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Pubblicazione testamento olografo

Art. 620 Pubblicazione del testamento olografo


Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione (Cod. Proc. Civ. 749).
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l`estratto dell`atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l`apertura degli atti di ultima volontà dell`assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione .Per giustificati motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) di chiunque vi ha interesse, il pretore può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l`autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale

 

Sentenza della Cassazione


sul ricorso proposto da:
___ ___ FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA CERULO, che la difende unitamente all'avvocato PIETRO LANZA DI SCALEA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
___ ___ FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso lo studio dell'avvocato PAOLO FICOZZA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
___ ENRICHETTA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3305/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 11/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Pietro LANZA DI SCALEA, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Gianluca FUSCO, con delega dell'Avvocato PICOZZA Paolo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Maria Luisa (detta Mimise) Dotti ___, con testamento olografo redatto il 20.8.56, nominava suo erede universale il proprio marito Renato ___ e detto documento, deceduta la disponente il 5.10.86, veniva pubblicato il 24.10.86 per atto notar Riccardi D'Adamo di Ardea (rep. n. 9235, racc. n. 1691).
Il 9 ed il 19.12.88 Francesca ___ ___ notificava a Fabio ___ ___ ed Enrichetta ___ atto di citazione innanzi al tribunale di Roma con il quale, assumendo esserle stata legata dalla Maria Luisa Dotti ___ una spilla con grande topazio di Fabergè per codicillo testamentario del 23.2.86, contenente una serie di disposizioni a titolo particolare in favore di persone care, chiedeva che il primo, quale figlio adottivo ed erede del Renato ___, e la seconda, quale attuale detentrice materiale, venissero condannati a consegnarle il gioiello.
Costituendosi, Fabio ___ ___ chiedeva respingersi l'avversa domanda evidenziando come il bene fosse stato donato dai coniugi ___ alla ___ prima della morte della Maria Luisa, ciò che aveva comportato l'implicita revoca della disposizione in favore della ___ ___, e come, inoltre, la disposizione stessa risultasse cancellata nel codicillo.
La ___ non si costituiva.
L'adito tribunale, con sentenza 18.1.95, rigettava la domanda sulla considerazione, tra l'altro, che il codicillo non risultava sottoscritto e che, comunque, la attrice non ne aveva prodotto l'originale, sì che agli atti risultavano due copie della disposizione testamentaria in discussione, una delle quali con evidenti cancellature ed interpolazioni, le cui divergenze ostavano all'accertamento dell'autenticità dell'una o dell'altra per prova testimoniale.
Avverso tale decisione la ___ ___ proponeva gravame cui resisteva il ___ ___.
Decidendone con sentenza 11.11.99, la corte d'appello di Roma lo respingeva sulla considerazione che il codicillo in questione non era stato pubblicato a norma dell'art. 620 CC e non costituiva, pertanto, come rilevabile anche d'ufficio, titolo legittimante alla proposizione dell'azione intesa ad ottenere l'esecuzione delle disposizioni in esso contenute; che, comunque, il documento contenente detto preteso codicillo, per il suo tenore letterale e logico, era da considerare non un testamento, contenente disposizioni d'ultima volontà impositive d'oneri a carico dell'erede suscettibili in quanto tali d'esser fatti valere in via giudiziaria, ma l'espressione all'erede del proprio gradimento perché questi, a sua discrezione, volesse autonomamente disporre di taluni beni in favore delle persone indicate, quindi un suggerimento e non una manifestazione di volontà direttamente dispositiva idonea a costituire diritti per 1 nominati ed obblighi per l'erede. Detta sentenza veniva impugnata dalla ___ di Carpinelle con ricorso per Cassazione basato su quattro motivi.
Resisteva il ___ ___ con controricorso.
