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Determinazione della porzione disponibile

Art. 556 Determinazione della porzione disponibile


Per determinare l`ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 e sull`asse così formato si calcola la quota ii cui il defunto poteva disporre (c.c.537 e seguenti, 737; disp. di att. al c.c. 135-2).

Sentenza della  Cassazione

sul ricorso proposto da:
____ ADELE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIAVE 52, presso lo studio dell'avvocato RENATO CARCIONE, che la difende unitamente all'avvocato FERDINANDO MAZZARELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
____ MARIA GABRIELLA VED. ____, ____ MARIA DANIELA, ____ NICOLE quali eredi di ____ GIOVANNI;
- intimate -
e sul 2 ricorso n 06848/95 proposto da ____ MARIA GABRIELLA VED. ____, ____ NICOLE, ____ MARIA DANIELA, elettivamente domiciliate in ROMA L.TEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato MUSSARI FRANCESCO SAVERIO, che le difende unitamente all'avvocato FERDINANDO MIRABELLA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
____ ADELE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 373/94 della Corte d'appello di ____, depositata il 21/03/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/97 dal relatore Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato MUSSARI F.S. difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MELE F. che ha concluso per l'accoglimento del primo e terzo motivo, e rigetto del secondo, del ricorso principale; rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) - Adele ____, con ricorso del 26 giugno 1985, chiese al Presidente del Tribunale di Termini Imerese il sequestro giudiziario di tutti i beni caduti nella successione del padre, Nicolò ____, deceduto il 16 gennaio 1985: premesso che il genitore, con testamento olografo del 22 giugno 1977, aveva lasciato tutto il suo patrimonio al di lei fratello, Giovanni ____, istituito erede universale, ed aveva assegnato ad essa ricorrente un legato in sostituzione di legittima, fra l'altro, asserito, parzialmente nullo siccome avente ad oggetto un mobile già in precedenza donatole -, cui ella aveva rinunciato con nota comunicata all'erede sunnominato il 23 maggio 1985, fece presente essere resa necessaria l'adozione della sollecitata misura cautelare dal comportamento del fratello che non le consentiva nessun controllo sulla consistenza e sulla gestione del compendio ereditario.
Autorizzato, con decreto e con ordinanza, rispettivamente, del 26 giugno e del 23 luglio 1985, il sequestro in argomento, dopo la relativa esecuzione, Adele ____, con atti dell'8 luglio e del 9 settembre 1985, citò Giovanni ____ dinanzi al tribunale dianzi indicato, instando per la relativa convalida e, nella ribadita dichiarazione di rinuncia al cennato legato sostitutivo della legittima, per l'attribuzione di un terzo dell'eredità paterna, previa riunione alla massa dei beni oggetto di donazioni indirette fatte dal de cuius al convenuto, e cioè della "nuda proprietà di due appartamenti, siti al n. 8 della via A. Diaz di Termini Imerese, ceduta con atto... del 6 novembre 1963", dell'"usufrutto sugli stessi appartamenti di cui alla rinuncia... del 10 novembre 1972", dell'"usufrutto su un fondo rustico in sette spezzoni sito in Termini Imerese e Trabia... al quale il de cuius aveva rinunciato con atto del 22 dicembre 1972", del "fondo sito in Lascari... trasferito con cessione simulatamente onerosa dell'8 ottobre 1963", del "fondo sito in Termini Imerese, contrada Cortevecchia, acquistato dal convenuto con atto del 28 marzo 1951". Giovanni ____, costituitosi in entrambi i processi come sopra ex adverso istituiti, resistette le pretese e, dopo aver dedotto essere, comunque, tenuta la controparte ad imputare alla rivendicata quota di legittima un fondo in contrada "Balla - Lavanche - Cantiere" donatole dal padre, e dopo essersi dichiarato disposto, in subordine, a reintegrare l'attrice nella porzione di eredità a lei spettante, chiese il ristoro dei danni cagionatigli dal subito sequestro; sostenne, altresì, essere l'avversa domanda inammissibile per averla la istante proposta nella pur compiuta accettazione del legato sostitutivo della legittima attribuitole dal de cuius, non aver integrato donazioni in suo favore le rinunzie unilaterali ai diritti di usufrutto operate dal padre e, nell'ipotesi di ritenuta riducibilità di tali rinunzie alla nozione di atti di liberalità, doversi considerare donazione anche la rinuncia all'eredità della moglie fatta, a suo tempo, dal padre a vantaggio, anche, della controparte.
2) - Il tribunale, nella disposta riunione dei due procedimenti, con sentenza, non definitiva, del 20 maggio 1986, nella riscontrata ammissibilità della domanda di Adele ____ intesa al conseguimento della legittimità, convalidò i contestati sequestri. Sul gravame immediato di Giovanni ____, la Corte d'appello di ____, con sentenza del 13 febbraio 1990, da un lato, rigettò la domanda di convalida del sequestro eseguito sugli immobili ereditari, dall'altro, confermò nel resto la decisione del primo giudice.
