Art. 606 Nullità del testamento
Il testamento è nullo (c.c.1418 e seguenti) quando manca l`autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell`uno o dell`altro, nel caso di testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato (c.c.1441 e seguenti) su istanza di chiunque vi ha interesse. L`azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Sentenza della Cassazione
sul ricorso proposto da: ___ Diana elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 48, presso lo studio dell'avvocato FILIÈ Massimo, che la difende, giusta delega in atti; - ricorrente - contro ___ Esther per procura speciale rilasciata a MIANI il 17/2/02 dal console Generale d'Italia rep. n. 39/02, ___ STEFANO, quale unico erede del sig. Alessandro ___ per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso lo studio GUTTIERES REMIDDI CORDELLI, difesi dagli avvocati GUTTIERES Mario, LAURA REMIDDI, ROMUALDO CORDELLI, giusta delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1716/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 17/05/01; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/01/05 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE; udito l'Avvocato FILIÈ Massimo, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; uditi gli Avvocati GUTTIERES Mario e CORDELLI Romualdo, difensori dei resistenti che ha che hanno chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 28.6.1989 Alessandro ___ e Stefano ___ convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Diana ___ chiedendo dichiararsi la nullità per apocrificità del testamento olografo recante la data del 22.7.1988, che si presentava come interamente redatto in stampatello con l'eccezione della sottoscrizione, apparentemente attribuibile a Carlo Vittorio ___, e pubblicato per atto notaio Clemente di Roma il 10.1.1989; gli attori chiedevano quindi dichiararsi che la ___ non era chiamata all'eredità del suddetto defunto, essendo tali "ex lege" gli attori, fratelli germani del "de cuius" nella quota del 50% ciascuno, e condannarsi la convenuta alla restituzione di tutti i beni caduti in successione. Costituendosi in giudizio la ___ contestava la fondatezza delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 28.12.1995 l'adito Tribunale, accertata l'apocrificità del testamento olografo sopra menzionato, accoglieva le domande attrici. Avverso tale sentenza proponeva impugnazione la ___ cui resistevano Alessandro e Stefano ___; deceduto nel corso del giudizio Alessandro ___, si costituiva quale sua erede universale la moglie Esther ___. Con sentenza del 17.5.2001 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame. La Corte territoriale, premesso che nel testamento olografo la individualità della scrittura si presenta come qualità assolutamente indefettibile in relazione alla funzione probatoria della autografia, rilevava che nella fattispecie le tre Consulenze Tecniche d'Ufficio espletate rendevano evidente l'impossibilità di riferire il testamento olografo a Carlo Vittorio ___, date le caratteristiche della grafia utilizzata, priva di individualità e di una sua precisa costanza; Tali conclusioni erano valide anche per la Consulenza svolta nel giudizio di appello, dove gli esperti, pur avendo rilevato l'autenticità della scritturazione a stampatello del testo, avevano poi escluso l'autenticità della firma. Il Giudice di Appello poi escludeva l'applicabilità nella specie dell'art. 590 c.c. sia per la non riferibilità del testamento alla volontà del "de cuius" sia perché gli appellati non avevano posto in essere alcuna esecuzione del testamento in questione, non avendo offerto l'attribuzione di alcuna quota ma solo proposto il bonario componimento della vicenda attraverso l'offerta di alcuni beni. La sentenza impugnata inoltre riteneva infondata la pretesa dell'appellante di volersi avvalere di un altro testamento avente uguale contenuto e pari data rispetto a quello per cui è causa, non essendo risultato provato che si fosse provveduto alla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 620 primo e quinto comma c.c.. La Corte territoriale infine rilevava che, contrariamente all'assunto dell'appellante, ricadeva su quest'ultima l'onere di provare la validità del suddetto testamento olografo, atteso che gli appellati lo avevano disconosciuto e che l'olografo, anche dopo la sua pubblicazione, rimane una scrittura privata. Per la cassazione di tale sentenza la ___ ha proposto un ricorso articolato in cinque motivi cui Stefano ___ e la ___ hanno resistito con controricorso; la ricorrente ha successivamente depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 602 c.c. - 115 e 116 c.p.c. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato che le tre Consulenze Tecniche d'Ufficio espletate rendevano evidente la oggettiva impossibilità di riferire il testamento olografo per cui è causa a Carlo Vittorio ___. La ___ assume che tale valutazione si pone in contrasto con le conclusioni raggiunte dal Collegio peritale nominato nel secondo grado di giudizio, che si era espresso affermando con assoluta certezza la veridicità e l'autenticità della data e del testo contenuti nella scheda testamentaria in questione e formulando un parere di "probabilità di autografia" per quanto invece riguardava la firma contenuta nella scheda stessa; ne' d'altra parte la sentenza impugnata ha tenuto conto delle articolate argomentazioni del Consulente Tecnico di parte Professor Greco a sostegno della tesi della sicura autografia di tale firma del testatore. La ricorrente rileva poi che il Giudice d'Appello non ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto plausibile la redazione di proprio pugno di un testamento da parte di un determinato soggetto non seguita da una sua autografa sottoscrizione. Infine la ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha maturato il proprio convincimento senza esaminare gli altri elementi di prova acquisiti al processo. La censura è infondata. La sentenza impugnata, premesso in diritto che l'autografia prevista per la validità del testamento olografo deve avere i caratteri della normalità, della abitualità e della individualità, ha escluso nella fattispecie la possibilità di riferire il testamento olografo del 22.7.1988 a Carlo Vittorio ___ rilevando che nessuno dei Consulenti Tecnici d'Uffico incaricati aveva attribuito, almeno per intero, il testamento in questione al ___ per le caratteristiche della grafia utilizzata, priva di individualità, di una sua precisa costanza e contrassegnata da numerose incertezze che impedivano di identificare con la dovuta certezza la reale grafia dell'autore dell'olografo; il Giudice di Appello ha poi aggiunto che anche la consulenza svolta nel secondo grado di giudizio conduceva alle medesime conclusioni, considerato che il Collegio Peritale, pur ritenendo l'autenticità della scritturazione del testo aveva peraltro escluso quella della firma, ovvero dell'elemento che suggella l'assunzione di paternità. Pertanto la Corte territoriale ha espresso compiutamente le fonti del proprio convincimento ed ha proceduto ad un accertamento di fatto sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici, come tale insindacabile in questa sede. In particolare il richiamo alle conclusioni raggiunte dalla Consulenza Tecnica d'ufficio espletata nel secondo grado di giudizio nella parte in cui, pur essendo stata ritenuta autentica la scritturazione del testo del testamento olografo, era stata esclusa l'autografia della firma, è particolarmente significativo e decisivo in quanto, ai fini di attribuire autenticità alle disposizioni scritte nella scheda testamentaria, occorre che siano accertate In termini inequivocabili la provenienza della scheda medesima dal testatore e la precisa individuazione di quest'ultimo. A tale ultimo riguardo, anzi, contrariamente all'assunto della ricorrente non è ravvisabile alcuna incongruenza nel configurare la possibilità che un soggetto, dopo aver redatto personalmente una scheda testamentaria, non proceda poi alla relativa sottoscrizione per le ragioni più varie (quali ad esempio un successivo ripensamento), ove si pensi alle finalità del requisito di tale sottoscrizione nel testamento olografo, richiesto dall'art, 602 c.p.c. distintamente dalla autografia delle disposizioni in esso contenute per l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dalla olografia, ma anche dalla inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio senza ripensamento alcuno dopo averlo redatto anche in tempi diversi (Cass. 1.12.2000 n. 15379). Non può poi riconoscersi maggior pregio al profilo di censura relativo alla mancata considerazione da parte della sentenza impugnata della Consulenza