Art. 479 Trasmissione del diritto di accettazione Se il chiamato all`eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d`accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l`eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato (521). La rinunzia all`eredità propria del trasmittente include rinunzia all`eredità che al medesimo è devoluta. Testo della Massima La facolta' di accettazione tacita dell'eredita' spetta anche agli eredi del chiamato all'eredita' il quale sia deceduto prima di averla accettata; infatti, ai sensi dell'art. 479 cod.civ., la delazione resta identica nel passaggio dal chiamato al suo erede e pertanto questi, oltre ad accettare l'eredita' cosi' come poteva accettarla il suo autore, puo' compiere, rispetto all'eredita', il cui diritto di accettare gli viene trasmesso, tutti gli atti spettanti al primo chiamato.
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Sul ricorso iscritto al n. 2511 /97 proposto da ____ DORINO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Barberini n. 95, presso lo studio dell'Avv. Francesco Esposito, difeso dall'Avv. Marcello Marciani come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE contro ____ ILSE, ____ ANNA MARIA, , PIERINA, ____ OSCAR e FRANCO LUIGINA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Antonio Vallisneri n. 11, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pacifici, difesi dall'Avv. G. Guido La Mattina come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI e contro ____ FRANCO. INTIMATO per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di ____ n. 32/96 del 10.0 1 / 24.01.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.2.1999 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentiti gli Avv.ti Marcello Marciani e Gioacchino La Mattina. Udito il P.M. in persona del Sost Proc. Gen.le Dott. Guido Raimondi che ha concluso per l'accoglimento del 4^ motivo per quanto di ragione, assorbiti il 5^, 6^, 7^ e 8^ motivo, rigetto degli altri motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 26.10.1989, ____ Ilse, ____ Anna Maria, ____ Pierina, ____ Oscar e Franco Luigina convenivano in giudizio davanti al Tribunale di ____ ____ Dorino, ____ Franco, ____ Secondo, ____ Cristina e Masoero Gianfranco, esponendo che in data 30.8.1964 era deceduto ____ Stefano lasciando, quale unico cespite ereditario, l'immobile sito in ____, via Archimede 47/11; che al de cuius erano succeduti i sei figli Pietro, Giovanni, Dorino, Secondo, Cristina e Teresa, ciascuno dei quali era divenuto proprietario di 1/6 dell'immobile; che essendo deceduto ____ Giovanni erano succeduti i figli Franco e Oscar, nonché la moglie Franco Luigina, quale usufruttuaria ex lege; che essendo poi deceduto ____ Pietro erano succedute le figlie Ilse a Anna Maria, nonché la moglie ____ Pierina, quale usufruttuaria ex lege; che essendo deceduta anche ____ Teresa era succeduto per rappresentazione il nipote Masoero Gianfranco, essendo premorto il figlio della stessa. Tanto premesso gli attori chiedevano la divisione dell'immobile, occupato in via esclusiva dal coerede ____ Dorino. Si costituiva soltanto il suddetto ____ Dorino, il quale contestava la domanda, assumendo di aver usucapito le quote degli attori. Al riguardo deduceva che dopo la morte del padre, ____ Stefano, avvenuta nel 1964, aveva posseduto l'appartamento in via esclusiva e uti dominus, pagando tutte le imposte, tasse e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed aveva acquistato le quote di comproprietà spettanti alle sorelle Cristina e Teresa (con rogito del 12.6.1972) e al fratello Secondo (con rogito del 17.1.1989). Proponeva pertanto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere declaratoria di avvenuta usucapione in suo favore delle quote già appartenenti ai fratelli Giovanni e Pietro, vantate dai loro successori. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dei convenuti contumaci ____ Secondo, ____ Cristina e Masoero Gianfranco; disponeva lo scioglimento della comunione avente ad oggetto l'appartamento in questione, respingeva la domanda riconvenzionale proposta da ____ Dorino e disponeva, con separata ordinanza, per l'ulteriore corso del processo divisorio, riservando al giudizio definitivo la pronuncia in tema di spese processuali. Impugnata da ____ Dorino, la decisione del Tribunale veniva confermata. con sentenza n. 32/96 del 10.01 / 24.01. 