Responsabilità del Magistrato
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, anche un singolo episodio di violazione dei doveri deontologici nello svolgimento dell'attività giudiziaria consistente nella mancata adozione di un provvedimento da pronunciare d'ufficio, può dare luogo a responsabilità disciplinare, qualora denoti la mancanza di qualsiasi, pur minima, diligenza professionale, purchè risulti compiutamente accertata l'esistenza di tutti i presupposti che ne avrebbero imposto il compimento (nella specie, la Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura aveva irrogato la sanzione dell'ammonimento ad un magistrato in servizio presso il Tribunale per i minorenni, in quanto aveva omesso di sottoporre al Collegio gli atti per l'eventuale revoca del provvedimento di affidamento di un minore ai servizi sociali comunali ex art. 333, cod. civ.; la Corte Cass. ha cassato la pronuncia disciplinare per vizio di motivazione, non risultando compiutamente accertata l'esistenza delle condizioni che rendevano ipotizzabile la possibilità di modificare il decreto). ANNO 2005
In caso di ricorso per cassazione avverso sentenza disciplinare irrogativa della sanzione dell'ammonimento a magistrato ritenuto responsabile di una pluralità di illeciti disciplinari, non può avere ingresso la denunzia con la quale si contestino vizi della sentenza o del procedimento relativi a uno solo degli illeciti contestati, giacchè - giustificando qualsiasi illecito disciplinare, di per sè, quantomeno l'irrogazione della più lieve delle sanzioni (quale è, appunto, l'ammonimento) - la sanzione disciplinare è destinata comunque a rimanere in piedi anche qualora la responsabilità del magistrato sussista per uno solo degli addebiti contestati.
| Riferimenti normativi: |
Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 |
|
| |
Cod. Proc. Civ. art. 360 |
|
Sentenza della Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il procedimento disciplinare n. 46/03 A____, giudice presso il tribunale di ____, è stato incolpato della violazione dell'art. 18, r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, per essere risultato il deposito con notevole ritardo, nel periodo dal 19 settembre 1995 al 4 dicembre 2001, di 7 sentenze civili (di cui una depositata dopo oltre 2 anni), e di 40 ordinanze riservate (di cui una dopo oltre 5 anni dalla riserva, 3 dopo oltre 4 anni, 7 dopo oltre 3 anni, 8 dopo oltre 2 anni, 6 dopo oltre un anno), nonché il mancato deposito di 36 ordinanze riservate con termini ampiamente scaduti (per una da oltre 5 anni, per 5 da oltre 3 anni, per 7 da oltre 2 anni, per 15 da oltre 1 anno), così reiteratamente violando il dovere di diligenza e tenuto presente, altresì, che con la precisata condotta l'incolpato si era reso immeritevole della fiducia e della considerazioni di cui deve godere un magistrato,con compromissione, altresì, del prestigio dell'ordine giudiziario. Con altro procedimento (al n. 4/04) lo stesso A____ è stato incolpato - ancora - della violazione dell'art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, per avere gravemente mancato ai propri doveri di diligenza e operosità, rendendosi Immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato, perché, in particolare, nella sua qualità di magistrato addetto alla sezione fallimentare del tribunale di ____, malgrado i reiterati inviti formulati dal presidente del tribunale e dal presidente della Corte di appello, alla data del 26 maggio 2003 risultava non avere ancora depositato 65 sentenze, malgrado fossero decorsi più di 120 giorni dall'assunzione in decisione (di cui una risalente al 1998, 15 al 1999, 22 al 2000, 14 al 2001, 13 al 2002) e per avere omesso di sciogliere 58 ordinanze riservate, di cui una risalente al 1996, una al 1997, 6 al 1998, 10 al 1999, 14 al 2000, 10 al 2001, 14 al 2002, 2 al 2003) e per avere depositato con ritardi di oltre 120 giorni dall'assunzione in decisione 13 sentenze (di cui 6 con ritardo di quattro anni). Riuniti i descritti procedimenti la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con sentenza - 12 - marzo - 22 - aprile - 2004 - ha dichiarato l'A____ responsabile delle incolpazioni ascrittegli nei limiti di cui in motivazione e gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell'ammonimento. Per la cassazione di tale pronunzia l'A____ ha proposto ricorso, affidato a tre motivi e illustrato da memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il secondo motivo di ricorso, per motivi di ordine logico da esaminarsi con precedenza, rispetto ai restanti, il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione di legge art. 348 e ss., 448 e ss. c.p.c. 1930, 24 Cost. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia: art. 360 n. 5 c.p.c." per non avere i giudici disciplinari dato ingresso alle prove orali da lui dedotte. Si assume, infatti, che la sezione disciplinare, nel non dare ingresso alla prova orale sollecitata con la "laconica e inadeguata motivazione 'in quanto vertente in parte su circostanze gia' documentate e per il resto non influentì" ha violato le norme di diritto sopra indicate nonché leso il diritto inviolabile alla difesa sancito dall'art. 24 Cost. Le prove, in particolare, vertevano nell'ordine: sulla descrizione del carico e delle condizioni di lavoro dell'ufficio fallimenti del tribunale di ____, allorché in aggiunta all'incolpato è stato assegnato altro magistrato (primo capitolo, prima parte) - sulla attività svolta dal ricorrente sia per la organizzazione e il funzionamento dell'ufficio fallimentare, nonché quale giudice delegato ai fallimenti con riferimento ai procedimenti penali, per reati fallimentari, societari e tributari da lui trattati primo capitolo, seconda parte; secondo capitolo, seconda parte; terzo capitolo; quarto capitolo; - sull'attività svolta dal ricorrente quale presidente di un collegio giudicante penale nel periodo 30 settembre 1999 - 13 febbraio 2001 secondo capitolo, prima parte. 2. La deduzione è, per alcuni profili, inammissibile, per altri manifestamente infondata. 2.1. In merito, in primis, alla denunziata "violazione e falsa applicazione degli artt. 343 e ss. e 448 c.p.p. 1930 nonché dell'art. 24 Cost.", sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. preme evidenziare, in limine, la manifesta inammissibilità della deduzione. In conformità, in particolare, a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente e che nella specie deve ulteriormente ribadirsi - infatti - il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Il richiamato principio comporta - in particolare - tra l'altro, che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312). In altri termini, quando nel ricorso per Cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile, poiché non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 28 ottobre 2002, n. 15177; Cass. 16 luglio 2002, n. 10276). Certo quanto precede è di palmare evidenza l'inammissibilità della deduzione in parola. Con la stessa, infatti, il ricorrente, lungi dal sollevare una motivata critica alla interpretazione data dai giudici a quibus delle disposizioni indicate nella intestazione del motivo, in contrasto con quella che è la lettura datane dalla giurisprudenza nonché della dottrina, si limita a dolersi dell'esito della lite, che è stato diverso da quello da lui atteso ed è palese che la deduzione non integra una valida prospettazione di un vizio rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.. 2.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che sia gli artt. 348 e ss. c.p.p. 1930 in tema di ammissione (e assunzione) della prova testimoniale nel processo penale, sia l'art. 24 cost. sul diritto di difesa devono interpretarsi nel senso che in tanto sussiste, per il giudice, l'obbligo di dare ingresso a una prova in quanto questa posta condurre a un risultato utile per l'imputato o l'inquisito. Non può, di conseguenza, palesemente, prospettarsi una violazione dei richiamati principi a fronte di deduzioni istruttorie dirette a dimostrare circostanze, di fatto, che il giudice ritenga, alternativamente, o già provate o non influenti al fine del decidere. 2.3. Deve escludersi, contemporaneamente, che la motivazione addotta dalla Sezione Disciplinare allorché ha ritenuto di non dare ingresso alle prove sopra indicate sia incorsa nella violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Si osserva, infatti, che a p. 7 della decisione ora oggetto di ricorso, non solo si da atto di tutte le circostanze, di fatto, sulle quali avrebbero dovuto riferire i testi indicati (sia sull'attività svolta dal ricorrente nell'ambito della sezione fallimentare, sia quale presidente del collegio penale in un complesso processo di criminalità organizzata) ma si precisa, testualmente che "non vi è dubbio che nessun addebito possa essere mosso .. sotto il profilo della laboriosità, almeno per ciò che concerne la prima delle contestazioni, relativa al periodo oggetto di ispezione ministeriale". "Le sue dell'incolpato deduzioni - si precisa nella decisione - sono in genere ben documentate e convincenti. Esse sono confortate dai pareri, relativi a detto periodo ... basati sul rilievo dell'impegno e della presenza in ufficio". Sempre