Responsabilità dell'ingengere
Il potere disciplinare spettante al Consiglio dell'Ordine degli ingegneri e degli architetti, in forza dell'art. 5 n. 4 della legge n. 1395 del 1923, per la repressione degli abusi e delle mancanze di cui gli iscritti si rendono colpevoli nell'esercizio della professione, non si riferisce solo alla professione espletata secondo un modello organizzativo autonomo, ma anche a fatti e violazioni connessi allo svolgimento di ogni attivita' che sia estrinsecazione delle particolari conoscenze tecniche attestate dal titolo di studio, con la conseguenza che, nei confronti degli iscritti che siano pubblici dipendenti, detto potere puo' essere legittimamente esercitato anche con riguardo a violazioni di norme deontologiche inerenti l'esercizio di attivita' legata allo "status" del professionista e svolta nell'ambito del rapporto di lavoro (In forza di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio dell'Ordine professionale, che aveva ritenuto la responsabilita' disciplinare di un architetto, dirigente dell'Ufficio assetto del territorio del Comune, per aver contribuito alla istruzione di "assensi edilizi" in relazione a progetti contrastanti con il piano di fabbricazione e con le cosiddette "misure di salvaguardia").
In tema di contratto di appalto di opere pubbliche, ai fini del riconoscimento della sussistenza di una causa di forza maggiore, in presenza della quale l'art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, contempla, al primo comma, la possibilità per l'ingegnere capo, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, di ordinare la sospensione dei lavori, stabilendo, al terzo comma, che in tal caso non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo, non è di per sè sufficiente che il committente si limiti ad allegare, invocandone la forza cogente, il mero fatto obiettivo dell'intervento di un provvedimento, anche di natura cautelare, con cui il giudice amministrativo abbia sospeso l'esecuzione della concessione edilizia impugnata da terzi, occorrendo altresì che il medesimo committente dimostri la propria assenza di colpa, riguardo alla determinazione dell'evento che abbia reso impossibile la prestazione, a suo carico, di assicurare all'appaltatore la giuridica possibilità di compiere i lavori affidatigli, garantendogli la legittimità della sopra indicata concessione, ovvero provi la mancata imputabilità a sè delle cause per le quali lo stesso giudice abbia sospeso l'esecuzione in parola, sulla base della non prevedibilità, non evitabilità e non superabilità di simili cause, alla stregua dello sforzo dovuto secondo l'ordinaria diligenza.
In tema di condizioni generali di contratto, l'art. 1341 cod. civ. regola due tipi di clausole predisposte da una parte, in relazione alla possibile debolezza del contraente aderente. Il primo comma disciplina il regime delle c.d. condizioni generali di contratto e stabilisce la regola che quando esse sono predisposte da una parte, vincolano l'aderente se sono da lui conosciute o conoscibili mediante l'ordinaria diligenza. Il secondo comma disciplina la situazione specifica nella quale le condizioni stesse sono vessatorie e stabilisce che esse, per essere vincolanti nei confronti dell'altro contraente, debbono essere approvate particolarmente per iscritto, nella consapevolezza di assumere un obbligo oggettivamente gravoso. Ne consegue che, atteso il carattere tassativo dell'elencazione di cui al secondo comma dell'art. 1341 cit. - che può essere suscettibile della sola interpretazione estensiva qualora la clausola limiti la responsabilità del proponente e non ove definisca semplicemente l'oggetto del contratto e dunque l'obbligazione - la clausola relativa alla riduzione del compenso spettante all'ingegnere per l'opera professionale svolta come direttore dei lavori, in deroga a quanto statuito dalla tariffa professionale di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, non costituisce clausola vessatoria suscettibile di approvazione scritta, poiché non limita appunto la responsabilità del proponente, non influendo sulle conseguenze del suo inadempimento eventuale, ma delimita piuttosto il contenuto dell'incarico conferito con riferimento all'obbligazione concernente la corresponsione del compenso professionale.