di parte redatta dal Prof. Greco, atteso che la Consulenza Tecnica di parte costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio, della quale il Giudice di merito, che esprime un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzare e confutare il contenuto. Infine neppure è fondata quella parte della censura attinente alla dedotta mancata valutazione da parte del Giudice di Appello di altri elementi probatoria sia perché spetta al Giudice di merito valorizzare le fonti di prova ritenute più idonee a radicare il convincimento maturato (ed è noto che anche la consulenza Tecnica d'Ufficio, la quale di norma è uno strumento di mero ausilio per il Giudice di merito ai fini della valutazione del materiale probatorio già acquisito alla causa, può costituire fonte oggettiva e autonoma di prova quando si risolve in un mezzo indispensabile per accertare fatti rilevabili solo con il sussidio di cognizioni tecniche, come appunto nella fattispecie) sia perché comunque la doglianza si caratterizza per la sua estrema genericità, posto che non sono state minimamente indicate le risultanze probatorie asseritamente non esaminate precludendo così a questa Corte di accertare se gli elementi trascurati fossero potenzialmente idonei a condurre ad una decisione diversa da quella impugnata. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 590 e 606 c.c. nonché vizio di motivazione, afferma che erroneamente il Giudice di Appello ha ritenuto l'inapplicabilità nella fattispecie dell'art. 590 c.c..; la ___ rileva che, pur volendo ritenere che il testamento olografo in questione fosse nullo per mancanza della sottoscrizione era comunque possibile che esso fosse oggetto di convalida, come era appunto accaduto nella fattispecie, considerato che le controparti avevano offerto alla esponente la liquidazione della quota del patrimonio familiare pari ad un terzo mediante corresponsione di una somma di denaro. La censura è infondata. Il Giudice di Appello ha escluso l'applicabilità nella specie dell'art. 590 c.c anzitutto perché, non potendosi riferire il testamento olografo in questione alla volontà del ___, i suoi eredi non potevano dare esecuzione ad una volontà del testatore inesistente in radice; inoltre gli appellati non avevano offerto l'attribuzione di alcuna quota, essendosi limitati a proporre un bonario componimento della vicenda attraverso l'offerta di taluni beni. Le enunciate considerazione devono essere condivise. Sotto un primo profilo deve rilevarsi che nella specie si è in presenza di un testamento olografo non già privo di sottoscrizione ma caratterizzato da una firma apocrifa, circostanza che esclude in radice la riferibilità del testamento alla volontà del ___; di qui quindi l'impossibilità di applicazione dell'art. 550 c.c., che presuppone l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria sia pur radicalmente nulla potendosi dare conferma di disposizione frutto della volontà del "de cuius" che risultino comunque da un atto testamentario, mentre nella specie il testamento in questione, recante una sottoscrizione non posta in essere dal ___, non può in alcun modo essere ricondotto alla volontà di quest'ultimo (vedi al riguardo Cass. 26.6.1964 n. 1689). Deve poi aggiungersi che correttamente la Corte territoriale ha escluso che gli appellati avessero dato esecuzione alle disposizioni di cui al testamento olografo del 22.7.1988, avendo accertato che costoro avevano semplicemente proposto una bonaria definizione della controversia insorta mediante l'offerta di alcuni beni. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 590-620-2702 c.c. e 215 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere considerato irrilevante ai fini della decisione l'esistenza di un secondo testamento olografo, avente eguale contenuto e pari data rispetto a quello per cui è causa, non risultando provato che si fosse proceduto alla sua pubblicazione in base all'art. 620 c.c.. La ___ ritiene che la pubblicazione ed il deposito della scheda testamentaria sono formalità estrinseche al testamento la cui mancanza non può invalidarlo, e che quindi la domanda proposta da Alessandro e Stefano ___ avrebbe dovuto essere rigettata, essendo stato prodotto dall'esponente un secondo testamento olografo a firma di Carlo Vittorio ___ da ritenersi quale scrittura privata riconosciuta. La censura è infondata. Il convincimento espresso in proposito dal Giudice di Appello è corretto, tenuto conto che ai sensi dell'art. 620 c.c. la pubblicazione del testamento olografo, seppure non è configurabile come un requisito di validità e di efficacia, è atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione (Cass. 24.2.2004 n. 3636); pertanto nella fattispecie nessuna rilevanza poteva essere attribuita al mancato disconoscimento del secondo testamento prodotto dalla ___ e non disconosciuto dalle controparti. Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 115-116-214 c.p.c. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, avendo le parti appellate provveduto al disconoscimento del testamento olografo suddetto, che rimaneva atto privato anche dopo la sua pubblicazione, l'onere di provarne la validità gravava esclusivamente sull'appellante, che su di esso aveva fondato le sue ragioni di chiamata all'eredità di Carlo Vittorio ___. La ___ sostiene che la sentenza impugnata non ha considerato che gli attori nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio avevano proposto in via principale una azione di accertamento negativo in ordine alla chiamata dell'esponente all'eredità di Carlo Vittorio Da Asarta e solo in via conseguenziale una azione di accertamento positivo in ordine alla loro qualità di eredi legittimi dello stesso "de cuius"; pertanto essi avrebbero dovuto dimostrare, in base ai principi sull'onere della prova, la falsità del testamento in questione, mentre tale esito non era certo stato raggiunto sulla base delle Consulenze Tecniche espletate, considerato altresì che la Consulenza Tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova in senso stretto. La censura è infondata. Sotto un primo profilo deve osservarsi che non vengono specificamente censurate le affermazioni rese nella sentenza impugnata in ordine all'avvenuto disconoscimento del testamento olografo per cui è causa da parte di Alessandro e Stefano ___ e quindi alle conseguenze sul piano dell'onere probatorio che da tale disconoscimento discendono a carico di chi intendeva avvalersi di esso, considerata la sua natura di scrittura privata. La ricorrente invero si limita a sostegno della sua censura a richiamare l'azione proposta dalle controparti di accertamento negativo in ordine alla chiamata della ___ all'eredità di Carlo Vittorio ___ e dunque sottolinea i conseguenti oneri probatori a carico di chi agisce in giudizio. Orbene tale assunto, pur astrattamente corretto, nella fattispecie è superato dal rilievo che la chiamata della ___ alla suddetta eredità si basava esclusivamente su un testamento olografo disconosciuto e del quale l'attuale ricorrente non aveva provato l'autenticità. Pertanto la domanda proposta da Stefano e da Alessandro ___ è stata correttamente ritenuta provata dalla Corte territoriale avuto riguardo all'esito dell'istruttoria svolta; ne' tali conclusioni possono ritenersi infirmate dal rilievo che la non autografia della sottoscrizione del testamento in questione è stata accertata solo tramite Consulenza Tecnica d'Ufficio, essendo sufficiente richiamare le argomentazioni in proposito già svolte in sede di esame del primo motivo di ricorso. Con il quinto motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c.. e 134-245-277 e 356 c.p.c. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver ammesso i mezzi istruttori già richiesti dalla esponente nel primo grado di giudizio ed espressamente riproposti in grado di appello. La censura è inammissibile. È infatti noto che il ricorrente che in sede di legittimità denunci la mancata ammissione in sede di appello di determinati mezzi istruttori ha l'onere di indicare specificamente il contenuto di tali mezzi al fine di consentire al Giudice di legittimità il controllo sulla d|pisività dei fatti da provare in ordine alla risoluzione della controversia in quanto, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, questa Corte deve essere in grado di compiere tale verifica solo in base alle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative; nella fattispecie, invece, tale onere non è stato assolto dalla ricorrente. Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 100, 00 per spese e di Euro 1.500.00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2005
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