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Revoca del testamento

 

Art. 679 Revocabilità del testamento
Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o  mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto .

Art. 680 Revocazione espressa
La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento , o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

 

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
___ ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che la difende unitamente all'avvocato VINCENZO BENINATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
___ LORENZO, ___ ROSA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 05038/00 proposto da:
___ LORENZO, ___ ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che li difende unitamente all'avvocato FRANCO GERARDI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
___ ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che la difende unitamente all'avvocato VINCENZO BENINATO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1278/99 della Corte d'Appello di ___, depositata il 28/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
La Corte dispone la riunione dei ricorsi;
udito l'Avvocato Guido ORLANDO, per delega dell'avv. Giorgio NATOLI depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto ricorsi incidentale;
udito l'Avvocato PAFUNDI Gabriele, per delega dell'Avv. E. ROMANELLI, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto rigetto ricorso principale, accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso previa riunione dei ricorsi chiede il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22 ottobre 1993 Lorenzo ___ e Rosa ___ citarono, davanti al Tribunale di ___, Anna ___ esponendo quanto segue: Maria ___, con quattro testamenti olografi (datati 2.1.1984, 15.1984, 10.10.1985 e 10.12.1987) aveva istituito legatari essi istanti, assegnando al ___ la proprietà di un terreno, denominato Cittadella, e una casa con giardino, ed alla ___ la somma di cinque milioni di lire e il denaro depositato presso l'ufficio postale di San Francesco al Campo, e, con due testamenti di data più recente (10.8.1989 e 10.1.1993), aveva nominato sua erede universale la ___, della quale chiesero la condanna a consegnare loro le cose e il denaro oggetto dei legati, essendosi rifiutata di trasferirne il possesso con il pretesto che con gli ultimi due testamenti la ___ aveva revocato le sue precedenti disposizioni di ultima volontà a titolo particolare. La convenuta, costituitasi in giudizio, si oppose all'accoglimento della domanda, insistendo nel sostenere la tesi della revoca dei legati; e, con riguardo al legato a favore della ___ dichiarò di non avere rinvenuto alcuna somma di denaro all'ufficio postale di San Francesco al Campo e di avere appreso che i buoni fruttiferi presso lo stesso depositati dalla testatrice erano stati ritirati dopo la sua morte dalla moglie dell'attore.
Il Tribunale, con sentenza del 28 novembre 1996, in parziale accoglimento della domanda, dichiarò valido ed efficace soltanto il legato di cinque milioni di lire disposto a favore della ___ con il testamento del 2 gennaio 1984, e motivò la propria decisione osservando che la ___ con i due ultimi suoi testamenti (10.8.1989 e 10.1.1993) aveva istituito erede universale la ___, e, avendo adoperato l'espressione "di tutte le mie sostanze", aveva anche voluto implicitamente revocare i legati anteriormente disposti a favore del ___ e della ___, il cui adempimento sarebbe stato impossibile, non potendo eseguirsi contemporaneamente, per l'evidente incompatibilità, la disposizione con la quale aveva lasciato alla propria erede l'intero patrimonio e le disposizioni a titolo particolare di singoli cespiti. Ritenne, che la revoca non aveva coinvolto il legato di genere (quello della somma di cinque milioni di lire a favore della ___) ad efficacia obbligatoria, perché esso era valido ed efficace indipendentemente dall'esistenza del denaro nel patrimonio della dante causa al tempo del testamento o della sua morte.
I soccombenti proposero appello negando l'esistenza dell'incompatibilità, ravvisata dal Tribunale tra le schede testamentarie.
L'appellata resistette al gravame, e, con impugnazione incidentale, chiese che si dichiarasse implicitamente revocato anche il legato della somma di denaro.
La Corte d'appello di ___, con sentenza del 28 settembre 1999, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato valido ed efficace anche il legato dei due beni immobili a favore del ___, avendo escluso che con le disposizioni testamentarie posteriori si fosse voluta la sua revoca, mentre, conformemente alla decisione del Tribunale, ha negato che costituissero oggetto del legato obbligatorio i buoni postali, e ha condannato la ___ a pagare alla ___ sulla somma di cinque milioni di lire (oggetto del legato a suo nome) gli interessi al tasso legale dal 28 novembre 1996 (data di pubblicazione della pronuncia di primo grado, fino al saldo;
e ha compensato interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
La ___ ha proposto ricorso per cassazione con de motivi. Il ___ e la ___ resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale sorretto da un motivo.
Altro controricorso ha depositato la ___.
Ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile, si è ordinata la riunione dei due ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale, denunziandosi la violazione dell'art. 682 del codice civile, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per non avere la Corte d'appello rilevato che le due ultime schede testamentarie, con le quali la ___ era stata nominata erede di tutti i beni, erano oggettivamente incompatibili con le precedenti disposizioni di ultima volontà, contenenti i legati a favore del ___ e della ___. E, proprio perché l'incompatibilità era oggettiva, superflua e irrilevante sarebbe stata la revoca espressa dei testamenti di data anteriore, e nessuna indagine si sarebbe dovuta eseguire sull'elemento soggettivo, in quanto preclusa e non giustificata. Si soggiunge che: a) - la espressione incompleta contenuta nel penultimo testamento (lascio tutte le sostanze che ancora..."), dalla quale la Corte d'appello ha dedotto la volontà della ___ di conservare i legati, non essendo stata riportata nell'ultima scheda testamentaria, avrebbe dovuto far propendere per la revoca di tali legati, non essendovi alcun motivo che ne giustificasse la sopravvivenza; c) - detta frase non era, comunque, tale da indurre alla conclusione cui è pervenuta la Corte del merito, perché sarebbe stato più logico ritenere che con essa la testatrice aveva voluto riferirsi a tutti i beni del suo patrimonio, con la sola esclusione di quelli che non vi erano più compresi per atti dispositivi compititi in vita, "essendo nozione comune, in materia successoria, che il testatore, nel manifestare le ultime volontà, tenendo in considerazione i beni in relazione ai beneficiandi, abbia presente la situazione particolare nel suo patrimonio di ogni singolo cespite"; d) - la Corte avrebbe dovuto ritenere revocato il legato della somma di cinque milioni di lire a favore della ___, in quanto la sua natura obbligatoria non era sufficiente a escluderne la revoca ad opera dell'ultimo testamento. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già altre volte affermato che, nell'ipotesi di più testamenti successivi, in mancanza di revoca espressa di quelli precedenti, contenuta nell'ultimo, si devono ritenere annullate, ai sensi della norma dell'art. 682 del codice civile - la quale fissa un principio generale di conservazione degli atti di ultima volontà di data anteriore - soltanto le disposizioni che, a seguito di una specifica indagine, risultino essere con esso incompatibili (sent. nn. 423 e 6745 del 1983 e 12113 del 1991).
Nella specie, la Corte d'appello, proprio applicando la norma dell'art. 682 del codice civile, che ha espressamente richiamato, ha escluso che il contenuto dei due ultimi testamenti sia inconciliabile con quello delle disposizioni precedenti e riveli la volontà implicita della de cuius di revocarli. Ed, infatti, ha osservato che all'interpretazione del Tribunale, secondo cui le espressioni degli ultimi due testamenti erano incompatibili con la volontà di conservare i legati, si opponevano la frase riportata nel penultimo testamento ("lascio tutte le sostanze che ancora...") il cui significato era quello di assegnare alla erede i soli beni che residuavano nel patrimonio dopo le disposizioni a titolo particolare, e il legato obbligatorio di cinque milioni di lire a favore della ___, con la previsione che ad esso 1 erede avrebbe dovuto dare esecuzione. Secondo la Corte del merito, la ___, redigendo più testamenti, a brevi intervalli temporali, non contenenti alcuna revoca espressa dei legati, si era limitata a precisare la propria volontà iniziale, e, con l'ultimo di essi, aveva inteso identificare meglio la persona della erede, indicata nella penultima scheda con il nominativo erroneo di Nana Tavazzo; e, l'assenza di volontà di revoca delle prime disposizioni era confermata dalla sua riconoscenza verso il Cosciaro e la ___, per l'assistenza da costoro ricevuta, e che la aveva determinata a istituirli suoi legatari, riconoscenza che "non era venuta meno ed era stata per di più ribadita nelle altre schede testamentarie, come ammesso anche dal Tribunale". Ora questo giudizio interpretativo si risolve in un apprezzamento di fatto che, essendo sorretto da motivazione esauriente, logica ed esente da errori di diritto, è insindacabile in sede di legittimità, perché riservato istituzionalmente ai giudici del merito. Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione dell'art. 669 del codice civile, in relazione all'art. 360 n. 3 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello condannato la convenuta al pagamento degli interessi sulla somma di cinque milioni di lire (oggetto del legato disposto a favore della ___) dalla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale e non, come avrebbe dovuto, da quella di notificazione dell'atto d'appello, non sussistendo, nella specie, alcuna delle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 669 cod.civ. ("se si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale, o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa salvo che il testatore abbia diversamente disposto".)
Anche questo motivo è infondato, perché, essendo stata proposta la domanda degli interessi per la prima volta con l'atto d'impugnazione, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che l'erede dovesse corrisponderli alla legataria dalla data di pubblicazione della pronuncia di primo grado, ai sensi della norma del primo comma dell'art. 345 del codice di procedura civile, che tale decorrenza prevede proprio nel caso in cui la pretesa sia fatta valere in sede di gravame, come si è verificato nella specie.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunziandosi la violazione degli art. 653 e 655 del codice civile, in relazione all'art. 360 n. 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello escluso erroneamente dalla nozione di denaro i buoni fruttiferi depositati presso l'ufficio postale, pur riferendosi la lingua italiana, con la parola denaro sia alla moneta, avente corso legale, sia più genericamente, alla ricchezza posseduta, ovvero ai risparmi disponibili e investiti in vario modo, tra i quali rientrano i buoni fruttiferi postali. Il motivo è infondato, avendola Corte d'appello motivato la propria decisione sulla questione in esame con l'adeguato e logico rilievo che la ___, essendo stata precisa nell'identificazione dei beni oggetto dei testamenti, non poteva essersi voluta riferire anche ai "buoni postali", disponendo del suo denaro a favore della legataria. Pertanto devono rigettarsi i ricorsi, e, per la sussistenza di giusti motivi, compensarsi le spese di questo giudizio.
P.T.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti, e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2002

 

 
 
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