1996, dalla Corte d'appello di ____ che rigettava l'appello del ____, condannandolo a rimborsare le spese di lite agli appellati. Osservava la Corte d'appello che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata con riguardo alla posizione degli attori-appellati, era infondata perché l'erronea qualificazione del titolo successorio, cioè di agire per rappresentazione, non poteva avere alcuna incidenza sulla legittimazione a promuovere giudizio divisorio, trovando questo la sua fonte e giustificazione semplicemente nella titolarità del diritto di comproprietà sul bene comune: titolarità riconosciuta - almeno sul piano formale - dallo stesso convenuto appellante, il quale infatti ne aveva dedotto il successivo venir meno per effetto della prescrizione acquisitiva. Riteneva la Corte d'appello che vi era stata accettazione tacita dell'eredità di ____ Stefano da parte degli attori, come poteva desumersi dal comportamento complessivo degli stessi, che avevano presentato denuncia di successione, avevano effettuato le relative volture catastali, avevano almeno fino al 1966 pagate le relative cartelle esattoriali, anche se poi a partire da tale anno erano state pagate da ____ Dorino. Inoltre per valutare in un quadro unitario la volontà degli eredi era significativo il fatto che i coeredi ____ Teresa, ____ Cristina e ____ Secondo avevano venduto al fratello Dorino le loro quote rispettivamente nel 1972 e nel 1989, in quest'ultimo caso a ben 25 anni dall'apertura della successione, compiendo un atto di disposizione che implicava sicuramente accettazione tacita della eredità; per cui analoga valutazione doveva essere fatta per tutti. gli altri coeredi, cioè per gli attori che avevano iniziato il giudizio nel 1989. In merito alla domanda riconvenzionale proposta da ____ Dorino al fine di sentir dichiarare il suo diritto domenicale anche sulle quote degli attori in virtù di intervenuta usucapione, osservava la Corte d'appello che il ____ non aveva offerto la prova dell'animus rem sibi habendi , non bastando al riguardo la prova del c.d. corpus (occupazione dell'appartamento), o il soddisfacimento degli obblighi fiscali e delle spese manutentive, ovvero la singolare dichiarazione scritta del nipote coerede, ____ Franco, secondo il quale l'appartamento era di esclusiva proprietà dello zio ____ Dorino- Anzi dalle risultanze processuali emergevano dati contrari all'affermazione di un animus rem sibi habendi e, comunque, di un possesso utile, ex art. 1158 c.c., all'usucapione. La Corte d'appello riteneva poi inammissibile la prova testimoniale richiesta, perché in parte superflua e in parte irrilevante; e riteneva altresì che non era censurabile il mancato esame da parte del Tribunale della dichiarazione rilasciata da ____ Franco, dato che si trattava, all'evidenza, di atto ricognitivo di natura confessoria, inidoneo ad assumere valore di prova circa l'esistenza di diritti reali. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione ____ Dorino in base a otto motivi ai quali ____ Use, ____ Anna Maria, ____ Pierina, ____ Oscar e Franco Luigina -hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce i seguenti motivi. 1. Violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per nullità del procedimento, per violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e per varie violazioni di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 467 e 468 c.c. Secondo il ricorrente il fatto che gli attori abbiano proposto nell'atto di citazione domanda di divisione nella qualità di successori in rappresentazione dei rispettivi primi chiamati all'eredità ____ Pietro e ____ Giovanni non costituirebbe, come ritenuto dalla Corte d'appello, una erronea qualificazione del titolo successorio, ma una loro precisa affermazione di fatti costitutivi del diritto di successione che, non trovando corrispondenza effettiva nella situazione di fatto sussistente all'apertura della successione, avrebbe dovuto determinare la reiezione della domanda per non sussistenza della legittimazione ad agire. Vero è che il giudice può dare ai fatti dedotti in giudizio una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dalle parti, ma non può sostituirsi a queste nel potere di proporre le domande e di dedurre i fatti su cui intende fondarle. La Corte di merito, basando il proprio giudizio di erronea qualificazione del titolo dedotto in giudizio su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti in ricorso. sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione vietato dall'art. 112 c.p.c. Aggiunge il ricorrente che in realtà gli attori avevano proposto la domanda introduttiva del giudizio in qualità di eredi in rappresentazione dei propri rispettivi genitori nei