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Testamento pubblico

 Testamento pubblico

Art. 603

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l`ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell`atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
___ AMALIA, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio dall'avvocato ROMANO VACCARELLA, che la difende unitamente all'avvocato SALVATORE TRIGLIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
___ ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DI TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI M. TERESA, difeso dall'avvocato VINCENZO GERACI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 414/95 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata l'08/05/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/97 dal Relatore Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
uditi gli avvocati VACCARELLA e TRIGLIO, difensori del ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento;
udito l'Avvocato GERACI, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Amalia ___, con atto del 17 aprile 1992, citò dinanzi al Tribunale di ___ Antonino ___ e, premesso di essere nipote "ex fratre" di Michele ___, deceduto in ___ il 22 gennaio 1992, e di aver titolo, in considerazione di tale qualità, ad essere chiamata, come unica erede legittima, alla successione del menzionato "de cuius", chiese dichiararsi nullo il testamento pubblico in data 8 febbraio 1991, con il quale il di lei predetto congiunto aveva istituito erede il convenuto: addusse, per suffragare la pretesa, dover essere ravvisato invalido il contestato atto di ultime volontà per non averlo il suo autore sottoscritto, falsamente dichiarando una propria impossibilità a firmare in ragione di cecità, nella sussistenza di prove documentali della sua capacità di vergare la propria firma.
Il tribunale, con sentenza del 5 marzo 1994, resa nel
contraddittorio e nella resistenza del ___, accolse la domanda. Sui gravami, rispettivamente, principale di Antonino ___ ed incidentale di Amalia ___, la Corte d'appello di Catania, con sentenza dell'8 maggio 1995, accolta la prima impugnazione e disattesa la seconda, in riforma della pronuncia del primo giudice, dichiarò la validità del testamento in discussione ed assolse l'appellante principale da ogni avversa domanda. La corte distrettuale, per quanto può interessare ai fini del presente giudizio di legittimità, motivò la decisione rilevando, da un lato, essenzialmente, essere stata redatta la scheda testamentaria oggetto della vertenza nella sostanziale osservanza del dettato così dell'art. 51, n. 10, L. 13.2.1913 n. 89 (legge notarile), come della L. 3.2.1975 n. 18, recante provvedimenti a favore dei ciechi, e, pertanto, doversi ritenere accertata la relativa regolarità formale; dall'altro, rispondere a verità la dichiarazione del testatore, riportata nell'atto dal notaio rogante, della propria cecità e della propria correlativa incapacità a sottoscrivere, dovendosi ritenere il cieco costituzionalmente incapace di apporre una sottoscrizione in senso proprio, e cioè importante consapevole assunzione della paternità dello scritto firmato, pur nella sua, eventualmente, riscontrata attitudine a vergare, da solo o sotto la guida di altri, segni grafici ("sgorbi") riproducenti il proprio nominativo, dovendosi, sotto il profilo considerato, tenere per non rilevante, ai fini della decisione, la prodotta documentazione riscontrata firmata, a suo tempo, dal "de cuius".
Amalia ___ ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della dianzi indicata sentenza di secondo grado, notificata il 24 maggio 1995.
Antonino ___ resiste al ricorso, notificatogli il 19 giugno 1995, con controricorso dell'8 luglio 1995.
Tutte e due le pari hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Amalia ___, successibile, in veste di erede legittima, di Michele ___, deceduto il 22 gennaio 1992, ha introdotto una domanda intesa ad ottenere dichiarazione della nullità del testamento pubblico in data 8 febbraio 1991, con il quale detto "de cuius" ha istituito erede Antonino ___ e, a sostegno della pretesa, ha dedotto rapportarsi l'allegata invalidità del contestato atto di ultime volontà al fatto che il relativo autore, cieco, non lo ha sottoscritto, falsamente significando al notaio che l'ha ricevuto di essere impedito ad apporvi la propria sottoscrizione dalla menomazione visiva da cui era affetto: ha posto in risalto essere evidenziata la falsità delle asserzioni del testatore al considerato riguardo da imponente documentazione comprovante che lo stesso, ad onta della sua, indiscussa, cecità, era, ed era sempre stato, in grado di vergare la propria firma e aveva sottoscritto numerosi atti, così pubblici come privati, tanto prima, quanto dopo la redazione del testamento in discorso.