Sui ricorsi, rispettivamente, principale di Adele ____ e incidentale di Giovanni ____, questa Corte Suprema, con arresto n. 9729 del 27 novembre 1993, disattesa la seconda impugnazione, in accoglimento della prima, cassò con rinvio la pronuncia del giudice dell'appello sanzionante la mancata convalida del sequestro cennato. 3) - Nel frattempo, il processo di primo grado, a seguito-di provvedimento di fissazione di udienza adottato dal giudice istruttore a mente dell'art. 289 cod. proc. civ., proseguì, e, all'esito dell'istruzione, dopo che l'attrice ebbe ottenuto ed eseguito un ulteriore sequestro giudiziario su un fondo sito in Lascari, il tribunale, con sentenza del 30 luglio 1988, anche questa non definitiva, per un verso, statuì essere costituita "la massa ereditaria sulla quale doveva essere calcolata la quota di riserva spettante a ____ Adele, oltre che dai beni relitti da Nicolò ____, da quelli da costui donati ai due figli", e cioè dal prezzo di acquisto da parte di Giovanni ____ del fondo in contrada Cortevecchia", dal "prezzo di acquisto, con atto del 15 gennaio 1954 a favore di Adele ____ del fondo in contrada Lavanche e Piano di Cozzo", dal "valore dell'usufrutto sul fondo in contrada Bragone e Ginestra e sugli appartamenti di via A. Diaz", dal fondo sito in Lascari contrada Cutura", per un altro rigettò l'istanza di convalida del sequestro come sopra autorizzato in corso di causa. Sui gravami, rispettivamente principale di Giovanni ____ ed incidentale di Adele ____, la Corte d'appello di ____, con sentenza del 21 marzo 1994, in parziale riforma della decisione di primo grado da ultimo citata, sotto ogni altro aspetto confermata, dichiarò essere da "computare in sede di riunione fittizia (ai fini della determinazione della massa ereditaria in contestazione) il prezzo di acquisto del fondo in contrada Cortevecchia di Termini Imerese di cui all'atto 28 marzo 1951, il fondo in contrada Lavanche e Piano di Cozzo di Termini Imerese di cui all'atto 15 gennaio, 1954, il fondo sito in contrada Cutura di Lascari".
Adele ____ ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d'appello in questione, non notificata.
Maria Gabriella ____, Nicole e Maria Daniela ____, eredi di Giovanni ____, deceduto nelle more, resistono al ricorso, loro notificato il 24 aprile 1995, con controricorso del 22 maggio 1995, contestualmente proponendo ricorso incidentale sorretto da cinque motivi.
Tutte e due le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - I ricorsi, separatamente proposti contro la stessa sentenza, a mente dell'art. 335 cod. proc. civ., devono essere riuniti. 2) - I primi quattro motivi del ricorso incidentale devono essere delibati con precedenza sui mezzi del ricorso principale, rispetto ai quali si configurano come logicamente prioritari. 3) - Adele ____, figlia di Nicolò ____ e, in quanto tale, successibile dello stesso in veste di erede riservataria, essendo stata onorata dal padre, deceduto il 16 gennaio 1985, di un legato sostitutivo della legittima, agendo à sensi dell'art. 551 cod. civ., ha introdotto una domanda con la quale, sul presupposto di una intervenuta rinuncia al legato considerato, ha chiesto nei confronti del fratello, Giovanni ____, testamentariamente designato dal genitore suo unico successore universale, l'attribuzione della quota di legittima dell'eredità paterna: come mezzo al fine, ha proposto, altresì, istanze intese, à termini degli artt. 556 e ss. cod. civ., ad ottenere l'accertamento della consistenza dell'asse caduto nella successione revocata in controversia e la riunione fittizia ai beni risultati appartenenti al "de cuius" al momento del decesso dei cespiti dal medesimo donati, anche per il tramite di traslazioni denunciate simulatamente onerose o di forme di liberalità indirette, alla controparte sunnominata.
Il Tribunale di Termini Imerese, pronunciando, con l'altrove ricordata sentenza di primo grado in data 30 luglio 1988, sulle pretese considerate, ha determinato nei termini illustrati in narrativa la consistenza dell'asse sul quale operare il calcolo della porzione di riserva spettante alla legittimaria istante. Giovanni ____ ha interposto appello avverso la decisione in argomento, censurando, sotto vari profili, le relative statuizioni, e, quindi, con una deduzione ulteriore rispetto a quelle costituenti l'oggetto dei motivi articolati, à sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., per suffragare il prodotto gravame, e prospettata per la prima volta con le conclusioni precisate a mente dell'art. 352 del codice di rito, ha sostenuto dover essere disattese in radice le domande "ex adverso" coltivate, per non aver la controparte titolo a reclamare la legittima, non avendo rinunciato al legato sostitutivo di questa attribuitole per testamento dal genitore, ed avendo, anzi, la stessa tenuto un comportamento inequivocabilmente rivelatore della volontà di conservare il lascito in discorso.
