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Incapacità nel testamento

 

 Incapacità nel testamento 

Art. 591

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare:

l) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente (c.c.414);

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi d`incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L`azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie

 

Sentenza della Cassazione

sul ricorso proposto da:
___ BRUNO, ___ ANTONIO, ___ SALVATORE, ___ PIETRO, ___ MARIA RITA, ___ ROSALIA DECIMINA, ___ MARIA ANTONIETTA Vedova ___ MICHELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato IAI IVANO, difesi dall'avvocato GIOVANNI BONINU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
___ ANTONIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE B BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO ARISTEI, difeso dall'avvocato GIAN LUIGI MASTIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 270/01 della Corte d'Appello di ___ sezione distaccata di SASSARI, depositata il 11/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/03/05 dal Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 1995 Bruno ___, Antonio ___, Michele ___, Protina ___, Salvatore ___, Pietro ___, Maria Rita ___ e Rosalia Decimina ___ convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Nuoro Antonio Giuseppe ___ per sentire annullare il testamento pubblico ricevuto dal notaio il 13 luglio 1995 per incapacità di intendere e di volere del testatore Novarino ___.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza del 27 giugno 2000 il tribunale rigettava la domanda. Con sentenza del 25 settembre 2001 la Corte di appello di ___ sez. distaccata di Sassari rigettava l'impugnazione proposta da Maria Antonietta ___, quale erede di Michele ___ nelle more deceduto, e dagli altri attori. I giudici di appello, nell'escludere che la patologia di cui era risultato affetto il testatore, ne avesse comportato l'incapacità di intendere e volere al momento della redazione del testamento, ritenevano corretto l'accertamento al riguardo compiuto dal tribunale che - contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti - non si era fondato sulle impressioni dei sanitari dell'Ospedale di Ozieri, in cui era stato ricoverato il ___, ma si era basato sulle annotazioni della cartella clinica, da cui era risultata la capacità del testatore;
le patologie di cui Novarino ___ era affetto erano esistenti già al momento del ricovero e non erano dunque intervenute in epoca successiva alle dimissioni dal nosocomio;
correttamente il tribunale non aveva ammesso la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dagli attori.
Avverso tale decisione propongono ricorso per Cassazione Bruno ___, Antonio ___, Maria Antonietta ___, quale erede di Michele ___, Protina ___, Salvatore ___, Pietro ___, Maria Rita ___ e Rosalia Decimina ___ sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso Antonio Giuseppe ___. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 591 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 2697 cod. civ., deducono che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto della diagnosi del reparto di Neurologia dell'Ospedale di Ozieri circa la totale incapacità di intendere e di volere del testatore, diagnosi fra l'altro mai contestata da controparte;
la cartella clinica, che è un documento redatto nell'adempimento di un dovere giuridico da persona esercente un servizio di pubblica necessità, costituisce con i suoi accertamenti valida fonte di prova e dimostrava la permanente incapacità di intendere e di volere del testatore;
la sentenza non aveva tenuto conto della natura della patologia in evoluzione continua, non considerando che la malattia accertata consentiva soltanto brevi e sempre più limitati momenti di lucidità, mentre il testamento era stato redatto soltanto un mese prima del decesso del de cuius; pertanto, avendo gli attori fornito la prova dell'infermità permanente del testatore, sarebbe stato onere del convenuto dimostrare che la redazione dell'atto di ultima volontà era avvenuto durante un intervallo di lucidità. Il motivo va disatteso.
La sentenza impugnata ha escluso, alla stregua delle risultanze istruttorie, che la patologia da cui era risultato affetto il testatore ne comportasse l'incapacità naturale richiesta dall'art. 591 cod. civ. per l'annullamento del testamento, correttamente ritenendo che al riguardo è necessaria non una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi; pertanto costituisce onere probatorio posto a carico di chi quello stato di incapacità assume di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere(Casa. 15480/2001), mentre - quando risulti lo stato di incapacità permanente del testatore - è onere incombente su chi faccia valere il testamento dimostrare che la redazione sia avvenuta in un intervallo di lucidità.
Con motivazione immune da vizi logici e giuridici la Corte ha chiarito che al momento delle dimissioni dall'Ospedale di Ozieri - Novarino ___, pur essendo affetto dalla patologia ("ischemia cerebrale a focolaio e diabete insulino dipendente") insorta sin dal ricovero nel nosocomio, presentava"un sensorio integro, era vigile ed orientato nel tempo, nello spazio e nelle persone";
pertanto ha escluso che gli attori avessero assolto l'onere di fornire la prova dell'esistenza dell'incapacità naturale richiesta dall'art. 591 cod. civ., correttamente disattendendo di conseguenza l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, che evidentemente non può avere carattere esplorativo. Le doglianze sollevate dai ricorrenti, pur facendo riferimento a violazione di legge e a vizi di motivazione, sostanzialmente sono dirette ad ottenere un riesame del merito, censurando l'apprezzamento di fatto del materiale probatorio compiuto dal giudice di appello. Orbene la valutazione delle prove e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia sono rimesse alla valutazione del giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta di attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoria piuttosto che a un altro (Cass. 16034/2002). Il vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrato il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia o un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione e non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte (Cass. 2222/2003). L'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma soltanto quello di controllare, sotto il profilo logico e formale, la correttezza dell'esame e della valutazioni compiuti nella sentenza impugnata. Il ricorso va pertanto rigettatele spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti risultati soccombenti.
P.Q.M.
La Corte, Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in via tra loro solidale al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 1.600 di cui euro 100 per esborsi ed euro 1.500 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2005

 
 
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