La Corte d'appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, ha sanzionato la reiezione dell'istanza in argomento: sulla premessa che la scheda testamentaria di cui trattasi risulta redatta nel (sostanziale) rispetto delle formalità previste sia dall'art. 51 L. 13.2.1913 n. 89, sia dalla L. 3.2.1975 n. 18, disciplinante la forma degli atti posti in essere dai non vedenti, e dopo aver rilevato che la validità del testamento pubblico non sottoscritto dal suo autore sul presupposto dell'esistenza dell'impossibilità o della grave difficoltà a sottoscrivere di cui all'art. 603, comma 3, cod. civ. può essere ritenuta solo se la dichiarazione di tali impossibilità o difficoltà risulti concretamente veritiera, ha motivato la decisione osservando, in definitiva, che, essendo stato Michele ___ pacificamente cieco, deve aversi per certa la sussistenza per lui di "un serio impedimento assoluto alla sottoscrizione, vale a dire a visivamente, previa lettura dell'atto (anche da parte di terzi), posizionare il luogo ove apporre la propria sottoscrizione... a formare indi, controllando visivamente il modo di redazione dei caratteri, la sottoscrizione, quale atto unico ed irripetibile di assunzione della paternità dell'atto"; soggiungendo, all'affermato scopo di "chiarire meglio il concetto", che "comunque il cieco si atteggi, resta conscio della impossibilità di riprodurre, senza il controllo visivo ...una sottoscrizione, vale a dire un modo specialissimo, unico, di contrassegnare sè stessi, quali si è, quali ci si possiede, in una determinata epoca storica", e ciò per essere "la sottoscrizione vera e propria costituita da un lato da una serie di segni grafici... e, dall'altra parte, dal controllo psichico visivo di detti segni grafici, nel che consiste l'assunzione effettiva di paternità dell'atto", e per doversi escludere, quindi, l'attitudine a sottoscrivere, non soltanto delle persone materialmente incapaci di vergare una firma ma anche dei soggetti in grado di apporre su un foglio un qualche "sgorbio" perché "memori di un lontano modello di firma", o determinati a fare "un tentativo di imitazione alla cieca di modello di firma" destinato a sfociare "pur sempre in uno sgorbio illeggibile".
Amalia ___ censura la decisione in tal guisa adottata dalla corte etnea, denunciando, con il terzo mezzo di ricorso, la ravvisabilità nella stessa di "violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 603, 606, 2699 C.C., nonché della L. 3.2.1975 n. 18", e di "illogicità della motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.": più specificamente, prospetta avere la corte anzidetta ancorato la come sopra resa declaratoria al postulato, non condivisibile, della assoluta e generalizzata incapacità dei ciechi ad apporre la propria sottoscrizione su qualsiasi atto, e della equiparazione del concetto di cecità a quello di impossibilità a sottoscrivere, ed affermato, quindi, in base a tale inaccettabile postulato, dover essere Michele ___ considerato impossibilitato a sottoscrivere, soltanto perché cieco, il testamento in controversia, senza considerare che "la legge 3.2.1975 n. 18 spazza via tutto ciò, dando per scontato esattamente il contrario" di quanto da essa asserito, stabilendo il principio che "il cieco non è, in quanto tale, impedito ad apporre la sua firma, la quale - anche se proveniente da un cieco - è degna espressione dell'essere umano, e non già per definizione sgorbio illeggibile".