La Corte d'appello di ____, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato immeritevole di ingresso l'assunto considerato, per una serie di concorrenti, reciprocamente autonomi ordini di ragioni, in definitiva, evidenziando: a) - essere stata la come sopra sollevata questione della ammissibilità della domanda azionata da Adele ____ ex art. 551 cod. civ. già risolta in senso positivo dalla propria precedente sentenza del 22 dicembre 1989, richiamata in narrativa, passata in giudicato nella statuizione resa sul punto; b) - risultare, comunque, implicitamente ma inequivocamente presupposta l'ammissibilità della pretesa in argomento nella impugnata sentenza di primo grado in data 30 luglio 1988, ed essersi l'appellante astenuto dal sollevare contestazioni al riguardo con i mezzi di gravame capitolati a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., con ciò precludendosi la possibilità di prospettare ulteriori doglianze sul tema; c) - essere, in ogni caso, provata l'intervenuta rinuncia dell'appellata al ricevuto legato sostitutivo, e non sussistere, perciò, ostacoli di sorta all'accoglimento della di lei istanza diretta a rivendicare la legittima.
Maria Gabriella ____, Nicole, e Maria Daniela ____, eredi di Giovanni ____, deceduto nelle more, con il primo mezzo del loro ricorso, accampano che, così statuendo sull'esaminato aspetto della vertenza, la corte distrettuale sarebbe incorsa in "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 551, 564, 648, 1803 e ss cod. civ., (nonché in) insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio in relazione all'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.": più specificamente, ed in buona sostanza, assumono, da un lato, doversi escludere, in contrasto con quanto ritenuto dal giudice del merito, essere intervenuto in ordine all'ammissibilità dell'avversa pretesa un qualche giudicato correlabile a statuizioni di cui alla surrichiamata sentenza d'appello del 22 dicembre 1989, asserita resa in un processo estinto ex art. 393 cod. proc. civ., per essere stato rilevato in detta decisione che "la questione riguardante l'accettazione del legato esulava dal petitum, del giudizio" con essa definito; dall'altro, essere prospettabile in secondo grado la problematica attinente all'intervenuta accettazione del legato sostitutivo da parte dell'attuale ricorrente principale anche con deduzioni aggiuntive rispetto a quelle integranti i motivi articolati nell'atto di appello diretto a contestare la ripetuta sentenza di primo grado del Tribunale di Termini Imerese del 30 luglio 1988, avuto riguardo anche al dato che in tale atto era stato manifestato l'intento di "insistere nelle domande eccezioni e difese tutte del giudizio di primo grado", allegate richiamate "quali specifici mezzi di impugnazione"; dall'altro ancora, avere la corte territoriale incongruamente ed eterodossamente ravvisato non riscontrabile l'accettazione del legato sostitutivo da parte di Adele ____.
La censura non merita di trovare accoglimento.
La come sopra illustrata ricostruzione della "ratio decidendi" della pronuncia qui contestata documenta che la motivazione di questa si rivela strutturata in tre distinti ordini di argomentazioni, concettualmente autonomi l'uno dall'altro, e ciascuno, di per sè, astrattamente sufficiente a sorreggere il relativo "dictum". Così stando le cose, la delibazione della doglianza in argomento va condotta avendo riguardo al principio per il quale, quando venga impugnata una sentenza sorretta da una motivazione basata su più ragioni, ciascuna di per sè idonea a sorreggerne il "dictum", perché il gravame possa essere ravvisato accoglibile, è necessario, non solo che tutte le ragioni cennate formino oggetto di specifica e rituale censura ma anche, che il gravame stesso risulti fondato nella sua interezza, perché altrimenti esso resterebbe inidoneo al conseguimento dell'obiettivo che è proprio di ogni impugnazione, e cioè non potrebbe produrre la rimozione del provvedimento contestato; ed infatti, la reiezione delle critiche mosse anche ad una soltanto delle, plurime, ragioni della decisione basta a comportare che questa deve essere tenuta ferma sulla base della parte di motivazione riscontrata non utilmente criticata, ed a privare di ogni valenza gli altri motivi di censura, rendendoli inammissibili per difetto di interesse all'impugnazione (cfr., "in terminis", Cass. Sez. I civ., sent. n. 2301 dell'1.III.1995). Sulla scorta di tale premessa metodologica, nel caso di cui trattasi, giova porre in risalto che è sicuramente destituita di pregio la critica mossa dalle ricorrenti incidentali a quel profilo della motivazione della sentenza impugnata in base al quale è stata ritenuta l'inammissibilità delle doglianze intese ad ottenere declaratoria di una, asserita, inaccoglibilità della contestata azione ex art. 551 cod. civ. da correlarsi alla dedotta accettazione del legato sostitutivo da parte della riservataria istante in ragione della mancata prospettazione delle doglianze medesime con i motivi articolati nella citazione istitutiva del giudizio di appello e della relativa formulazione solo nel corso di detto giudizio, con le conclusioni, definitive, prese à sensi dell'art. 352 del codice di rito.
Al riguardo, basta osservare che l'art. 342 del codice di procedura prevede la devoluzione al giudice di secondo grado delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame, oltre che di quelle rilevabili d'ufficio che delle stesse costituiscono l'antecedente logico e in ordine alle quali non sia intervenuta pronuncia in prime cure, posto che alla stregua di detti motivi si determina l'ambito del giudizio d'appello, con conseguente cristallizzazione del "thema decidendum" su cui il giudice di questo è chiamato, ed è tenuto, a pronunciare (cfr. in merito, Cass. Sez. II civ., sent. n. 377 del 13.1.1995, id., sent. n. 1141 dell'1.II.1995, id. Sez. I civ., sent. n. 6066 del 30.V.1995, id. Sez. Lav., sent. n. 10958 del 21.X.1995, id., Sez. II civ., sent. n. 11193 del 27.X.1995, id. Sez. I civ., sent. n. 12911 del 18.XII.1995).