con riguardo alle circostanze sulle quali era stata sollecitata l'attività istruttoria, e, in particolare per quanto riguardo il modo con cui l'attuale ricorrente ha trattato la materia fallimentare la pronunzia gravata precisa, altresì che "del pari ampiamente documentata è la diligenza con la quale il .. ha trattato la materia fallimentare e societaria, in particolare sotto il profilo anche dei rapporti con i diversi interlocutori". Certo quanto sopra è palese che correttamente i giudici a quibus hanno ritenuto "non necessario alcun approfondimento istruttorio" al fine di dimostrare circostanze già comunque acquisite e che la deduzione in esame è, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. manifestamente infondata, come anticipato (specie tenuto presente che i giudicanti hanno esaurientemente motivato il diniego di ammissione di ulteriori prove). 3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ancora "violazione e falsa applicazione di legge: art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c; omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia: art. 360 n. 3 c.p.c.". 3.1. Quanto al primo profilo (violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, dell'art. 18 r.d.l. n. 511 del 1946) si assume che nella specie la Sezione disciplinare, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, abbia affermato un principio di responsabilità oggettiva, a carico del magistrato, in caso di ritardo nel deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, avendo affermato la sua responsabilità (quanto alla prima delle contestazioni) per il semplice fatto oggettivo del ritardo nel deposito delle sentenze, pur riconoscendo che nessun addebito poteva essergli imputato per negligenza o difetto di laboriosità. 3.2. Sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. il ricorrente censura la sentenza gravata evidenziando: - da un lato, sotto più profili, che la stessa è, in più parti, contraria alle risultanze probatorie; - dall'altro, che le statistiche allegate e le argomentazioni difensive svolte nel procedimento disciplinare, sì in fase istruttoria che dibattimentale, tutte puntualmente riportate in ricorso, non potevano che condurre al proscioglimento di esso concludente. 4. Al pari del precedente neppure tale motivo può trovare accoglimento. 4.1. Quanto alla denunziata violazione o falsa applicazione dell'art. 18, r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, per avere la sezione disciplinare affermato un principio di responsabilità oggettiva, a carico del magistrato, in caso di ritardo nel deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali la deduzione è manifestamente infondata. I giudici disciplinari, come risulta dalla parte motiva della pronunzia impugnata, infatti, lungi dall'enunciare il principio di diritto affermato dal ricorrente e dal ritenere la responsabilità dell'attuale ricorrente sulla base del mero riscontro, obiettivo, del ritardo con cui questi ha depositato sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, hanno puntualmente evidenziato: - quanto alla incolpazione di cui al procedimento in rubrica al n. 46/03 R.G. "la Sezione disciplinare ritiene che sia individuabile nella ... condotta (dell'A____) nel periodo oggetto di accertamento ispettivo, un profilo di negligente esercizio della funzione giudiziaria per la inadeguata capacità di organizzare il proprio lavoro secondo modalità e tempi compatibili con un funzionale esercizio della giurisdizione"; - quanto alla incolpazione di cui al procedimento in rubrica al n. 4/04 R.G. "i ritardi che si sono accumulati dopo gli accertamenti ispettivi sono ancora più vistosi dei primi. Vi sono provvedimenti introitati addirittura negli anni 1998/98 che nel maggio 2003 non erano stati ancora depositati. Il numero dei provvedimenti e delle sentenze depositate in ritardo o non depositate è molto elevato e del tutto sproporzionato rispetto al numero di decisioni (in particolare di sentenze) deliberate nel complesso dal ..", "nella situazione sopra descritta è dato ravvisare certamente responsabilità disciplinare sia sotto il profilo di una insufficiente laboriosità che sotto quello della negligente organizzazione del proprio lavoro"; "in conclusione la responsabilità ... deve essere riconosciuta limitatamente alla violazione del dovere di diligenza per la prima contestazione e anche con riferimento alla violazione di laboriosità per la seconda". Pacifico, in linea di fatto, quanto precede è evidente che la Sezione disciplinare, non si è affatto discostata dalla giurisprudenza di questa Corte, ribadita anche da