La doglianza, da esaminarsi, per ragioni di priorità logica, con precedenza su quelle sviluppate nei primi due motivi di ricorso, è fondata. In proposito, a prescindere da qualsiasi altra, pur fattibile, considerazione in ordine alla ipotizzabilità, o non ipotizzabilità, di una astratta capacità, materiale e naturalistica, del cieco, in quanto tale, ad apporre la propria sottoscrizione, giova porre in risalto che l'art. 2 L. 3.2.1975 n. 18 stabilisce, testualmente, che "la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante...", e che il successivo art. 4 della stessa legge prevede i rimedi diretti a preservare al cieco che non sappia vergare la propria firma la possibilità di intervenire, come parte, alla formazione di atti documentali, recitando che quando il non vedente "non è in grado di apporre la propria firma, effettua la sottoscrizione con segno di croce", e se "non può sottoscrivere neppure con il segno di croce ne è fatta menzione nel documento con formula impossibilitato a sottoscrivere", perfezionandosi l'atto in tali ultimi due casi con l'intervento e la sottoscrizione di due testi, ausiliari del cieco. Alla stregua dei dati ricavabili dai ripetuti artt. 2 e 4 L. n. 18 del 1975, pertanto, è da ritenere che la declaratoria della corte distrettuale circa la (asserta) astratta inettitudine assoluta di cieco ad apporre sottoscrizioni valide sotto il profilo tecnico- giuridico risulti resistita da inequivocabili disposizioni legislative, dalle quali deve desumersi, viceversa, che l'ordinamento considera il non vedente persona di norma, ed in linea di principio, dotata della capacità di firmare tutti gli atti documentali nei quali sia chiamata ad intervenire.
Consequenzialmente, resta travolta la statuizione della sentenza censurata che, sul rilievo, per quanto sopra riscontrato inaccettabile, di una presunta equipollenza fra cecità ed impossibilità a sottoscrivere, ha dichiarato valido il testamento pubblico contestato, pur nella ravvisata mancanza in esso del requisito della sottoscrizione del testatore, prescritto, a pena di nullità, dall'art. 606, comma 1, cod. civ., sul ritenuto presupposto dell'idoneità a costituire, à sensi dell'art. 603, comma 1, cod. civ., succedaneo della sottoscrizione cennata la dichiarazione, resa del testatore al notaio rogante e da questa trasfusa nell'atto, di essere impossibilitato a sottoscrivere perché cieco nella mancanza di qualsiasi verifica in ordine alla concreta correlabilità alla cecità di una effettiva incapacità a vergare la propria firma e, quindi, di ogni accertamento sulla effettiva veridicità e valenza di tale professione di incapacità a sottoscrivere, che, viceversa, avrebbero dovuto essere riscontrate ed accertate (cfr., al riguardo, da ultimo, sentenza n. 9674 del 6.11.1996 di questa Corte). 2) Amalia ___, come evidenziato, ha basato la sua domanda di cui sub 1) sull'asserzione della falsità della dichiarazione della impossibilità a sottoscrivere con la quale Michele ___ ha giustificato la mancata sottoscrizione del suo testamento in controversia e, per suffragare il così prospettato assunto, ha prodotto una serie di documenti recanti consacrazione di atti provenienti dal testatore sunnominato e, a suo dire, risultanti da costui sottoscritti, anche, in epoca di poco posteriore a quella della formazione del contestato atto di ultime volontà. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza impugnata, sempre sul ritenuto presupposto della sussistenza di una, (astratta), incapacità a sottoscrivere delle persone prive di vista, ha ravvisato destituita di pregio la deduzione nei termini esposti articolata dall'attuale ricorrente e irrilevanti, ai fini della decisione, i documenti dalla medesima versati nell'incarto processuale, osservando, a tale ultimo proposito, risultare questi non già sottoscritti ma semplicemente contrassegnati dal "de cuius" con "sgorbi illeggibili", apposti in punti indicati da altri, ed insuscettibili di assolvere a quella funzione di assunzione della paternità dell'atto firmato che è, e deve essere, propria della sottoscrizione.