Nella fattispecie, è dato pacifico, e documentato, che con i motivi specificamente articolati nella citazione introduttiva dell'appello prodotto avverso la ripetuta sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 30 luglio 1988 Giovanni ____ si astenne dal sollevare questioni in ordine ad una, pretesa, inaccoglibilità delle avverse domande, e segnatamente di quella principale ex art. 551 cod. civ., derivanti dal fatto, asserito, che la controparte, riservataria rivendicante la quota di legittima, avesse accettato, o non rifiutato, il legato sostitutivo di questa testamentariamente attribuitole dal suo autore: tanto, alla stregua del principio enunciato, è sufficiente a legittimare la pronuncia del giudice del gravame sanzionante l'estraneità della problematica in discorso al "thema decidendum" devoluto alla sua cognizione.
In merito, è necessario puntualizzare soltanto che, per quanto qui interessa, è da tenere per assolutamente irrilevante la circostanza che nella citazione anzidetta l'appellante abbia fatto un indifferenziato richiamo a tutte le difese svolte nel precedente stadio del giudizio, dichiarando di volerle ribadire come mezzi di gravame: non integra, di fatti, valido motivo di appello il generico richiamo alle difese articolate in prime cure (cfr., "in terminis";
Cass. SS.UU. civ., sent. n. 2303 del 25.II.1992).
La così riscontrata attitudine della considerata parte della motivazione posta a supporto della statuizione della sentenza impugnata investita dal qui delibato mezzo di ricorso a resistere alle censure con questo mossele, tenuto conto della già evidenziata relativa idoneità a costituire da sola la base della pronuncia contestata, e della surrichiamata premessa metodologica, rende superfluo l'esame delle ulteriori critiche articolate con riferimento agli altri profili della motivazione, dovendo, per quanto detto, tali critiche essere tenute per inammissibili siccome non sorrette da un interesse giuridicamente rilevante. 4) - Il Tribunale di Termini Imerese, con la ripetuta sentenza del 30 luglio 1988, ha reso una decisione non definitiva del giudizio istituito dinanzi a sè, pronunciando su alcuni profili soltanto della vertenza devoluta alla sua cognizione.
Giovanni ____, con i motivi articolati a sostegno dell'appello immediatamente proposto avverso la sentenza considerata, ha censurato, da diversi punti di vista, le varie statuizioni risultanti dalla sentenza medesima, e, in un secondo momento, all'esito della fase istruttoria del secondo stadio del giudizio, con le conclusioni prese à termini dell'art. 352 cod. proc. civ., ha prospettato che il tribunale, nella carenza di una richiesta delle parti in tal senso, non avrebbe potuto decidere su alcune soltanto delle contrastanti domande.
La Corte d'appello di ____, con la sentenza qui impugnata, ha disatteso l'assunto di cui trattasi rilevando dover essere ravvisato lo stesso, per un verso, tardivo e, quindi, inammissibile, in quanto inteso a denunciare una, presunta, nullità della decisione di primo grado non dedotta, a suo tempo, con i motivi di gravame, e, per un altro, infondato, sussistendo la facoltà discrezionale del giudice del merito, esercitabile indipendentemente dalle richieste delle parti, di rendere una pronuncia non definitiva nella riscontrata ricorrenza delle condizioni per decidere solo su alcune delle questioni sottopostegli e di riservare al prosieguo la decisione sui restanti capi di domanda.
Maria Gabriella ____, Nicole e Maria Daniela ____, con il secondo mezzo del ricorso incidentale, deducono che nella pronuncia in siffatti sensi resa dalla corte distrettuale sarebbero ravvisabili "violazione e falsa applicazione degli artt. 457, 554 e 2697 cod. civ. e 277 e 279 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio in relazione alla disposizione di cui all'art. 360 n. 3 - 4 - 5 c.p.c.": nella realtà, accampano che erroneamente la corte anzidetta avrebbe ritenuto corretta la decisione del tribunale, giudice di primo grado, di far luogo alla pronuncia di una sentenza non definitiva, non richiesta dalle parti, e segnatamente da Adele ____, attrice originaria, e che sempre erroneamente la corte stessa avrebbe dichiarato l'inammissibilità delle doglianze sollevate al riguardo in secondo grado dall'autore di esse ricorrenti per essere state le doglianze medesime formulate, non nella citazione istitutiva del giudizio di appello ma, con deduzioni articolate nel corso di tale giudizio, omettendo di considerare, da un lato, che non potrebbe "ipotizzarsi la formazione di un giudicato per acquiescenza su una statuizione che presuppone invece accertamenti ancora da compiere", e, dall'altro, che nella fattispecie si appaleserebbero violati "i principi che attribuiscono al Collegio, in contrasto al principio generale della unicità della decisione..., la facoltà di decidere alcune delle questioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 279 c.p.c.".
La censura, al pari di quella esaminata nel paragrafo precedente, non merita ingresso.