confronti dell'eredità del nonno ____ Stefano, ma poiché secondo il disposto dell'art. 467 c.c. il diritto di rappresentazione sorge esclusivamente quando le persone chiamate alla successione non possono o non vogliono accettare l'eredità o il legato, ricomprendendosi in tali casi la premorienza, l'assenza, l'indegnità e la rinunzia, ipotesi che non ricorrevano nel caso specifico, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare gli attori non legittimati ad agire in giudizio in detta qualità. Nei confronti poi delle attrici Franco Luigina e Malafronte Pierina vi era ulteriore causa di esclusione della loro legittimazione attiva, dato che esse, essendo rispettivamente la moglie di ____ Pietro e di ____ Giovanni, non potevano vantare alcun diritto di rappresentazione che, in virtù del disposto dell'art. 468 c.c., opera solo esclusivamente a favore dei discendenti in linea diretta e non già a favore del coniuge del rappresentato. 1.1. Il motivo è infondato. Come rilevato dalla Corte d'appello, dall'esame dell'atto di citazione, consentito essendo stato dedotto un vizio in procedendo, risulta che gli attori, pur facendo riferimento alla cd. rappresentazione, indicarono il. diritto vantato nella duplice e successiva trasmissione "iure successionis" delle quote dell'immobile, prima da ____ Stefano a ____ Pietro e ____ Giovanni, poi da questi ai rispettivi credi. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha affermato che l'erronea qualificazione del titolo successorio, (cd. rappresentazione) non poteva avere incidenza alcuna sulla legittimazione a promuovere il giudizio divisorio, avendo gli attori chiaramente indicati i fatti costitutivi del loro diritto, precisando di agire quali proprietari e usufruttuari di quote di un immobile indiviso, ricevute "iure successionis" dai rispettivi danti causa (____ Pietro e ____ Giovanni), i quali, a loro volta, le avevano ricevute "iure successionis" dal loro genitore (____ Stefano). È giurisprudenza consolidata che il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere-dovere di interpretazione e qualificazione della domanda, al fine di individuarne l'effettiva portata, non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente richiesta (cfr. fra le tante: Cass. 14.3.1996 n. 2142; 29.9.1995 n. 10272; 23.3.1995 n. 3370). Pertanto se il giudice ricollega correttamente i fatti costitutivi portati a sua conoscenza dalla parte ad un determinato "titolo giuridico", sia pure diverso da quello indicato dalla parte, non incorre in alcun vizio di ultrapetizione. Al riguardo, la Corte d'appello, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non si è affatto sostituita alla parte nel potere di proporre le domande e di dedurre i fatti posti a fondamento delle stesse, ma, al contrario, sì è attenuta scrupolosamente ai fatti dedotti dalla parte, individuando correttamente nel "diritto di comproprietà" sul bene comune il titolo effettivo e sostanziale fatto valere con l'azione. Diritto di comproprietà che gli attori avevano espressamente affermato di aver ricevuto "mortis causa" da ____ Pietro e ____ Giovanni, eredi a loro volta, insieme agli altri figli, di ____ Stefano. Quanto poi alla posizione di Franco Luigina e Malafronte Pierina, usufruttuarie ex lege, essendo rispettivamente il coniuge superstite di ____ Pietro e di ____ Giovanni, è sufficiente osservare che esse hanno fatto valere tale loro qualifica, senza mai affermare, ne' nell'atto di citazione ne' in nessun altro atto successivo, di agire per rappresentazione dei loro mariti. 2. Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 276 c.p.c. per contraddittoria ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, per violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in. relazione all'art. 276 c.p.c. per nullità del procedimento. Secondo il ricorrente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di inesistenza della titolarità del diritto azionato in capo agli attori era pregiudiziale, per cui avrebbe dovuto essere esaminata prima del merito. Una volta accolta tale eccezione, la domanda riconvenzionale di ____ Dorino sarebbe risultata a sua volta improponibile nei confronti dagli attori, in quanto essi sarebbero stati carenti di legittimazione passiva. Donde la contraddittorietà del ragionamento della Corte d'appello, che ha ritenuto di poter decidere il merito della riconvenzionale prima dell'esame dell'eccezione pregiudiziale. 2.1 Il motivo è destituito di fondamento. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte d'appello ha rispettato la pregiudizialità, esaminando innanzitutto la proposta eccezione di carenza di legittimazione attiva, che ha respinto (come sopra spiegato) in base al contenuto degli atti processuali, senza anticipare alcuna decisione di merito, specie in ordine alla riconvenzionale. 3.Violazione dell'art. 360 n. 4 c p.c. per nullità del procedimento. Poiché all'eccezione di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità gli attori avevano replicato sostenendo che gli atti da essi posti in essere significavano accettazione espressa dell'eredità, sostiene il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe violato il disposto dell'art.112 c.p.c. allorché, dopo aver dato atto che "difettava la prova documentale di un'accettazione espressa", anziché accogliere l'eccezione di prescrizione, avrebbe svolto d'ufficio un'autonoma indagine per affermare che vi era stata accettazione tacita dell'eredità, mai sostenuta dagli attori. 3.1 Il motivo è infondato. Invero dall'esame degli atti difensivi degli attori-appellati risulta che essi, per contrastare l'eccezione di prescrizione (dedotta dal convenuto-appellante ____ Dorino) del diritto ad accettare l'eredità di ____ Stefano, quali eredi di ____ Pietro e ____ Giovanni, avevano fatto riferimento ad "una realtà del tutto incompatibile con la volontà, sia degli attori che dei loro danti causa, di non accettare l'eredità di Stefano ____", indicando una serie di atti e comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabili se non nella qualità di credi. Con tale difesa avevano, quindi, prospettato l'esistenza di atti e comportamenti rientranti nell'ambito di operatività dell'art. 476 c.c.. Onde correttamente la Corte d'appello, senza commettere alcuna ultrapetizione, ha esaminato tali elementi al fine di verificarne la idoneità a costituire indici di accettazione tacita dell'eredità. 4. Varie violazioni dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 459, 470, 475, 476, 479 c.., e contraddittoria motivazione su vari punti decisivi della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C.. Secondo il ricorrente le argomentazioni della Corte d'appello circa l'accettazione tacita dell'eredità da parte degli attori sarebbero basate su circostanze di fatto errate, contraddette sia dall'esame dei documenti cui esse fanno riferimento, sia dalle premesse delle deduzioni, che ne vizierebbero l'iter logico. Al riguardo il ricorrente deduce: a) la denuncia di successione di ____ Stefano fu presentata e sottoscritta solo da ____ Dorino e, come tale, in base al disposto dell'art. 476 c.c., non poteva costituire atto che presupponeva necessariamente la volontà di accettazione degli altri chiamati (in particolare di ____ Pietro e ____ Giovanni) che non l'avevano ne' presentata ne' sottoscritta. b) la denuncia di successione presentata da ____ Anna Maria fu sottoscritta soltanto da costei, per cui, in base all'art.476 c.c., non era un atto "compiuto" ne' da ____ Ilse, ne' da Malafronte Pierina e neppure nel loro interesse. E anche per ____ Anna Maria la denuncia di successione non poteva essere assunta quale elemento indiziario della sua tacita accettazione dell'eredità dell'appartamento in questione, in quanto non avendo ____ Pietro accettato l'eredità di ____ Stefano, detto bene non era entrato a far parte del patrimonio del medesimo, per cui, anche ritenendo che il di lui diritto di accettare fosse pervenuto ex art. 479 c.c. jure trasmissionis alla ____ Anna Maria costei, se voleva esercitarlo, doveva provvedere alla "specifica" accettazione dell'eredità di ____ Stefano. Mentre, come emerge dalla denuncia di successione, ____ Anna ha accettato semplicemente jure proprio l'eredità del suo diretto dante causa ____ Pietro, ma non anche quella del suo avo ____ Stefano. c) pure la denuncia di successione conseguente alla morte di ____ Giovanni fu presentata e sottoscritta soltanto da ____ Franco, e non da ____ Oscar, ne' da Franco Luigina. Anche per tale denuncia la Corte d'appello doveva ritenere che non era atto "compiuto" da ____ Oscar e Franco Luigina, per cui tale denuncia non poteva essere presa in esame, ai fini dell'art. 476 c.c., come elemento indiziario di una loro accettazione tacita dell'eredità. Inoltre neppure per ____ Franco la denuncia poteva essere assunta come elemento, indiziario della sua tacita accettazione dell'appartamento in questione, riguardando l'eredità di suo padre ____ Giovanni, ma non anche quella del suo avo ____ Stefano, per la quale occorreva una specifica accettazione- Sussisteva poi agli atti la dichiarazione