Cass., sez. un., 12 luglio 2004, n. 12875 richiamata nel corso della discussione orale dal difensore del ricorrente e secondo cui il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato, dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo di mancanza di operosità o di diligenza oppure se trovi giustificazione in situazioni particolari, che occorre adeguatamente dimostrare, collegate o allo stato di salute dell'incolpato o ad un eccessivo carico di lavoro. Nella specie, infatti, la sezione - con un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, stanti i limiti del giudizio di Cassazione - ha sia puntualmente esaminato e valutato tutti gli elementi e le circostanze addotte dall'attuale ricorrente a propria difesa (giungendo, come osservato sopra, a escludere con riguardo alla prima contestazione il profilo della scarsa laboriosità) sia illustrato, con una motivazione congrua e esente da vizi logici di sorta, come si sia manifestata, quanto al primo procedimento la "negligenza" (consistita, in particolare nel "negligente esercizio della funzione giudiziaria per la inadeguata capacità di organizzare il proprio lavoro secondo modalità e tempi compatibili con un funzionale esercizio della giurisdizione"), in ordine al secondo la violazione sia "del dovere di diligenza", sia di quello di "laboriosità". 4.2. Palesemente inammissibile, sotto tutti i profili in cui si articola, è il motivo nella parte in cui denunzia presunti difetti di motivazione rilevanti ex art. 360 n. 5 c.p.c.. 4.2.1. Quanto, in primis, alla ricorrente deduzione secondo cui la sentenza impugnata conterrebbe affermazioni in contrasto con le risultanze probatorie acquisite agli atti, la stessa è palesemente inammissibile. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 37, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511, "se risulti che la decisione della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura fu determinata da errore di fatto", "in ogni tempo può essere richiesta ... la revisione del procedimento disciplinare". Certo che l'"errore di fatto", previsto come motivo di revisione consiste in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare o a supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti della C causa disciplinare, è palese che è inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si afferma che la decisione disciplinare impugnata sarebbe incorsa in un travisamento del fatto. La circostanza, infatti, avrebbe dovuto essere oggetto di un'autonoma impugnazione per revisione innanzi alla stessa sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura e non di ricorso per Cassazione (in termini, cfr., Cass., sez. un., 23 maggio 1995, n. 5622. In termini generali, per il rilievo che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per Cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità, cfr. Cass. 30 gennaio 2003 n. 1512; Cass. 9 agosto 2002 n. 12087; Cass. 1^ giugno 2002 n. 7965; Cass. 27 marzo 1999, n. 2932). 4.2.2. Quanto ancora alle complesse, articolate, argomentazioni svolte in ricorso al fine di dimostrare che tutte le risultanze di causa, diversamente valutate, avrebbero potuto - dovuto condurre la Sezione a prosciogliere il ricorrente da qualsiasi imputazione, anziché ritenerlo responsabile, la stessa è palesemente inammissibile, alla luce delle seguenti considerazioni. In primo luogo si osserva - in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa del ricorrente e alla luce di quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (In argomento, tra le altre, Cass. 7 agosto 2003 n. 11936; Cass. 7 agosto 2003 n. 11918; Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222). L'art. 360, n. 5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. Certo quanto sopra si osserva che il ricorrente lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita - in buona sostanza, mediante la riproposizione di tutte le argomentazioni difensive già svolte innanzi al giudice disciplinare nonché dei documenti a suo avviso rilevanti al fine del decidere - a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità. In secondo luogo, anche a prescindere dai pur assorbenti rilievi che precedono si osserva che in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la valutazione della gravità della condotta dell'incolpato, anche sotto il profilo dell'entità della sua incidenza negativa sul prestigio dell'ordine giudiziario ed al fine della sanzione da infliggere, rientra negli apprezzamenti di merito della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la cui valutazione non può essere oggetto di riesame in sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, restando sindacabili solo la correttezza e la congruità della relativa motivazione (tra le tantissime, in questo senso, Cass., sez. un., 5 dicembre 2001, n. 15422). 