Testamento segreto
Art. 604
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato. Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell`atto di ricevimento. Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
Massima della Cassazione
Sez. 2, Sentenza n. 3254 del 05/10/1976
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO PER ATTO NOTARILE - SEGRETO - SCHEDA TESTAMENTARIA -
DI FRONTE AD UNA SCHEDA CONTENENTE DISPOSIZIONI DI ULTIMA VOLONTA, NON OLOGRAFA E NON SOTTOSCRITTA, IL GIUDICE DEL MERITO DEVE ACCERTARE SE ESSA CONTENGA UNA DICHIARAZIONE DI VOLONTA SOLTANTO ESPRESSA, OSSIA COMPLETA NELLA FORMAZIONE DEL SUO TESTO, O ALTRESI EMESSA, OSSIA RESA DAL DICHIARANTE ED UTILIZZABILE NELL'AMBIENTE SOCIALE IN QUANTO DISTACCATA DALLA DI LUI SFERA SOGGETTIVA: SOLO IN QUEST'ULTIMO CASO POTRA RAVVISARSI UNA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA, NULLA BENSI EX ART 606 COD CIV, MA CONVALIDABILE EX ART 590 COD CIV, E NON UN SEMPLICE PROGETTO DI TESTAMENTO, NON CONVALIDABILE
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