del medesimo ____ Franco che, se esaminata dalla Corte d'appello, avrebbe dovuto portare ad escludere qualsiasi sua accettazione tacita. d) contraddittoriamente la Corte d'appello ha da un lato affermato che "non è contestato che le cartelle esattoriali sono state pagate dal ____ Dorino" e dall'altro che "non vi sono dati per escludere che almeno inizialmente gli altri successori abbiano contribuito a tali oneri" e) non sono stati prodotti in causa da nessuna delle parti documenti che comprovino la voltura catastale degli immobili in capo alle parti in causa, per cui erroneamente la Corte d'appello ha considerato tale circostanza ai fini della ricorrenza di un'accettazione tacita dell'eredità. f) ulteriore contraddizione è l'affermazione che non costituisce estrinsecazione della potestà domenicale il pagamento delle imposte sui fabbricati da parte del ____ Dorino che era nel possesso esclusivo dell'appartamento. g) illogico e contraddittorio è il ragionamento della Corte secondo il quale i coeredi ____ Teresa, ____ Cristina e ____ Secondo, avendo venduto al fratello ____ Dorino le loro quote rispettivamente nel 1972 e nel 1989, hanno compiuto in relazione a dette quote un atto di disposizione che implica senza dubbio tacita accettazione, per cui non si vede come non possa essere fatta analoga valutazione induttiva anche per gli altri coeredi, che hanno notificato l'atto introduttivo del giudizio nel 1989. Senza considerare che mentre nella compravendita il coerede acquirente, riconoscendo l'esistenza del diritto del venditore, rinuncia implicitamente ad eccepire l'eventuale prescrizione del diritto di accettazione, per l'atto di citazione, vi è sempre possibilità che controparte eccepisca, come nel caso, la prescrizione del diritto di accettazione. 4.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili. Va innanzitutto osservato che è ius receptum che la facoltà di accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 c.c., spetta anche agli credi del chiamato all'eredità il quale sia deceduto prima di averla accettata, in quanto, secondo l'art. 479 c.c., la delazione resta identica nel passaggio dal chiamato al suo erede, con la conseguenza che quest'ultimo oltre ad accettare l'eredità così come poteva accettarla il suo autore, può compiere, rispetto all'eredità, il cui diritto di accettare gli viene trasmesso, tutti gli atti spettanti al chiamato che prima della sua morte non abbia accettato l'eredità (Cass. 16.8.1993 n. 8737; 23.2.1985 n. 1628) Pertanto correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che il diritto di accettare l'eredità di ____ Stefano si era trasmesso agli credi di ____ Pietro e ____ Giovanni, dato che costoro chiamati all'eredità erano deceduti prima di esercitare tale diritto, sicché gli eredi avevano la qualità per un'accettazione tacita dell'eredità del de cuius, essendo al riguardo del tutto irrilevante che la denuncia di successione a suo tempo era stata presentata e sottoscritta dal solo, ____ Dorino, peraltro con la indicazione, quali credi diretti, anche dei suddetti ____ Pietro e ____ Giovanni. Va poi osservato che l'accettazione tacita dell'eredità, ex art. 476 c.c., la quale si ha quando ì], chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal complessivo, comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti (Cass. 16.4.1995 n. 5470), i quali risultino nel loro insieme incompatibili con la volontà di rinunciare, ovvero siano concludenti e significativi della volontà di accettare l'eredità e non altrimenti giustificabili. A tal fine la relativa indagine deve essere effettuata dal giudice di merito, caso per caso. in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie, tenendo conto di molteplici fattori, fra i quali quelli della natura e importanza, nonché della finalità dei singoli atti compiti dal chiamato, in connessione e consequenzialità fra loro. Pertanto l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sè stesso. Come nel caso specifico, avendo la Corte d'appello dedotto la ricorrenza di un'accettazione tacita dell'eredità di ____ Stefano da parte degli credi dei chiamati ____ Pietro e ____ Giovanni, dal comportamento complessivo di tali credi che oltre alle varie denuncie di successione avevano anche proceduto ad effettuare le volture catastali. Al riguardo la Corte d'appello, con ampia motivazione immune da vizi logici e giuridici, dopo aver premesso conformemente al costante indirizzo di questa Corte (ex plurimis: Cass. 12.1.1996 n. 178; 185.1995 n. 5463; 18.10.1988 n. 5688) che la denuncia di