4.2.3. Sempre al riguardo, inoltre, con riferimenti alle doglianze svolte con il terzo motivo al fine di dimostrare che non sussistevano, attese le condizioni di lavoro in cui operava l'attuale ricorrente, gli elementi indispensabili per ritenere rilevante e sanzionabile la condotta del ricorrente stesso, quanto al sistematico, protratto, ritardo nel deposito di provvedimenti giurisdizionali affidati alla sua redazione non può non richiamarsi la pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice (cui puntualmente si è adeguata la pronunzia impugnata). In particolare in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, per il ritardo nel deposito dei provvedimenti queste Sezioni Unite hanno affermato: - il ritardo nel deposito dei provvedimenti, soprattutto se reiterato, sistematico e prolungato, ed oltre ogni limite di ragionevolezza, comporta di per sè lesione del prestigio sia del magistrato, cui quel ritardo risulti individualmente ascrivibile, sia, di riflesso, dell'ordine giudiziario, e non abbisogna di specifica dimostrazione essendo sentite dalla coscienza sociale come sintomo di inefficienza intollerabile (Cass., sez. un., 11 settembre 2003, n. 13355; Cass., sez. un., 19 novembre 2002, n. 16265); - che i notevoli carichi di lavoro possono costituire causa di giustificazione del ritardo, ma l'efficacia scriminante di detti carichi cessa quando quel ritardo finisca per assumere la valenza di un diniego di giustizia protratto per anni (Cass., sez. un., 11 settembre 2003, n. 13355), come certamente si è verificato nella specie in presenza di ritardi anche di oltre 6 anni. 5. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando "violazione e falsa applicazione di legge: artt. 477 c.p.p. 1930, 34, r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, 24 cost., in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c. (e) omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo- della controversia. art. 360 n. 5 c.p.c.". Si assume, infatti, che nella specie non è stato correttamente applicato il principio della indispensabile correlazione tra il fatto contestato quale illecito e la decisione adottata. Infatti: - nell'atto di incolpazione relativo al procedimento 46/02 l'A____ è stato incolpato di avere depositato con notevole ritardo un certo numerosi di sentenze precisandosi che, con tale comportamento, egli avrebbe reiteramente violato il dovere di diligenza; - nell'atto di incolpazione relativo al procedimento n. 4/04 l'A____ è stato incolpato di avere depositato con notevoli ritardi un certo numero di sentenze e di avere sciolto con ritardo un certo numero di ordinanze (riservate) precisando che con tale comportamento egli avrebbe gravemente mancato ai propri doveri di diligenza e operosità. Essendo stato l'elemento caratterizzante la incolpazione elevata definito, oggettivamente, per il ritardo nel deposito dei provvedimenti e, soggettivamente, per la violazione del dovere di diligenza e operosità, conclude il ricorrente, avendo escluso la sezione disciplinare che vi sia stata violazione del dovere di - diligenza e operosità è evidente che doveva pervenirsi a una pronunzia di non doversi adottare alcuna sanzione disciplinare e non - come ha fatto la sentenza impugnata - affermare che la responsabilità disciplinare sotto il profilo di "negligente esercizio della funzione giudiziaria per la inadeguata capacità di organizzare il proprio lavoro secondo modalità e tempi compatibili con un funzionale esercizio della giurisdizioness con una decisione che contrasta apertamente con il capo di incolpazione con violazione dell'art. 477 c.p.p. e lesione del diritto di difesa di esso ricorrente. 6. Il rilievo non coglie nel segno. 