Nell'appalto per la costruzione di un edificio, l'indagine sulla natura e la consistenza del suolo edificatorio rientra nei compiti dell'appaltatore, ove manchi una diversa previsione contrattuale; in tale situazione, pertanto, i difetti della costruzione, derivanti da vizi ed inidoneità del suolo, comportano la responsabilità dello stesso. Nel caso, poi, in cui l'appaltatore abbia svolto anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, l'obbligo di diligenza è ancora più rigoroso ed in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio (come, nella specie, risorgenza della falda idrica in caso di eventi meteorici) deve eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
| Riferimenti normativi: |
Cod. Civ. art. 1667 |
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Cod. Civ. art. 1668 |
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Cod. Civ. art. 1669 |
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Sentenza della Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'ingegnere ____ convenne in giudizio davanti al Tribunale di Chieti ____ chiedendo - per quel che ancora rileva nel presente giudizio - che fossero condannati al pagamento del residuo compenso dovutogli per la progettazione di un fabbricato in ____. I convenuti, costituitisi, sostennero di nulla dovere al di fuori di quanto già corrisposto e, in via riconvenzionale, chiesero - per quel che rileva in questa sede - la condanna dell'attore al risarcimento dei danni lamentando difetti costruttivi che avevano determinato ripetuti allagamenti del piano seminterrato del fabbricato. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza 18 novembre 1993, accolse la domanda principale, quantificando il compenso spettante all'attore in lire 17.818.500; accolse altresì la domanda riconvenzionale quantificando il lire 118.773.000 la somma dovuta ai convenuti a titolo di danni, e, operata la compensazione, condannò il ____al pagamento della differenza pari a lire 100.954.500, oltre interessi dalla pronunzia al saldo. Contro la sentenza propose appello il ___ deducendo - per quel che rileva in questa sede - che non era configurabile una sua responsabilità professionale, essendo risultato che gli allagamenti erano determinati da un fenomeno idrogeologico non prevedibile, costituito da una vera e propria risorgenza delle acque del sottosuolo penetrante attraverso il massetto di fondazione e dovuta alla presenza di una falda idrica. Pertanto, gli interventi individuati dal Tribunale per eliminare i danni, e cioè la costruzione di una platea armata e lavori di impermeabilizzazione, non potevano essergli addebitati a titolo risarcitorio, ma dovevano essere considerati opere fuori contratto per le quali i committenti erano tenuti a pagare un corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 2^ c.c. o, quanto meno, un indennizzo a titolo di indebito arricchimento. Con sentenza 17 marzo 1999 la Corte d'appello dell'Aquila rigettò il gravame del ____confermando la sentenza di primo grado. Rilevato che gli allagamenti compromettevano la centrale termica posta nel piano seminterrato e, conseguentemente, pregiudicato l'abitabilità dell'edificio, la corte territoriale confermò la condanna del ____al risarcimento dei danni ritenendolo responsabile, ex art. 1669 c.c. di gravi vizi costruttivi dell'immobile. Considerate, infatti, le particolari circostanze di fatto che avevano caratterizzato gli allagamenti già durante i lavori di scavo (questi, verificatisi in concomitanza di piogge, anziché essere eliminati, come normalmente accade, per ventilazione o assorbimento, avevano reso necessario il ricorso ad apposite idrovore) e ritenuto, pertanto, che il fenomeno, per l'eccezionalità delle misure adottate per eliminare l'acqua, avrebbe dovuto indurre quanto meno il sospetto della presenza di una falda idrica, la corte, di merito ritenne chi il ____, essendo non solo progettista, ma anche appaltatore e direttore dei lavori, era tenuto, usando la dovuta diligenza, a eseguire accertamenti tecnici sulla provenienza delle acque. Pertanto, i lavori resisi necessari per evitare che dal ripetersi del fenomeno derivassero danni al fabbricato, dovevano essergli addebitati a titolo di risarcimento per equivalente nella misura pari al costo degli stessi. Contro la sentenza il ____ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo. Gli intimati hanno resistito al gravame con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 - Con l'unico motivo di ricorso si denunciano violazione di legge (artt. 1660, 1664, 1669 c.c.)e vizi di motivazione per avere l'impugnata sentenza, pur in assenza di una dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto, condannato il ricorrente al risarcimento dei danni nella misura del costo dei lavori necessari ad eliminare gli allagamenti determinati dalle risorgenze della falda idrica (e precisamente costruzione di una platea armata e impermeabilizzazione), senza considerare che si trattava di lavori che non erano stati previsti nel contratto 24/4/1976 ne' nella convenzione aggiuntiva 21/l/1977, ne'- erano prevedibili essendo stati determinati da una vera e propria "sorpresa geologica" sopravvenuta in corso d'opera, ditalché i committenti erano tenuti a corrispondere al ricorrente, quale appaltatore, un corrispettivo pari al costo pieno o, quanto meno, nella misura di un "equo compenso" ex art. 1664 2^ comma c.c. La sentenza, invece, ponendo a carico del ricorrente il costo dei suddetti lavori, aveva determinato a favore dei committenti un ingiustificato arricchimento. Nessuno dei profili in cui si articola la censura merita accoglimento. 