Amalia ___ insorge contro la pronuncia resa sul tema dalla corte territoriale, innanzi tutto, con il primo mezzo di ricorso, con il quale, fin troppo pletoricamente, denuncia che, statuendo nei sensi precisati, detta corte sarebbe incorsa in "violazione e falsa applicazione degli artt. 215, 61, 191, 222, 132 n. 4 cpc - art. 99, 101, 112, 115 cpc; art. 606, 270, 2703, 2730, 2733, 2735, 2722, 2699 cod. civ. - art. da 1 a 4 L. 18/1975, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cpc", nonché in "omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (ed in) vizi logico-giuridici di ragionamento", segnatamente affermato che, avendo il Tribunale di ___, con l'altrove ricordata sentenza del 5 marzo 1994, conclusiva del giudizio di primo grado, riscontrato presente negli atti oggetto della produzione documentale offerta da essa ricorrente la sottoscrizione del più volte menzionato testatore, e non avendo la controparte sollevato contestazioni sul punto con l'appello, a suo tempo, interposto avverso la sentenza cennata, così inequivocabilmente riconoscendo risultare gli atti in argomento sottoscritti dal ___, la corte etnea, quando ha affermato rivelarsi tali atti contrassegnati da "sgorbi illeggibili", non suscettibili di integrare sottoscrizione del relativo autore, per un verso, avrebbe contravvenuto ai principi della domanda e del contraddittorio, alle norme sull'effetto devolutivo, limitato, del gravame, sull'esigenza della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, sulla disponibilità delle prove, sulla valenza della confessione, così giudizi e come stragiudiziale, sulla valutazione dei fatti pacifici, sulla portata probatoria degli atti pubblici, per un altro, avrebbe apoditticamente escluso l'attitudine delle considerate emergenze documentali a fornire la prova del fatto che Michele ___, divenuto cieco solo in tarda età, era stato sempre in grado di vergare la propria firma.
La ___, secondariamente, con il quarto mezzo di ricorso, affermando evidenziarsi nella sentenza della corte territoriale "omessa motivazione su punti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c." e "violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 2699, 2700, 2702 e 2703 c.c.", prospetta che incongruamente ed ingiustificamente il giudice del merito avrebbe ancorato la resa pronuncia al presupposto dell'assoluta incapacità dei non vedenti a sottoscrivere e, quindi, della riscontrabilità di una impossibilità per Michele ___, solo perché cieco, ad apporre la propria sottoscrizione su tutti gli atti in discorso.
Le censure, da delibarsi insieme in quanto patentemente connesse, pur nella non condividibilità della maggior parte delle critiche con esse mosse alla decisione impugnata, nel loro nucleo essenziale, si appalesano degne di accoglimento nei termini di seguito precisati. A) La documentazione in discorso ha costituito oggetto del dibattito processuale sviluppatosi nei due pregressi stadi di merito e delle sentenze rese all'esito degli stessi solo con riferimento alla relativa idoneità a provare la, (discussa,) capacità di Michele ___ di sottoscrivere gli atti nei quali era chiamato ad intervenire: la corte territoriale ha statuito su tale idoneità, escludendola, nel pronunciare sul "thema decidendum" - validità del testamento in controversia - devoluto alla sua cognizione, e nella declaratoria dalla stessa adottata al riguardo, non è possibile ravvisare le violazioni di norme del codice civile e del codice di procedura civile denunciate dalla ricorrente. B) La ___, però, ha ragione di dolersi della statuizione con la quale la corte etnea ha negato l'idoneità dei documenti in discorso a provare l'attitudine di Michele ___ a sottoscrivere sul rilievo che il nominato "de cuius", in quanto cieco, dovrebbe, comunque, essere ritenuto persona non in grado di vergare firme suscettibili di essere ricondotte alla nozione di sottoscrizione e di assolvere alla funzione di assunzione della paternità degli atti sottoscritti. Giusta quanto posto in risalto nel paragrafo precedente, di fatti, il diritto positivo, quale risultante dal dettato dell'art. 2 L. 3.2.1975 n. 18, considera la persona affetta da cecità capace di validamente sottoscrivere qualsiasi atto, e, perciò, l'astratta attitudine delle firme di Michele ___ ad integrare valida sottoscrizione non può essere esclusa per la ragione, astratta, posta dal giudice del merito alla base della pronuncia censurata. 3) La Corte d'appello di Catania, con la sentenza impugnata, ha riscontrato, e dichiarato, valido, il contestato testamento pubblico di Michele ___, rilevando risultare lo stesso consacrato in un rogito notarile redatto con l'osservanza delle disposizioni concernenti la relativa formazione recate dalla L. 13.2.1913 n. 89 e dalla L. 3.2.1975 n. 18, prec. cit.: in particolare, con riferimento alla ravvisata ottemperanza alle norme di cui alla seconda, più recente, delle leggi in questione, ha osservato doversi ritenere essere stato redatto il discusso atto di ultime volontà nel rispetto anche del dettato l'art. 4 di tale testo legislativo, per il quale "quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con il segno di croce", e "se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione nel documento con la formula impossibilitato a sottoscrivere", restando, in tali casi, il documento perfezionato con lo intervento e la sottoscrizione di due ausiliari del cieco designati a mente del precedente art. 3 della stessa legge: ciò per dover essere ricompresa nell'impossibilità di firmare dichiarata dal testatore, e menzionata nell'atto, anche la incapacità di vergare il segno di croce, e per essere stato sottoscritto l'atto medesimo anche dai due predetti ausiliari del cieco.
