Responsabilità del dentista
PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – ODONTOIATRI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – CONSUMAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE – APPLICABILITA’
Il principio processuale della consumazione dell’impugnazione -in base al quale la parte rimasta in tutto o in parte soccombente esercitando il potere di impugnazione consuma la facoltà di critica e di contestazione della decisione che la pregiudica e non può proporre in prosieguo altri motivi, o ripetere, specificare o precisare quelli già dedotti, sempre che si tratti di due impugnazioni della stessa specie e che al tempo della proposizione della seconda sia l’inammissibilità della precedente sia stata già dichiarata-, benché previsto dal codice di rito solo con riferimento all'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 395 ( art. 338 ) e alla declaratoria d'inammissibilità od improcedibilità dell'appello ( art. 358 ) o del ricorso per cassazione ( art. 387 ) ha carattere generale, e deve ritenersi conseguentemente applicabile ogniqualvolta il procedimento d'impugnazione non pervenga, quale ne sia il motivo, ad una decisione di merito. Pertanto, il suindicato principio trova applicazione anche in ipotesi di declaratoria di “irricevibilità”, prevista in particolare nell’ambito del procedimento speciale avanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di cui al D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 agli artt. 53 e 54, ult. co., per il caso di inosservanza dei termini e dei modi ivi prescritti per la proposizione dell’atto introduttivo del giudizio, e per il mancato rispetto del termine fissato per l’integrazione del contraddittorio.
Nell’enunziare tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la pronunzia di inammissibilità del ricorso per revocazione proposto da un odontoiatra avverso la delibera dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino irrogativa di sanzione disciplinare, adottata dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie per preclusione derivante da precente pronunzia di irricevibilità su identica domanda, emessa per inesistenza dell’atto in ragione dell’omessa notificazione di copia del ricorso anche alle autorità ( Prefetto e Procuratore della Repubblica ) indicate al citato art. 54 d.p.r. n. 221 del 1950.
Sentenza n. 13062 del 5 giugno 2007 |