Entrambe le parti depositavano memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denunzia, ex art. 360 n. 5 CPC: con il primo motivo, "insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia, rilevato d'ufficio in ordine alla legittimazione ad causam della appellante, conseguente alla mancata pubblicazione del testamento dedotto in lite"; con il secondo motivo, ancora "insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia sulla mancata sottoscrizione e sulla interpretazione della lettera codicillo 23.2.86 con conseguente declaratoria d'inapplicabilità dell'art. 590 CC"; con il terzo ed il quarto motivo, "omessa motivazione sul punto decisivo relativo alle prove testimoniali dedotte dall'appellante ed insufficiente ed illogica motivazione sul rigetto dell'istanza d'ammissione d'interrogatorio formale di Enrichetta ___ dedotto dall'appellante".
La prima delle riferite censure, che attiene a questione cui la corte di merito ha correttamente attribuito priorità logica di trattazione ed assorbente rilievo, non merita accoglimento.
È opinione del tutto prevalente in dottrina ed in giurisprudenza che la pubblicazione, sebbene costituisca circostanza esterna al testamento olografo - in quanto questo, ove redatto in conformità al modello normativamente previsto e poi mantenuto sino alla morte del testatore, a seguito di tale evento, per il quale si apre la successione, diviene ipso iure efficace - e non possa esserne, pertanto, configurata come requisito di validità o d'efficacia, si ponga non di meno, per l'espresso disposto dell'art. 620/5^ CC, come atto preparatorio necessario ai fini della sua coattiva esecuzione e, quindi, come condizione di essa.
Ond'è che, quando consti dell'esistenza del testamento olografo, ma chi lo invoca si trovi nell'impossibilità di produrlo onde dar luogo alla sua pubblicazione - per essere il documento andato distrutto o smarrito, o per altra circostanza equivalente costitutiva di caso fortuito o di forza maggiore - la rispondenza di esso ai requisiti di forma voluti dalla legge ed il suo contenuto possono essere accertati in via giudiziale e tale accertamento viene a sostituirsi alla formalità della pubblicazione legittimando, quindi, la realizzazione coattiva delle pretese su di esso fondate (Cass. 17.7.74 n. 2145, 6.3.56 n. 645).
È esatta, dunque, la conclusione cui è pervenuta la corte territoriale laddove ha ritenuto inammissibile l'azione della sedicente legataria - intesa ad ottenere, nei confronti dell'erede, la condanna alla consegna del bene assuntivamente oggetto d'una disposizione in favore d'essa deducente - in quanto promossa esclusivamente sulla base d'una scheda testamentaria per la quale non s'era previamente provveduto alla necessaria pubblicazione. Nè rilevava, in relazione ai termini nei quali il giudizio era stato promosso, che alla pubblicazione non si fosse potuto provvedere in quanto del preteso testamento olografo non era disponibile l'originale ma solo una fotocopia.
Come si è sopra evidenziato, l'impossibilita della pubblicazione non impedisce a chi ne abbia interesse di promuovere un'azione intesa a far valere disposizioni testamentarie assuntivamente contenute in un testamento olografo, ma detta azione deve, anzi tutto, contenere una domanda d'accertamento dell'esistenza e della persistenza del dedotto testamento, con le invocate disposizioni, al momento della morte del de cuius.
Potendo, infatti, il testamento olografo, come si desume dall'art. 684 CC, essere revocato dal testatore anche mediante distruzione, lacerazione o cancellazione, il solo fatto del suo mancato rinvenimento, ossia della sua irreperibilità in originale, basta a legittimare la presunzione, posta dalla richiamata norma, che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, occorre provare o che la scheda testamentaria, ovviamente quella originale, esistesse ancora al momento dell'apertura della successione e che, quindi, la sua irreperibilità non possa farsi risalire in alcun modo al testatore, oppure che quest'ultimo, benché supposto autore materiale della distruzione, non fosse stato animato da volontà di revoca (Cass. 22.11.95 n. 12098, 13.10.75 n. 3286, 10.5.67 n. 952). Nella specie, l'odierna ricorrente, facendo valere l'invocata disposizione, quale risultante dalla copia fotostatica d'un preteso testamento olografo, non ha mai chiesto espressamente, con specifica domanda, che fossero accertate la sussistenza e la persistenza della volontà della testatrice, quale dalla detta copia risultante, alla data della morte della testatrice stessa.