Amalia ___, con il secondo mezzo di ricorso, deduce che, per quanto attiene al profilo in argomento, la sentenza della corte distrettuale sarebbe inficiata da "violazione, in relazione all'art. 360 n. 3 c.c.p., dell'art. 4 L. 3.2.1975 n. 18" e da "omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione art. 603, 606 C.C.", nella realtà, in varia guisa, affermando che la conformità dell'atto notarile recante traduzione del testamento in controversia alla norma del ripetuto art. 4 L. n. 18 del 1975 sarebbe stata ravvisata arbitrariamente, nella insussistenza delle condizioni suscettibili di legittimare la statuizione resa da detta corte al considerato riguardo. La censura non può essere attesa.
Ed invero, quale che debba essere la soluzione da dare al problema, dibattuto in dottrina, del raccordo delle disposizioni della legge notarile (L. n. 89 del 1913) in materia di formazione di atti pubblici con quelle della L. n. 18 del 1975, recante "provvedimenti in favore dei ciechi", in tema di formazione di atti nei quali intervengono non vedenti ed, in particolare, al problema della riferibilità delle prescrizioni di cui alla seconda delle leggi in discorso, oltre che alle scritture private, anche agli atti pubblici, e segnatamente a quelli notarili (detta riferibilità risulta recentemente affermata in linea generale da questa Corte con sent. n. 10604 del 12.12.1994), è da ritenere, nel solco di quanto convincentemente sostenuto da parte della dottrina, l'incompatibilità con la natura e la struttura dell'atto pubblico, redatto dal pubblico ufficiale (art. 2699 cod. civ.) della disposizione dell'art. 4 della legge considerata.
In merito, giova evidenziare che l'intervento e la firma dei due ausiliari del cieco, necessari, a mente del secondo comma della norma in questione, ai fini del perfezionamento dell'atto nella mancanza di sottoscrizione - diversa dal croce-segno - della persona priva di vista, possono riguardare solo la scrittura privata, e non già l'atto pubblico, la cui formazione è opera esclusiva del pubblico ufficiale, nella quale non è concepibile un'interferenza di altri soggetti, e che la apposizione della formula "impossibilitato a sottoscrivere" e la sottoscrizione dei fiduciari del cieco, se possono valere a perfezionare una scrittura privata, risulterebbero privi di qualsiasi funzione in relazione all'atto pubblico, in cui la dichiarazione della parte inerente alla professata impossibilità di sottoscrivere è documentata, à sensi dell'art. 51, n. 10, L. n. 89 del 1913, dal notaio, ed in cui la fedeltà della riproduzione della volontà negoziale del non vedente è dal notaio medesimo certificata.
Consequenzialmente, va esclusa l'applicabilità dell'art. 4 L. 3.2.1975 n. 18 agli atti pubblici, e ciò toglie, in radice, ogni valenza alle doglianze prospettate con il qui esaminato mezzo di gravame. 4) In conclusione, il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno accolti, il secondo motivo deve essere rigettato, la sentenza impugnata va cassata in relazione all'accoglimento, e la causa, per un rinnovato esame di merito sui profili investiti dai mezzi ravvisati fondati, va rimessa ad una sezione della Corte d'appello di Catania diversa da quella che ha reso la pronuncia annullata, la quale, avendo riguardo a quello che sarà l'esito finale complessivo della vertenza, provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il secondo mezzo di questo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase, dinanzi ad una sezione della Corte d'appello di Catania diversa da quella che ha pronunciato la sentenza cassata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 16 aprile 1997.

 
 
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