successione, essendo un atto di natura prevalentemente fiscale, è inidoneo di per sè a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità, ma che tuttavia può costituire rilevante elemento indiziario, liberamente valutabile dal giudice (Cass. 30.10.1992 n. 11831), ha ritenuto che vi era stata accettazione tacita dell'eredità, perché, oltre alle varie denuncie di successione, erano state effettuate anche le volture catastali. A conferma poi dell'esattezza della valutazione la Corte d'appello ha richiamato i rogiti Petraroli 12.6.1972 e 17.1.1989 (col primo dei quali ____ Dorino acquistava le quote delle sorelle ____ Teresa e Cristina, e col secondo la quota del fratello ____ Secondo) nonché l'atto introduttivo del giudizio (26.10,1989) per sottolineare, in un quadro unitario, la mancanza di qualsiasi volontà da parte di tutti gli eredi di rinunciare all'eredità. In tale contesto complessivo, unitario e globale, le varie censure del ricorrente non colgono nel segno e sono irrilevanti per quanto riguarda le denuncie di successione (sub a), b) e c)), in particolare quelle presentate dalla sola ____ Anna Maria e dal solo ____ Franco (e non anche dagli altri eredi di ____ Pietro e di ____ Giovanni), perché è stata la stessa Corte d'appello a non attribuire importanza decisiva a tali denuncie; sono parimenti irrilevanti per quanto riguarda il pagamento delle imposte (sub d) ed f)), perché relative a circostanze pacifiche;. e sono inammissibili sia per quanto riguarda le volture catastali (sub e)), perché apodittiche e in contrasto con quanto affermato dalla Corte d'appello che ha accertato che tali volture catastali erano state effettuate, sia per quanto riguarda i rogiti Petraroli 12.6.1972 e 17,1.1989 (sub g)), perché il riferimento a tali atti da parte della Corte d'appello è stato fatto solo per confermare il proprio convincimento già basato su altre e decisive circostanze (volture catastali) circa la ricorrenza di un'accettazione tacita dell'eredità e non rinuncia alla stessa. 5. Varie violazioni dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa ed insufficiente- motivazione su di un punto decisivo della controversia e varie violazioni dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1140, 1141, 1158 e 714 c.c. Il ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione delle quote degli avversari. Al riguardo deduce che: I) La Corte d'appello non avrebbe esaminato il terzo motivo dell'appello con il quale si sosteneva che ____ Dorino, legittimo proprietario e possessore di 4/6 dell'immobile, aveva usucapito i restanti 2/6 dell'appartamento da lui esclusivamente occupato da oltre 25 anni e senza possibilità alcuna per i coeredi di usarlo. È pacifico che un coerede può usucapire la quota di uno o più coeredi; ma, avendo gli attori sostenuto che il possesso esclusivo di ____ Dorino era avvenuto per mera tolleranza, avrebbero dovuto dimostrare tale circostanza per escludere l'animus domini di esso ____ Dorino. II) La Corte d'appello avrebbe ritenuto l'inesistenza di un animus domini nel possesso di ____ Dorino sulle quote dei fratelli ____ Pietro e Giovanni, senza considerare che il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa senza necessità di interversio possessionis, ma attraverso l'estensione del suo possesso esclusivo tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. Al riguardo la Corte d'appello avrebbe travisato le risultanze istruttorie, dato che era emerso inequivocabilmente che il ____ Dorino, dopo la morte del padre, aveva esercitato il possesso pieno, esclusivo e continuativo dell'appartamento per oltre 25 anni e senza possibilità di alcun godimento da parte degli attori residenti a Torino. Tale situazione di fatto dimostrerebbe l'estensione del possesso di ____ Dorino alle quote degli attori e costituirebbe la prova della volontà di possedere uti dominus e non uti condominus, dato che ____ Dorino aveva provveduto, per 25 anni, al pagamento delle imposte ordinarie e straordinarie e sostenute tutte le spese per acqua, luce e gas. Inoltre il possesso esclusivo uti dominus dell'appartamento da parte di ____ Dorino risulterebbe chiaramente dalla dichiarazione del coerede ____ Franco. III) La Corte d'appello, con argomentazioni contrarie alla logica, alle risultanze processuali e alla giurisprudenza, avrebbe escluso Vanì mus domini di ____ Dorino, senza considerare: a) che l'acquisto in date diverse (1972/1989) di quote di coeredi non è indice di assenza dell'animus rem sibi habendi, perché colui che esercita il possesso su di un immobile