È da premettere che anche la statuizione investita dalla doglianza in esame, come quella di cui sub 3), si rivela ancorata ad una pluralità - duplicità - di distinte "rationes decidendi", autonome l'una dall'altra, e ciascuna, di per sè sola, sufficiente a sorreggere la decisione: la corte distrettuale, infatti, ha sancito la reiezione della denuncia con la quale Giovanni ____ aveva dedotto essere stata irrituale la pronuncia da parte del primo giudice di una sentenza non definitiva, evidenziandone, da un lato, l'inammissibilità, correlata alla tardività della prospettazione, e, dall'altro, l'infondatezza nel merito.
Anche per quanto qui interessa, pertanto, l'accoglibilità del gravame, con il quale risultano censurati entrambi i cennati profili della motivazione della declaratoria contestata, deve intendersi subordinata al riscontro della relativa totale fondatezza, bastando l'accertamento dell'inanità delle critiche mosse ad una delle due ripetute distinte parti della motivazione a determinare il mantenimento della decisione impugnata, e a rendere, quindi, insuscettibili di produrre effetti le rimanenti censure. Ciò posto, è da dire che si appalesano senz'altro infondate le critiche rivolte alla declaratoria del giudice d'appello sanzionante l'inammissibilità della doglianza come sopra prospettata in secondo grado dall'autore delle attuali ricorrenti incidentali. Ed invero, qualunque vizio della sentenza, quando, come nella fattispecie, non trascenda nella c.d. inesistenza giuridica, a mente dell'art. 161, comma 1, cod. proc. civ., può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dell'appello o del ricorso per cassazione cui la sentenza stessa sia soggetta.
La, assunta, irritualità della sentenza di primo grado, da correlarsi, secondo quanto sostenuto, a suo tempo, da Giovanni ____, e in atto dalle ricorrenti incidentali, per poter rilevare, avrebbe dovuto, quindi, essere denunciata con i motivi dell'appello contro di essa prodotto dal sunnominato ____: non essendo ciò avvenuto, avuto riguardo agli effetti delimitativi dei confini del "thema decidendum" in secondo grado che è propria dei mezzi di gravame di cui all'art. 342 cod. proc. civ., la successiva prospettazione di doglianze sul tema, giusta quanto esattamente ritenuto dalla corte territoriale, era, ed è, preclusa. L'accertata correttezza della statuizione della sentenza impugnata sanzionante l'inammissibilità dell'assunto di cui trattasi, alla stregua dei principi di diritto già richiamati sub 3), rende superflua la verifica dell'ortodossia della, logicamente subordinata, declaratoria che di tale assunto ha affermato l'infondatezza.
5) - La Corte d'appello di ____, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibili, siccome proposte per la prima volta in secondo grado, in ravvisata violazione dell'art. 345, comma 1, cod. proc. civ., alcune domande con le quali Giovanni ____ ha chiesto convogliarsi nella riunione fittizia della massa da formare ai fini del calcolo della quota di riserva dell'asse ereditario da attribuire all'attuale ricorrente Principale, insieme ad alcuni debiti, i beni stati oggetto dell'eredità della moglie di Nicolò ____, cui questi aveva rinunciato in favore, anche, della controparte, altri beni a costei donati, nonché il valore del godimento dell'alloggio dal "de cuius" assegnato in vita ad Adele ____, ed ancora il valore dei miglioramenti dal "de cuius" medesimo apportati ad un fondo "Lavanche" alla predetta dal padre donato.
Maria Gabriella ____, Nicole e Maria Daniela ____, con il terzo mezzo del loro ricorso, deducono che, nei precisati sensi statuendo sulle considerate istanze del loro autore, asserite integranti eccezioni, la corte distrettuale sarebbe incorsa in "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., nullità del procedimento ed omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.", in definitiva, accampando avere Giovanni ____, in quanto convenuto, titolo a indicare anche in appello "donazioni e passività di cui deve tenersi conto al solo fine di accertare l'ammissibilità stessa della (avversa) domanda".
La doglianza non è fondata.
Premesso che l'elemento distintivo fra le domande riconvenzionali, che ricadono nel divieto dei "nova" in sede di gravame sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., e le eccezioni riconvenzionali, sempre proponibili per la prima volta nel giudizio di appello (almeno alla stregua del testo del codice di rito stato in vigore antecedentemente alla novellazione di cui alla l. 26.XI.1990 n. 353), consiste in ciò che mentre con queste ultime vengono avanzate istanze che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro obiettivo che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore ragioni idonee a paralizzarlo, con le prime, invece, il convenuto, traendo spunto ed occasione dalla domanda azionata nei suoi confronti, chiede una statuizione a sè favorevole che gli attribuisca con efficacia di giudicato beni e diritti determinati in contrapposizione a quelli "ex adverso" richiesti (cfr., "ex multis", Cass. Sez. I civ., sent. n. 956 del 26.1.1995), giova osservare che, nella fattispecie, a fronte della domanda di Adele ____ intesa a far accertare la riducibilità nella massa da ritenersi ricaduta nell'eredità contesa di beni oggetto di atti di liberalità "inter vivos" posti in esser dal "de cuius" in favore di Giovanni ____, costui ha chiesto accertarsi essere riconducibili nella massa cennata anche gli oggetti di donazioni, assunte, fatte dal predetto "de cuius" alla controparte, così instando per conseguire una declaratoria relativa a situazioni diverse da quelle avversariamente dedotte in discussione e ben suscettibili di attribuirgli, con efficacia di giudicato, posizioni giuridiche subiettive esorbitanti dall'ambito oggettivo della controversia risultante dalla pretesa attorea, così proponendo istanze da avere per senz'altro inquadrabili nella nozione, non di eccezione ma, di domanda.