1.2 - Va anzitutto ricordato che in presenza di vizi costruttivi che in presenza di vizi costruttivi che, senza pregiudicare in assoluto la normale destinazione dell'opera, ne limitano in modo notevole l'ordinario godimento, il committente può- agire contro l'appaltatore anche soltanto con l'azione di risarcimento, senza cioè chiedere anche la risoluzione del contratto (Cass. 10772/95; 0909/95; 023/86). Pertanto, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, la condanna del De Iure al risarcimento dei danni, pronunziata in relazione a vizi che compromettevano in modo notevole, ma non assoluto, l'abitabilità dell'edificio, non comportava necessariamente la risoluzione del contratto di appalto. 1.3 - Va, in secondo luogo, osservato che in tema di responsabilità ex art. 1669 c.c. questa Corte ha più volte affermato che spetta all'appaltatore, quale soggetto a cui è demandata l'organizzazione di uomini e mezzi per la realizzazione dell'opera l'indagine sulla natura del terreno (Cass. 4921/93; 2725/87; 8395/96). Pertanto, la cosiddetta "sorpresa geologica", quale sarebbe stata, secondo il ricorrente, la scoperta in corso d'opera della risorgenza della falda idrica in concomitanza delle precipitazioni atmosferiche, non puo essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo, che gli è proprio, di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata. Siffatto obbligo non viene meno, anzi e vieppiù rafforzato, nel caso in cui, come nella specie, i compiti di appaltatore vengono assunti dall'ingegnere progettista, perché in tal caso le specifiche conoscenze tecniche derivanti dalla qualifica professionale di ingegnere, unite alla cognizione personale e diretta delle caratteristiche del progetto, impongono all'appaltatore un più elevato grado di diligenza nell'adottare, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio(come, nel caso di specie, la risorgenza della falda idrica rivelata dai ripetuti allagamenti non eliminabili nei modi ordinari) gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare tempestivamente misure e accorgimenti tecnici idonei a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. L'obbligo di diligenza è ancor più rigoroso nel caso in cui l'appaltatore svolga anche compiti di direttore dei lavori. Essendo preposto all'alta sorveglianza sull'esecuzione dell'opera, il direttore dei lavori, infatti, ha il compito d i segnalare all'appaltatore, affinché questi possa adottare gli opportuni interventi, le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera. Ciò è quanto ha inteso affermare la sentenza impugnata, laddove, sottolineando il cumulo di qualifiche rivestite dal ____(appaltatore, progettista, direttore dei lavori), ha messo in evidenza che, proprio in ragione di tale cumulo, egli era tenuto, in presenza di un fenomeno che per le sue caratteristiche doveva indurre sospetto di una falda idrica risorgente dal sottosuolo, a fare ricorso, secondo la "dovuta" diligenza, ad accertamenti tecnici sulla provenienza delle acque". 1.4 - Correttamente non è stato riconosciuto al ricorrente l'equo compenso di cui all'art. 1664 2^ comma c.c. in relazione ai lavori resisi necessari per evitare il ripetersi degli allagamenti, apparendo tali lavori prevedibili ove l'appaltatore avesse compiuto, come doveva secondo diligenza, gli accertamenti sulla natura del terreno. 1.5 - Non è, infine, censurabile la condanna che il ricorrente al risarcimento per equivalente, essendo l'art. 2058 c.c. espressione di un principio generale che trova applicazione anche in materia contrattuale, come ha esattamente ricordato la sentenza impugnata. 1.6 - Infondata è anche il riferimento all'indebito arricchimento che la sentenza avrebbe determinato a favore dei comittenti, non ricorrendo, in presenza della specifica azione di responsabilita ex art. 1669 c.c., il presupposto della sussidiarietà stabilito dall'art. 2042 c.c. per esperire l'azione generale di arricchimento. Consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese, secondo la liquidazione fattane in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in lire 5.300.000, di cui lire 5 milioni per onorari. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2002 |