6.1. La sentenza gravata - contrariamente a quanto del tutto apdotticamente si assume in ricorso - lungi dall'affermare, in toto, cioè con riferimento a entrambe le incolpazioni, che non potessero essere mossi rilievi all'A____ sotto il profilo della laboriosità e della diligenza ha trattato "separatamente" la prima e la seconda incolpazione. In particolare, mentre con riguardo alla "prima" incolpazione (cioè con riferimento al procedimento 46/03, id est per quanto riguarda la condotta del ricorrente nel periodo "oggetto di accertamento ispettivo (19 settembre 1995 - 15 ottobre 2001") la sentenza ha, effettivamente, ritenuto che i fatti contestati non fossero riferibili a un difetto di laboriosità ma erano "l'effetto di una organizzazione del lavoro non correttamente bilanciata, tale cioè da unire alla capacità di affrontare le decisioni urgenti anche la trattazione e la definizione del lavoro ordinario, secondo criteri di buon andamento dell'amministrazione della giustizia", "del tutto diverso - afferma la sentenza gravata - è il percorso argomentativo con riferimento alla seconda delle contestazioni". "Qui - si precisa - nessuna situazione particolare può essere invocata a giustificazione dei ritardi" e "nella situazione sopra descritta è dato ravvisare certamente responsabilità disciplinare sia sotto il profilo di una insufficiente laboriosità che sotto quella della negligente organizzazione del proprio lavoro". È di palmare evidenza, pertanto, che la censura ha un qualche spessore solo con riferimento alla prima incolpazione, mentre è manifestamente infondata con riguardo alla seconda. 6.2. Precisato quanto sopra prescindere dal considerare che in forza del principio, mutuato dal processo penale (art. 521 c.p.p.), della indispensabile correlazione tra il fatto contestato quale illecito disciplinare, applicabile al procedimento disciplinare a carico dei magistrati, la correlazione attiene esclusivamente al fatto storico contestato, nelle sue componenti oggettive, e non alla sua qualificazione giuridica (Cass., sez. un., 24 febbraio 1997 n. 1670) e nella specie la sezione disciplinare non ha ritenuto la responsabilità disciplinare dell'A____ sulla base di fatti oggettivi diversi, rispetto a quelli contestati nel capo di imputazione (e, in particolare, il ritardo nel deposito di numerosi provvedimenti giurisdizionali), si osserva che mentre nel procedimento al n. 46/03 R.G. è stata imputata all'attuale ricorrente la violazione unicamente de "il dovere di diligenza", solo nel capo di imputazione di cui al procedimento n. 4/04 R.G. è stato contestato, allo stesso di "avere gravemente mancato ai propri doversi di diligenza ed operosità". Tanto premesso la sezione disciplinare ha escluso la violazione del dovere di operosità solo con riguardo alla prima delle riferite incolpazioni, con la quale la violazione di detto dovere non risultava contestata, è evidente, già sotto tale profilo, la infondatezza della deduzione. 6.3. Anche a prescindere da quanto precede, peraltro, anche per ipotesi si aderisca all'assunto di parte ricorrente la deduzione è, comunque, inammissibile, per difetto di interesse. Come osservato sopra è stata inflitta all'odierno ricorrente, ritenuto responsabile, nei limiti di cui in motivazione, delle due incolpazioni ascrittegli, la sanzione dell'ammonimento. Contemporaneamente, non può tacersi, che sono stati disattesi (ora perché inammissibili, ora perché manifestamente infondati) sia il secondo che il terzo motivo, nonché il primo, per il profilo di cui sopra, del ricorso, con i quali si censurava la sentenza impugnata anche con riguardo alla seconda delle incolpazioni di cu si discute. Pacifico quanto precede è evidente che ove - superando i rilievi espressi sopra - si ritenga, per ipotesi, che i giudici disciplinari hanno violato - con riguardo alla prima delle incolpazioni (id est con riguardo a quella di cui in rubrica al n. 46/03 R.G.) - il principio della indispensabile correlazione tra il fatto contestato quale illecito e la decisione adottata, non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della decisione impugnata. Deve affermarsi, infatti, che in caso di ricorso per Cassazione avverso sentenza disciplinare irrogativa della sanzione dell'ammonimento a magistrato ritenuto responsabile di una pluralità di illeciti disciplinari non può avere ingresso la denunzia con la quale si contestino vizi della sentenza o del procedimento relativi a uno solo degli illeciti contestati. In particolare, atteso che qualsiasi illecito disciplinare giustifica, di per sè, quantomeno l'irrogazione della più lieve delle sanzioni (quale è, appunto, l'ammonimento), è palese che la sanzione disciplinare è destinata comunque a rimanere in piedi anche qualora la responsabilità del magistrato sussista per uno solo degli addebiti contestati (cfr., per una fattispecie sotto molti aspetti analoga alla presente, Cass., sez. un., 21 luglio 2001, n. 9971). 7. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi. Nessun provvedimento deve adottarsi, in ordine alle spese di lite, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. LA CORTE rigetta il ricorso; nulla sulle spese di lite. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 2 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004. |