Nella riscontrata riconducibilità delle istanze in argomento al concetto di domanda, stante la incontestata relativa proposizione solo in secondo grado, la declaratoria della relativa inammissibilità resa dal giudice del merito va ritenuta assolutamente corretta e conforme al dettato del dianzi richiamato art. 345, comma 1, del codice di procedura.
6) - La Corte d'appello di ____, con la sentenza impugnata, in accoglimento di domande in tal senso coltivate da Adele ____, ha ritenuto, e dichiarato, aver integrato donazioni dissimulate alcune traslazioni di beni a titolo, simulatamente, oneroso intercorse, a suo tempo, fra Nicolò (alienante) e Giovanni ____ (acquirente). Maria Gabriella ____, Nicole e Maria Daniela ____, con il quarto motivo del ricorso incidentale, sostengono evidenziarsi nella statuizione adottata dalla corte distrettuale sul considerato profilo della vertenza "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 564 e 1414 e ss cod. civ., omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.", in definitiva, lamentando aver detta corte pronunciato sull'avversa domanda di simulazione in argomento, accogliendola, senza prima verificare la sussistenza delle condizioni suscettibili di legittimare l'attuale ricorrente principale, asseritamente astenutasi dall'accettare l'eredità contesa con beneficio d'inventario, a dare la dimostrazione della dedotta simulazione anche per il tramite di prova per testimoni o di presunzioni.
La doglianza è inammissibile.
Ed infatti, per quanto è dato desumere dal testo della sentenza impugnata e da quello della narrativa delle vicende della causa contenuta nel ricorso, e, per il principio della c.d. autosufficienza di tale atto, nell'inesperibilità di indagini integrative al riguardo sull'incarto processuale (non direttamente visionabile da questa Corte Suprema ai fini della delibazione della deduzione di cui trattasi, implicante denuncia di errore, non di attività ma, di giudizio), le problematiche afferenti alla mancanza di una accettazione dell'eredità in discorso con beneficio di inventario da parte di Adele ____ (quale che possa essere la relativa astratta rilevanza) ed ai limiti della prova della simulazione nel caso in esame, problematiche implicanti la necessità di accertamenti di fatto, non hanno costituito oggetto del dibattito processuale svoltosi in sede di merito, e risultano prospettate per la prima volta nella presente fase di legittimità.
La delibata censura, pertanto, va tenuta per immeritevole di ingresso in base al postulato, pacifico, per il quale deve ritenersi preclusa al ricorrente la possibilità di sollevare con i motivi del ricorso per cassazione questioni implicanti anche risvolti di fatto non revocate in discussione nei pregressi stati del processo. 7) - Il Tribunale di Termini Imerese, con la più volte ricordata sentenza di primo grado del 30 luglio 1988, sul rilievo che Nicolò ____, a suo tempo, aveva fornito ad Adele ____ il denaro utilizzato da costei per l'acquisto, realizzato il 15 gennaio 1954, della nuda proprietà di un fondo, ha statuito dover la predetta conferire alla massa di cui all'art. 556 cod. civ. l'importo del prezzo pagato per conseguire l'acquisizione patrimoniale considerata; evidenziando, di poi, che il sunnominato de cuius" aveva fornito a Giovanni ____ somme di danaro dallo stesso impiegate per l'acquisto di alcuni fondi, ha sancito anche l'obbligo dell'autore delle attuali ricorrenti incidentali di conferire alla massa cennata il prezzo degli immobili così comprati. Mentre Adele ____ non ha prodotto impugnazione avverso le statuizioni del primo giudice al considerato riguardo, Giovanni ____, con il gravame interposto avverso la sentenza surrichiamata, ha chiesto statuirsi esser la controparte tenuta a conferire alla massa ereditaria, non già il denaro ricevuto dal padre per acquistare il fondo cennato ma, tale immobile, questo avendo costituito l'oggetto della donazione sostanzialmente ricevuta dal "de cuius".
La Corte d'appello di ____, con la sentenza qui impugnata, in accoglimento del gravame in questione, e nel solco di Cass. SS.UU. civ., sent. n. 9282 del 5.VIII.1992, per la quale "nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, ed integra, quindi, donazione indiretta del bene, e non del denaro, con la conseguenza che, in caso di collazione, il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile, e non il denaro impiegato per il suo acquisto", ha statuito essere tenuta Adele ____ a convogliare nella ripetuta massa di cui al più volte citato art. 556 cod. civ. il fondo come sopra comprato con il denaro fornitole dal padre; ha puntualizzato, quindi, non poter essere riformata, siccome non impugnata dalla parte interessata, e, perciò, divenuta irretrattabile, la declaratoria con la quale il primo giudice, in relazione alle acquisizioni immobiliari operate dall'appellante con peculio fornitogli dal "de cuius", aveva sanzionato l'obbligo dell'appellante medesimo di conferire il denaro ricevuto, e non i beni acquistati.
