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Testamento olografo

Art. 602 Testamento olografo


Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (c.c.684).
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l`indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore (c.c.591), della priorità di data tra più testamenti (c.c.682) o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento .

Sentenza della Cassazione


sul ricorso proposto da:
___ VIRGINIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 21, presso lo studio dell'avvocato MAURO STELLA, difeso dall'avvocato COSIMO MAGLIE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
___ ___ NERINA, ___ LORENZA ___, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI 33, presso lo studio dell'avvocato ALDO CIGLIANO, che li difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MANGANO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2662/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 07/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/04 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato MAGLIA Cosimo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 12 giugno 1992 ___ Nerina ___ e Lorenza ___ ___ convenivano davanti al Tribunale di Milano Virginio ___ ed esponevano:
- che in data 20 maggio 1991 era deceduta Libera Teresa ___, di cui erano eredi legittime, in quanto figlie di una sorella premorta;
- che Virginio ___ aveva fatto pubblicare un testamento olografo datato 18 maggio 1991, il quale conteneva un legato in suo favore;
- che tale testamento doveva considerarsi non olografo in quanto il convenuto aveva guidato la mano di Libera Maria ___ nella sua compilazione;
sulla base di tali premesse chiedevano che venisse dichiarata la nullità del testamento in questione.
Virginio ___, costituitosi, resisteva alla domanda e in via riconvenzionale chiedeva che venisse dichiarata l'autografia della scheda testamentaria.
Con sentenza in data 19 giugno 1997 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale. Virginio ___ proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Milano con sentenza in data 7 novembre 2000. I giudici di secondo grado ritenevano di aderire alle conclusioni del C.T.U., secondo le quali le parole "Virginio", "rialzato", "compresa la strada", e "rimanenza nipote" erano state vergate con mano guidata.
Vanamente l'appellante sosteneva che l'accertamento che quelle parole erano state vergate a mano guidata non poteva portare a concludere necessariamente che fossero il frutto di una forzatura della volontà della testatrice, potendosi ipotizzare che la mano si era posta come mera guida meccanica, non ostativa della libera espressione della volontà della testatrice.
Pur non potendosi confutare la ragionevolezza in linea di principio di siffatto argomento, nella specie, la palese diversità fra le due scritture legittimava il sospetto di una "conflittualità" fra la "mano guidata" e la "mano guida" che non consentiva di ritenere che le parole "guidate" fossero state espressione di una volontà autonoma della testatrice.
Quanto, poi, all'assunto che la diversità di grafia di alcune parole rispetto al resto del testo potesse essere attribuita al fatto che la testatrice le avrebbe scritte stando a letto, i giudici di secondo grado così motivavano:
Invero, se le parole di grafia diversa fossero state scritte stando a letto, è giocoforza ammettere che il resto della scheda fosse stato scritto in epoca anteriore, quando la testatrice non era ancora allettata. Si sarebbe trattato, in altri termini, di un testamento olografo a formazione progressiva, pacificamente ammesso dalla giurisprudenza. Però in tal caso la scheda così completata mancherebbe di un elemento essenziale come la data, perché quella scritta in cima al foglio riguarda pacificamente la stesura del primo testo.
Dunque, anche in tal caso il testamento andrebbe pur sempre dichiarato nullo per difetto di forma.
Nè poteva condividersi la tesi dell'appellante secondo la quale il testamento, eliminate le parole di grafia "diversa", consentiva di individuare la volontà della testatrice.
I giudici di secondo grado, premesso di non ignorare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la circostanza che nell'olografo siano state inserite parole allografe, che denuncia che il testatore era stato assistito da un'altra persona, non inficia la validità della scheda quando quest'ultima contenga pur sempre tutti gli elementi per l'esatta ricostruzione della volontà del de cuius, ritenevano che, eliminando le parole scritte con mano guidata, non era possibile, tra l'altro, individuare con certezza l'oggetto del legato e il legatario.
