenza in materia giuridica, nella specie diritto tributario, sia attività professionale dell'avvocato (o ad essa intrinsecamente connessa), ovvero questa, come ha ritenuto il Tribunale, sia limitata alla attività forense e cioè di patrocinio innanzi al giudice e a quelle intrinsecamente connesse, interpretando però questa espressione in senso restrittivo, tale da escludere la attività di assistenza e consulenza. Il R.D.L. 27 11.1933 n.1578, convertito con legge n.36 del 1934, che regola la professione di avvocato, prevede come propria della professione, accanto alla principale attività giudiziale di patrocinio, quella in materia stragiudiziale, artt.57, e per essa la determinazione degli onorari e delle indennità in relazione all'entità dell'affare. I decreti ministeriali, che fissano e aggiornano le tariffe forensi, indicano i pareri e l'attività di consulenza e assistenza come attività stragiudiziali dell'avvocato libero professionista. La pertinenza di tali attività alla professione di avvocato risulta confermata dal terzo comma dell'art.3 del citato R.D.L. che recita "(l'esercizio della professione di avvocato) è infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale che non abbia carattere scientifico o letterario." L'estensione del divieto per l'avvocato di esercitare la professione come lavoratore dipendente, oltre che al patrocinio, anche alle attività di consulenza e assistenza, presuppone che queste attività stragiudiziali siano state ritenute proprie dell'esercizio della professione di avvocato. Si deve concludere affermando il seguente principio di diritto: "la attività di consulenza ed assistenza legale è attività professionale dell'avvocato, ai sensi dell'Ordinamento della professione di avvocato di cui al R.D.L. 27.11.1933 N.1578, convertito nella legge 22 gennaio 1936 n. 34, i cui redditi e volumi di affari sono soggetti a contribuzione ai sensi degli artt.10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n.576 e successive modificazioni. L'accoglimento di questo profilo del motivo assorbe le questioni proposte con gli altri due profili, con il primo dei quali si deduce che il collegamento della contribuzione ai redditi e volumi di affari, denunciati e accertati ai fini dell'IRPEF e dell'IVA è connessa ad una esigenza di certezza ed efficienza della attività di riscossione della Cassa necessaria al suo funzionamento e ad evitare il sorgere di imponenti contenziosi; con il terzo si deduce, in subordine, che nel volume d'affari ai fini IVA rientravano, secondo una interpretazione letterale, sicuramente i redditi derivanti da attività di consulenza che dovevano essere assoggettati almeno al contributo oggettivo di cui all'art.11 . La sentenza, che ha falsamente applicato le indicate norme, va cassata e la causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice (che si designa nel dispositivo), il quale nel decidere si atterrà all'enunciato principio di diritto. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di L____. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2000. |