Adele ____, con il secondo mezzo del ricorso principale, assume che, così pronunciando, la corte distrettuale sarebbe incorsa in "violazione e falsa applicazione dell'art. 809 c.c. e dei principi in tema di liberalità indirette, nonché dell'art. 737 c.c. e 336 c.p.c.", oltre che in "omessa e in ogni caso insufficiente motivazione su punto decisivo", per non aver considerato, da un lato, che "uno, e uno soltanto, deve essere il criterio di stima degli elementi componenti la stessa massa ereditaria", e che, pertanto, l'obbligo di conferimento posto a carico della controparte in relazione alle acquisizioni patrimoniali realizzate con denaro fornitole da "de cuius" avrebbe dovuto essere determinato sulla base degli stessi principi applicati nei suoi confronti per acquisizioni analoghe, e, dall'altro, che la statuizione della sentenza di primo grado concernente l'obbligo di conferimento dell'appellante avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere ravvisata travolta, a mente dell'art. 336 del codice di rito, dalla sanzionata riforma dell'omologo capo di decisione riguardante la determinazione dell'obbligo di conferimento gravante su essa ricorrente.
Il mezzo, da esaminarsi con precedenza sul primo per ragioni di priorità logica, è infondato.
Quando una sentenza contenga una pluralità di statuizioni la proposizione di gravame può giovare soltanto alla parte che abbia esercitato il diritto di impugnazione per sollecitare la rimozione di quelle a sè sfavorevoli, mentre le altre, se non censurate con gravame incidentale, restano coperte dall'intervenuto giudicato. La disposizione dell'art. 336, comma 1, cod. proc. civ., per la quale la riforma, o la cassazione, parziale di una sentenza ha effetto anche sulle parti della sentenza stessa dipendenti dalla parte riformata, o cassata, postula un rapporto di conseguenzialità logica fra parti direttamente rimosse dalla pronuncia del giudice superiore e parti che da tale pronuncia restano derivatamente travolte: un siffatto rapporto di dipendenza conseguenziale non è ravvisabile fra la statuizione riformata in accoglimento dell'appello proposto da Giovanni ____ e la declaratoria, a sè sfavorevole e però non impugnata, che la ricorrente principale assume dover restare travolta dall'intervenuta riforma di detta statuizione; correttamente, pertanto, il giudice del merito ha riscontrato divenuta irretrattabile tale ultima declaratoria. 8) - Adele ____, fra le altre, ha introdotto una domanda intesa a far dichiarare riducibili nella massa ereditaria di cui all'art. 556 cod. civ. in contestazione i benefici conseguiti da Giovanni ____ per effetto di rinunzie del "de cuius" all'usufrutto spettantegli su determinati beni a lui appartenenti a titolo dominicale. La Corte d'appello di ____, con la sentenza impugnata, ha sanzionato la reiezione della pretesa in questione, rilevando che "in materia dì riunione fittizia, per il richiamo dell'art. 556 C.C. si applica il criterio costantemente seguito in materia di stima di beni in sede di collazione secondo cui le donazioni devono valutarsi sul valore di esse al tempo dell'apertura della successione...: in ossequio a tale principio l'usufrutto a favore dell'ereditando e da questo donato all'erede non si computa nella riunione fittizia" perché, estinguendosi il diritto donato al momento dell'apertura della successione, il relativo valore in quel momento "è uguale a zero".
Adele ____, con il terzo motivo del ricorso principale, deduce essere inficiata la considerata statuizione della sentenza della corte distrettuale da "violazione e falsa applicazione dell'art. 737 e dell'art. 981 c.c." e da "omessa e in ogni caso insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo", per non aver detta corte avvertito che "la donazione indiretta da ricomprendere fittiziamente nell'asse era quella fatta, in vita, dal defunto a favore del figlio nudo proprietario, consistente (essa rinuncia) nell'anticipata riunione di nuda proprietà e usufrutto che, anziché avvenire con la morte dell'usufruttuario, grazie alla rinuncia gratuita e abdicativa, avveniva prima con il corredo di vantaggi patrimoniali che chiunque è in grado di apprezzare". La censura, da esaminarsi essa pure, sempre per ragioni di priorità logica, con precedenza sulla doglianza di cui al primo motivo, è fondata.
La rinuncia all'usufrutto, se ispirata da "animus donandi", è ben suscettibile di integrare una donazione indiretta a favore del nudo proprietario dei beni gravati dal diritto reale parziario rinunciato, perché, comportando una estinzione anticipativa di tale diritto, si risolve nel conseguimento da parte di detto "dominus" dei vantaggi patrimoniali inerenti all'acquisizione del godimento immediato del bene, che gli sarebbe stato sottratto se l'usufrutto fosse durato fino alla sua naturale scadenza: il controvalore di tali vantaggi, pertanto, è senz'altro passibile di convogliamento nella massa ereditaria di cui all'art. 556 cod. civ. In accoglimento del considerato mezzo di gravame, quindi, la pronuncia resa sul tema della corte distrettuale deve essere cassata.
9) - Adele ____, nel corso del processo di primo grado, ha chiesto, ottenuto ed eseguito il sequestro giudiziario di un fondo sito in Lascari, contrada "Cutura".