Nè domanda siffatta può ritenersi proposta per implicito, pur ammessa l'idoneità di siffatta modalità di introduzione d'un thema decidendum, in ragione della richiesta prova testimoniale, dacché questa risulta intesa non all'accertamento della detta essenziale circostanza, bensì - come desumibile dai capitoli di prova riportati in ricorso e come, d'altronde, ivi dichiarato dalla medesima interessata, che fa riferimento "alla dimostrazione del fatto che il testo della disposizione riguardante l'odierna ricorrente era, in effetti, come dettato dalla sig.ra Dotti ___, quello riportato nella scheda pubblicata in appendice al libro 'La morte del Maestro' e non anche quello riportato nella copia prodotta dal convenuto- appellato Dr. Fabio ___ ___, ove risultano cancellate le parole relative al gioiello Fabergè per cui è causa" - all'accertamento d'una diversa circostanza, rilevante solo ove già fosse stato accertato che la testatrice, pur dovendosi presumere ex lege la revoca dell'una come dell'altra versione del testamento in mancanza d'entrambi gli originali, non avesse inteso, tuttavia, revocare le disposizioni d'ultima volontà manifestate nell'uno, o nell'altro, od anche in entrambi.
Non senza considerare come proprio il positivo esperimento della prova contraria alla presunzione d'avvenuta revoca della disposizione testamentaria, implicita nell'irreperibilità dell'originale, costituisse il necessario presupposto per l'ammissibilità e la rilevanza, sulla premessa dell'incolpevole indisponibilità dell'originale stesso da parte dell'odierna ricorrente, della richiesta prova testimoniale e per interpello, in quanto intesa alla ricostruzione dell'effettivo contenuto del testamento secondo l'una o l'altra delle contrapposte versioni dedotte in giudizio dalle parti, ond'è che la prova stessa, oggetto delle censure di cui al terzo e quarto motivo di ricorso, andava e va considerata inutile e, quindi, inammissibile.
Nè, può soggiungersi, potevano venire in considerazione gli artt. 2712 e 2719 CC in materia di riproduzioni meccaniche e di copie fotografiche di scritture, dal momento che, quand'anche il convenuto non avesse espressamente disconosciuto la conformità all'originale della prodotta fotocopia informe dell'olografo, tale mancata contestazione sarebbe stata, di per sè sola, del tutto irrilevante in assenza d'una valida prova atta a vincere l'evidenziata presunzione normativamente sancita, in quanto detta conformità, pur non contestata, non sarebbe valsa, in ogni caso, ad escludere la possibilità che il testamento nella dedotta versione, dopo essere stato fotocopiato, fosse stato revocato, mediante distruzione, dalla stessa testatrice.
In definitiva, avendo l'odierna ricorrente basato la propria domanda esclusivamente su di un testamento non pubblicato, documentato con la sola produzione di un'irrilevante sua fotocopia in luogo dell'originale, e non anche sull'alternativo previo accertamento dell'esistenza e persistenza della dedotta disposizione ancora alla data della morte della de cuius nonostante l'irreperibilità dell'originale, la decisione non poteva essere che quella, d'inammissibilità della domanda d'esecuzione della disposizione stessa, adottata dalla corte territoriale.
Le svolte considerazioni sono assorbenti ed esimono dall'esame del secondo motivo, inerente all'interpretazione del preteso testamento quale fornita, d'altra parte con superflua motivazione aggiuntiva, dalla corte territoriale, e dei motivi terzo e quarto, questi, d'altronde, già risultati inconferenti per quanto in precedenza evidenziato.
Come sopra integrata ex art. 384/2^ CPC la motivazione dell'impugnata sentenza, le cui ragioni essenziali ed il cui dispositivo sono conformi a diritto, il ricorso va, dunque, respinto e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M.
LA CORTE
respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in euro 227,50 per esborsi ed in euro 3.500,00 per onorari oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004

 
 
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