La Corte di appello aggiungeva che l'autografia parziale non è compatibile con il carattere della "personalità" del testamento e non consente quindi l'applicazione del principio di conservazione dell'attività giuridica.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione Virginio ___, con tre motivi.
Resistono con controricorso ___ Nerina ___ e Lorenza ___ ___.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente si duole, innanzitutto, del mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della C.T.U. a fondamento della quale aveva dedotto che: a) il consulente tecnico di ufficio era stato influenzato dalle indimostrate affermazioni delle attrici che vi erano dei testimoni del fatto che esso ricorrente aveva guidato la mano della testatrice nella redazione del testamento e che nei confronti dello stesso era stata sporta denunzia per sottrazione di beni ereditari; b)lo stesso consulente di parte delle attrici aveva riconosciuto che due su quattro delle espressioni di cui sia assumeva la scrittura a mano guidata erano, invece, autentiche.
La doglianza è infondata.
Il ricorrente, infatti, non indica da quali elementi, trascurati dai giudici di merito, risultava che il consulente tecnico di ufficio era stato influenzato dalle indimostrate affermazioni delle attrici. La circostanza, poi, che lo stesso consulente tecnico di parte avesse ritenuto autografe due delle quattro espressioni incriminate (a parte il fatto che da quanto risulta nel ricorso, ciò sembra vero solo per una di tali espressioni), non poteva costituire motivo valido per disporre la rinnovazione della C.T.U., dal momento che era sufficiente, ai fini della invalidazione del testamento, l'inserzione nello stesso di una sola parola da ritenere apocrifa. Occorre in proposito ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa S.C., il testatore che, a causa del suo stato di salute o per carenza di istruzione, redige il testamento olografo con l'aiuto di altra persona che gli guida la mano, indubbiamente collabora alla materiale compilazione del documento, quanto meno sorreggendo la penna e contribuendo alla formulazione delle lettere, tuttavia, ciò comporta la mancanza dell'autografia, elemento indispensabile per la validità del testamento olografo, nel quale, si richiede che data, testo dell'atto e sottoscrizione provengano esclusivamente dal testatore (sent. 10 luglio 1991 n. 7636) e qualora il de cuius, per redigere il testamento olografo, abbia fatto ricorso all'aiuto materiale di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito della autografia, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore (sent. 17 marzo 1993 n. 3163). In senso contrario non si potrebbe invocare la sentenza 7 gennaio 1992 n. 32, che ha ritenuto valido un testamento scritto interamente dal testatore, che si era fatto guidare la mano solo per vergare la data con maggiore chiarezza, in quanto nella specie la autografia non riguardava le disposizioni testamentarie, ma la data, cioè un elemento la cui stessa mancanza comporta solo la annullabilità e non la nullità del testamento.
Deduce ancora il ricorrente:
Una osservazione di questa difesa aveva poi richiamato l'attenzione sulla quarta espressione in contestazione, "Rimanenza nipote", che miracolosamente riproduce nella scheda testamentaria in esame lo stesso errore grammaticale del plurale "nipote" che si ritrova tal quale addirittura nella scheda 24.7.69 della stessa signora ___ che, infatti, vi aveva scritto "alle mie due nipote" (v. doc. 14 delle produzioni ___). Avevamo perciò sottolineato P che l'assunto della C.T.U. Dr.ssa Bellotti, contrariamente alla logicità ritenuta dai primi Giudici, era estremamente illogico posto che sarebbe veramente strano che una "mano guidata" sia stata capace di indurre la "mano guida" allo stesso suo errore grammaticale di 22 anni prima, frutto verosimilmente di un retaggio dialettale nella lingua della signora ___ (v. pag. 8 atto di appello). Anche tale doglianza non può trovare accoglimento.
È sufficiente in proposito osservare che, secondo quanto in seguito sostiene il ricorrente, la scrittura "a mano guidata" può essere il risultato di un semplice "aiuto", per cui dagli eventuali errori grammaticali attribuibili al testatore non è desumibile con certezza l'autografia.
Deduce, infine, il ricorrente che essendo la scrittura "a mano guidata" il risultato di un "aiuto", di una "autonoma espressione di volontà della mano guidante" o addirittura di "violenza fisica", la mancata identificazione del tipo di "mano guidata" e la mancata indicazione delle caratteristiche dell'uno o dell'altro tipo si risolvono in mancata individuazione della asserita differenza morfologica tra l'intero testo della scheda testamentaria e le espressioni che in essa appaiono in aggiunta o a precisazione di altre contenute nello stesso testo.