La Corte d'appello di ____, con la sentenza qui impugnata, confermando la decisione resa sul punto in prime cure dal Tribunale di Termini Imerese, ha sanzionato la reiezione dell'istanza della sequestrante anzidetta intesa ad ottenere la convalida della misura assicurativa in argomento.
Adele ____, con il primo mezzo del suo ricorso principale, censura la pronuncia della corte territoriale sul tema, denunciandola inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 670 c.p.c." e da "omessa e in ogni caso insufficiente motivazione su punto decisivo".
Il mezzo non merita ingresso.
A mente dell'art. 4, comma 5, l. 6.XII.1994 nn. 673, recante conversione del d.l. 7.X.1994 n 571, l'istanza di sequestro di cui trattasi, pur se introdotta in un giudizio istituito antecedentemente alla vigenza dei citati Provvedimenti legislativi, e però ancora pendente al momento della intervenuta operatività di questi, deve intendersi assoggettata alla disciplina della c.d. procedura cautelare uniforme di cui agli artt. da 669/bis a 669/quaterdecies cod. proc. civ. (art. 74 l. 26.XI.1990 n. 353). Tale disciplina, per una giurisprudenza ormai consolidata, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso in esame, esclude la ricorribilità in cassazione dei provvedimenti concessivi o reiettivi delle domande di misure cautelari, fra i quali devono essere ritenute comprese, pur se adottate nel contesto di una sentenza, le declaratorie di reiezione delle istanze di convalida di sequestri. Il delibato motivo, pertanto, va dichiarato inammissibile perché inteso a censurare una statuizione non passibile di ricorso per cassazione.
10) - Giovanni ____ ha introdotto, e coltivato, una domanda intesa ad ottenere il ristoro di danni, asseriti, causatigli dalla condotta Processuale di Adele ____ e dalle misure cautelari da costei fatte eseguire sui beni compresi nell'asse ereditario in contestazione.
La Corte d'appello di ____, con la sentenza impugnata, ha sanzionato la reiezione dell'istanza risarcitoria considerata, osservando che "manca del tutto la prova che l'appellante ne abbia subiti (di danni) e che difetta financo l'indicazione di specifici pregiudizi conseguenti alla misura cautelare".
Maria Gabriella ____, Nicole e Maria Daniela ____, con il quinto, ed ultimo, motivo del loro ricorso incidentale, lamentano evidenziarsi nella sentenza impugnata "violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e 92 e 96 c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.", in definitiva, accampando che il giudice del merito avrebbe potuto, e dovuto, ritenere dimostrati i danni denunciati dal loro autore sulla scorta di dati desumibili da materiale fotografica e da deduzioni contenute in una memoria da detto loro autore depositata il 7, o l'8, ottobre 1987, nonché far luogo alla relativa liquidazione previo espletamento di consulenza e acquisizione di documentazione inerente alla custodia dei beni sequestrati, allegata, reperibile presso il Tribunale di termini Imerese. Il motivo non può essere atteso.
Premesso che la declaratoria di rigetto della domanda risarcitoria di cui trattasi si rivela fondata su una affermazione della insussistenza della prova, e, addirittura, della specifica deduzione, dei danni di cui si pretende il ristoro che integra la risultante di un accertamento di fatto da avere per sindacabile in sede di legittimità solo con riferimento alla congruenza e alla adeguatezza della motivazione che lo sorregge, giova osservare che la parte che, con i mezzi del ricorso per cassazione, prospetti un vizio della motivazione della sentenza impugnata da correlare a mancata, insufficiente o contraddittoria valutazione di componenti del materiale probatorio acquisito o di sue istanze istruttorie, ai fini dell'utile proposizione della censura, ha l'onere di indicare specificamente nel ricorso l'oggetto delle emergenze o delle deduzioni, assunte, non correttamente considerate, perché solo con tale indicazione, può dar modo a questa Corte Suprema - cui, in relazione a censure del genere di quella in discorso non è consentito l'esame diretto dell'incarto processuale - di verificare la rilevanza e la decisività della doglianza.
Nella fattispecie, le ricorrenti incidentali non hanno precisato nel ricorso quale sia stato l'oggetto della prova e delle deduzioni, allegate, mal valutate, o ignorate, dal giudice del merito, e tanto basta a rendere la loro delibata censura non accoglibile. Nell'inesistenza della prova dell'"an" dei danni in contestazione, d'altronde, restano prive di ragion d'essere le lamentele circa il mancato espletamento di attività istruttoria diretta all'accertamento della relativa consistenza.
11) - Conclusivamente, il ricorso principale deve essere accolto limitatamente al terzo motivo e rigettato per il resto, il ricorso incidentale va completamente disatteso, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'accoglimento, e la causa, per un rinnovato esame sul profilo investito dal mezzo di gravame accolto, deve essere rinviata dinanzi ad altro giudice del merito, designato in una sezione della Corte d'appello di ____ diversa da quella che ha reso la pronuncia cassata, il quale, avendo riguardo a quello che sarà l'esito finale complessivo del processo, provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale, che per il resto rigetta, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase di legittimità, dinanzi ad una sezione della Corte d'appello di ____ diversa da quella che ha reso la pronuncia cassata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte Suprema di cassazione il 6 giugno 1997.

 
 
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