può acquistare dal proprietario senza che ciò faccia presupporre che il possesso che esercitava prima dell'acquisto non fosse tale; ne' l'animus domini poteva essere escluso dal fatto che ____ Dorino aveva chiesto di farsi donare o acquistare le quote degli attori, essendo tale circostanza contestata e non provata; b) che erroneamente sarebbe stato fatto riferimento al singolare e triplice atteggiamento psicologico di ____ Dorino, dato che il coerede può acquistare per usucapione una o più quote dei coeredi allorquando abbia posseduto con animo domini l'intero compendio, senza possibilità di godimento da parte di altri; c) che gli atti notarili di acquisto dalle sorelle ____ Teresa e Cristina e dal fratello ____ Secondo non contengono alcuna ammissione che faccia riferimento o faccia dubitare del perdurante possesso esclusivo dell'appartamento in capo a ____ Dorino dalla morte del padre. 5.1. Il motivo è infondato. È giurisprudenza di questa Corte che il coerede, il quale dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso (artt. .1102, 1164 e 1411 c. c.) attraverso l'estensione, del possesso medesimo in termini di esclusività; ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (Cass. 20.6.1996 n. 5687; 12. 2. 1993 n. 1783). Peraltro tale inequivoca volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario, provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione, sussistendo al riguardo la presunzione juris tantum che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi. Conformemente a tali principi la Corte d'appello (che ha esaminato il terzo motivo dell'appello, per cui la censura sub I) risulta all'evidenza destituita di fondamento) ha spiegato, con motivazione logica e giuridicamente corretta, perché la riproposta domanda riconvenzionale di ____ Dorino, diretta a veder riconosciuto il diritto domenicale sulle quote degli attori in virtù di intervenuta usucapione, era infondata e andava rigettata, giacché egli non aveva dimostrato l'animus rem sibi habendi in relazione a tali quote, e cioè il possesso animo domini, essendo al riguardo irrilevante sia il fatto che aveva occupato l'intero appartamento e provveduto alle spese fiscali e di manutenzione, da ricollegare alla sua qualità di coerede, sia la dichiarazione di ____ Franco, del tutto inidonea a dimostrare un possesso uti dominus e non più uti condominus. Anzi, aggiungeva la Corte d'appello, dall'esame delle risultanze processuali emergevano dati in senso contrario a far ritenere l'esistenza di una inequivoca volontà di ____ Dorino di possedere animo domini l'intero immobile. In particolare: a) l'acquisto, in date diverse (1972 e 1989), delle quote di alcuni coeredi era chiaro indice di assenza dell'animus rem sibi habendi in relazione all'intero appartamento, con riguardo alle quote spettanti agli altri coeredi; b) il singolare atteggiamento psicologico del ____ Dorino riguardo alla sua relazione con l'appartamento che avrebbe assunto una triplice connotazione: 1) possesso iure proprietatis per la quota di 1/6 spettantegli per successione diretta; 2) mera detenzione per la quota di 3/6 acquistata rispettivamente dalle sorelle Teresa e Cristina (1972) e dal fratello Secondo (1989), 3) possesso uti domini con un animus rem, sibi habendi per le restanti quote; c) le ammissioni negli atti di acquisto (implicita nel rogito del 1972, esplicita nel rogito del 1989) di essere solo comproprietario di quota dell'immobile; d) le denuncie di successione sopra menzionate. Con la censura (per quanto riguarda i restanti profili sub II) e sub III) della doglianza) il ricorrente tende da un lato a desumere l'inequivoca volontà di possedere animo domini da dati irrilevanti, quali la relazione con l'immobile (corpus) ovvero il soddisfacimento degli obblighi fiscali e il pagamento delle spese di manutenzione, e dall'altro tende a prospettare, peraltro sulla base di considerazioni soggettive e sotto l'apparente prospettazione di vizio di motivazione e violazione di legge, una diversa considerazione degli elementi di causa, dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali come la scelta degli elementi ritenuti idonei alla formazione del proprio convincimento, sono affidati al giudice di merito e costituiscono accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto, come nella specie, da adeguata motivazione, scevra da vizi logici e giuridici, onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta. 6. Varie violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per omessa e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia e per contraddittoria motivazione ex ari 360 n. 5 c.p.c. e per falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n4 c.p.c. Il ricorrente si duole dell'omessa ammissione della prova testimoniale, con la quale si voleva dimostrare fra l'altro (con i capitoli sub 4) e 5) che vi era stata occupazione esclusiva dell'appartamento da parte di ____ Dorino e della sua famiglia , e che tale occupazione era durata per oltre 25 anni, a partire dalla morte del padre ____ Stefano avventa nel 1964, senza alcuna opposizione da parte degli altri coeredi e ciò per ragioni morali avendo assistito per lunghi anni il padre infermo, provvedendo anche alle relative spese. Dal che si sarebbe dovuto dedurre che il suo possesso era uti dominus. Sostiene poi il ricorrente che la Corte d'appello, nel considerare il rapporto tra ____ Dorino e gli altri coeredi come di mandato, avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. giacché gli attori avevano affermato che il possesso esclusivo di ____ Dorino era a titolo di tolleranza, deducendo pertanto una situazione diversa da quella del mandato. Inoltre la Corte d'appello, nell'affermare che per le spese fiscali e di manutenzione vi era stata una sorta di compensazione con l'indennità di occupazione, non avrebbe considerato che tale eccezione di compensazione non era stata mai proposta e non poteva essere rilevata d'ufficio. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha giustificato l'omessa ammissione della prova testimoniale osservando che era in parte superflua, in quanto diretta a dimostrare circostanze pacifiche, quali Ì occupazione continuativa dell'appartamento e il pagamento di tutte le spese da parte di ____ Dorino, e in parte irrilevante in quanto tesa a dimostrare il comportamento uti dominus di ____ Dorino nei confronti dei condomini del fabbricato ma non nei confronti dei coeredi. Inutilmente il ricorrente cerca di far discendere un possesso animo domini nei confronti dei coeredi dall'occupazione dell'immobile e dal pagamento delle tasse e spese di manutenzione, dato che tali circostanze, in base alle considerazioni sopra svolte, risultano inidonee alla scopo, non essendo oltretutto l'occupazione esclusiva incompatibile con il compossesso ed eventuali ragioni morali con la tolleranza, e dato che il richiamo da parte della Corte d'appello alle figure del mandato e della compensazione è stato effettuato a conferma della inidoneità delle suddette dedotte circostanze. 7. Violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia e ulteriore violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per omessa o comunque contraddittoria ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.. Il ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia esaminato la dichiarazione di ____ Franco, che aveva affermato che ____ Dorino era possessore esclusivo con il consenso di tutti i coeredi, dalla quale avrebbe dovuto dedurre da un lato il possesso uti dominus di ____ Dorino e dall'altro la derelizione o comunque la rinuncia da parte di ____ Franco della sua quota di proprietà sull'appartamento. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha esaminato la dichiarazione di ____ Franco ed ha escluso che la stessa potesse valere come prova di un possesso uti dominus e quindi valevole per l'acquisto di quota di proprietà, allorché ha osservato che si trattava di atto unilaterale ricognitivo di natura confessoria suscettibile di provare fatti sfavorevoli al dichiarante limitatamente ai casi previsti dalla legge, ma non di comprovare l'esistenza di diritti reali. Quanto poi alla prospettata rinuncia trattasi di questione nuova, come tale inammissibile, perché mai prima dedotta e sottoposta all'esame dei giudici di merito, che al riguardo nessuna indagine hanno potuto svolgere. 8. L'ottavo motivo - con il quale il ricorrente, premesso di aver pagato la somma di L. 8.889.871 in esecuzione dell'impugnata sentenza, chiede che, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, le controparti siano condannate alla restituzione di tale somma, con gli interessi, oltre che al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello e di cassazione - è superato dall'omessa ricorrenza dell'ipotesi (accoglimento del ricorso) alla quale è stato subordinato. In conclusione il. ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive L. 785.450, oltre L. 3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 4 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999
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