Anche tale censura è infondata.
Per quanto, infatti, non venga detto espressamente, il ricorrente parte dal presupposto che il semplice "aiuto" non inciderebbe sulla autografia del testamento, ma la giurisprudenza di questa S.C. è, come si è detto, di altro avviso.
Con il secondo motivo il ricorrente, sempre sulla premessa che un semplice "aiuto" non inciderebbe sulla autografia del testamento, deduce che la Corte di appello non poteva decidere nel senso della invalidità del testamento sul solo sospetto di una conflittualità tra la "mano guidata" e la "mano guida".
La doglianza è infondata, in quanto parte da una premessa, che, come si è detto, è errata in diritto, per cui diventa irrilevante accertare la correttezza del ragionamento in base alla quale la Corte di appello di Milano ha ipotizzato nella specie la ricorrenza di una ipotesi di una "autonoma espressione di volontà della mano guidante" e non di semplice "aiuto".
Con il terzo motivo il ricorrente propone due censure. Con la prima sostanzialmente si duole della correttezza del ragionamento della Corte di appello per escludere la fondatezza della ipotesi secondo la quale la diversità di grafia di alcune parole rispetto al resto del testo poteva essere attribuita al fatto che la testatrice le avrebbe scritte stando a letto e deduce testualmente:
L'aggettivo "allettata" utilizzato dalla Corte del merito, all'evidenza, è sintomatico di un'altra sua ipotesi che vedrebbe succedersi nella vita della signora ___ due periodi: un primo periodo in cui la stessa viveva "in piedi" ed uno successivo in cui avrebbe vissuto "a letto", "allettata, appunto.
Non si rinvengono però "periodi" susseguenti nella vita della signora ___ posto che la scheda in questione è datata 18 maggio 1991 e la testatrice è deceduta due giorni dopo, il 20 maggio 1991. La signora ___ ha condotto in buona autonomia, sia pure senza essere in grado di uscire da casa, anche negli ultimi giorni della sua vita e tale circostanza è stata addirittura dedotta a prova dalla difesa delle signore ___ con il capitolo 3) delle prove articolate nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello. È del tutto normale perciò che, scritto il testo della scheda stando seduta ad un tavolo, la signora ___ lo abbia poi voluto rileggere quando è andata a letto ove ha apportato le precisazioni con le espressioni ritenute dalla C.T.U. Dr.ssa Bellotti "a mano guidata" e per la cui scrittura non ha potuto disporre di un adeguato piano di appoggio.
La doglianza è infondata.
A prescindere, infatti, dalla esattezza o meno delle argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata, rimane pur sempre il fatto che il ricorrente attribuisce la diversità di grafia di cui si discute ad una mera ipotesi, priva di qualsiasi supporto probatorio. Il ricorrente deduce poi, che non è esatta la conclusione cui è giunta la Corte di appello secondo la quale, eliminando dal testo della scheda le espressioni apocrife, non si sarebbe comunque potuto fare applicazione del principio utile per inutile non vitiatur, in quanto le espressioni autografe non consentivano di identificare con certezza il legatario e l'oggetto del legato.
Anche tale doglianza è infondata.
È sufficiente in proposito osservare che la sentenza impugnata, dopo avere ritenuto che il principio in questione non avrebbe, con riferimento alla fattispecie concreta, comunque portato a risultati utili per l'attuale ricorrente, ha comunque precisato che l'autografia parziale non è compatibile col carattere di "personalità" del testamento e non consente quindi l'applicazione del principio di conservazione dell'attività giuridica. In tal modo la Corte di appello di Milano si è adeguata al principio pacifico in dottrina e che questa S.C. ritiene di condividere, secondo il quale è sufficiente ogni intervento di terzi ad escludere l'olografia, indipendentemente dalla entità o dal tipo di intervento, per cui è sufficiente la presenza anche di una parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento per escludere l'olografia, essendo del tutto irrilevante, dal punto di vista sostanziale, che la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell'intero testamento, secondo il principio utile per inutile non vitiatur.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 100,00, oltre euro 2.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2004

 
 
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