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Legato a favore del creditore

 

Art. 659 Legato a favore del creditore

Se il testatore, senza fare menzione del debito (c.c.2735), fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

 

Sentenza della Cassazione
sul ricorso proposto
da
___ Carmela elettivamente domiciliata in Roma, via Città della Pieve, 19, presso lo studio dell'avv.to Carlo Martino; rappresentata e difesa dall'avv.to Pietro Damigella per procura speciale a margine del ricorso;
Ricorrente
contro
___ Carmela quale erede univ. di ___ Rosaria elettivamente domiciliata in Roma, c-o la Corte Suprema di Cassazione;
rappresentata e difesa dall'avv.to Ethel Lavenia per procura speciale a margine del controricorso;
Controricorrente
Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania del 11.3.86 dep. il 10.4.86 n. 4382-85 R.G..
Udita, nella pubblica udienza del 10.6.88, la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Mario Putaturo;
Uditi gli avv.ti P. Damigella e E. Lavenia;
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Paolo Dettori che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Carmela ___ aveva prestato attività lavorativa di domestica alle dipendenze di Rosaria ___ dal mese di settembre del 1945 sino al giugno del 1980, data in cui era deceduta la datrice di lavoro.
Per l'intera durata del rapporto, in cui non aveva fruito delle ferie, non aveva ricevuto alcuna retribuzione ne' percepito compenso per l'attività di collaborazione prestata anche nei giorni feriali, festivi e in ore notturne.
Ciò premesso, la ___ con ricorso del 29 febbraio 1983 conveniva in giudizio davanti al Pretore di ___ Carmela ___, erede universale della ___., tenuta in quanto tale a rispondere delle obbligazioni attinenti il dedotto rapporto di lavoro subordinato, e che chiedeva la condanna al pagamento della somma di lire 36.287.000, a titolo di emolumenti non corrisposti, e di altra da determinarsi nel corso del giudizio, con rivalutazione ed interessi. La ___, nel costituirsi, deduceva che la ___, rimasta orfana dei genitori, era stata accolta dalla ___ cui aveva fornito assistenza in cambio dell'aiuto ricevuto, sicché non era configurabile il preteso rapporto anche per la discontinuità delle prestazioni non rientranti nello schema del lavoro domestico subordinato.
Eccepiva l'infondatezza della domanda per l'accettazione da parte della ricorrente di un cospicuo legato di usufrutto di immobili, disposto dalla ___, anche in considerazione dei servizi e assistenza prestati.
Con sentenza del 6 giugno-21 giugno 1985 il Pretore rigettava la domanda e la decisione, su appello della ___, veniva confermata dal Tribunale di Catania con sentenza dell'11 marzo-10 aprile 1986. Ha proposto ricorso per cassazione Carmela ___ cui ha resistito Carmela ___ con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., si duole che il Tribunale, pur avendo accertato la natura di lavoro domestico del rapporto intercorso con la ___, abbia ritenuto che il credito per gli emolumenti, tra cio quello relativo all'indennità di fine rapporto, era da ritenersi compensato con il valore del legato d'usufrutto.
Poiché il legato vale ad estinguere il debito del testatore nei confronti del legatario allorché nel testamento sia fatta menzione del debito ed a condizione che il legato abbia pari valore del debito che il testatore intendeva estinguere, si sarebbe dovuto indagare su tali presupposti, potendosi attribuire volontà estintiva alla dichiarazione soltanto nel caso in cui la ___ avesse avuto cognizione del valore del legato e di quello del debito da estinguere.
Siffatta valutazione era mancata e, del resto, la complessità del calcolo per determinare i valori dell'usufrutto e delle varie indennità lavorative, in parte svolto soltanto per il legato da consulente tecnico d'ufficio, avrebbe dovuto far escludere l'affermazione di una tale conoscenza della testatrice nel momento di redazione della scheda.
Tali considerazioni contribuivano ad una diversa interpretazione delle impressioni adoperate dalla ___ in testamento, esprimenti il riconoscimento per l'affettuoso assistenza goduta, soprattutto nell'ultimo periodo di vita, e non l'intento di soddisfare la legataria del suo credito, tanto più che la retribuzione costituiva uno degli obblighi della datrice di lavoro per i servizi ricevuti mentre la disposizione testamentaria, concretandosi in un atto di spontanea iniziativa era espressione di volontà diretta al compimento di un atto di liberalità.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. in riferimento all'art.360 n. 5 c.p.c., deduce che, in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato, si sarebbe dovuto pronunciare, per gli emolumenti non corrisposti, condanna al pagamento di somma di denaro, rivalutata secondo gli indici ISTAT per i lavoratori dell'industria e maggiorata degli interessi legali.
Il vizio di motivazione della decisione impugnata era da porsi perciò in relazione alla omissione di tale valutazione, essendosi contrapposto al valore del legato d'usufrutto quello di emolumenti non edeguatamente calcolati ed essendosi compensati crediti che, in riferimento alle prestazioni, non erano ne' certi, ne' liquidi, ne' esigibili e che, per il legato d'usufrutto, non essendo stati immediatamente soddisfatti per il previsto collegamento con la vita presunta della beneficiaria del lascito, avrebbero dovuto essere valutati in considerazione di tale parametro.
Con il terzo motivo si sostiene che il Tribunale, nell'accogliere l'appello, avrebbe dovuto condannare l'appellata al pagamento delle spese di giudizio.
Preliminarmente viene all'esame la questione dell'ammissibilità dell'atto di appello, in relazione al requisito di specificazione dei motivi, avendo sul punto la ___ sollecitato il controllo d'ufficio della Suprema Corte deducendo in controricorso che l'eccezione, attinente la mancata esposizione da parte dell'appellante dei fatti e delle causali creditorie, non era stata considerata dal Tribunale, sicché si era formato il giudicato sulle statuizioni pre le qulai non era stata proposta censura. Si osserva però che la questione processuale è stata esaminata e decisa dai giudici si secondo grado, che, respingendo l'appello, hanno dovuto necessariamente ritenere, sia pure in modo implicito, che il gravame era ammissibile, anche perché, considerando che l'indicazione specifica dei motivi, richiesta nel rito ordinario ed in quello speciale del lavoro dagli articoli 342 e 434 c.p.c., non comporta una specificazione rigorosa o l'adozione di formule particolari (Cass. 11 giugno 1987 n. 5106), era fuor di dubbio l'identificazione delle parti della sentenza da impugnare, integrandosi l'esposizione in ricorso dei fatti e dei motivi enunciati con le circostanze e gli elementi tutti del rapporto di lavoro subordinato, posti a base dei quesiti rivolti al consulente tecnico la cui nomina, richiesta in primo grado, era stata sollecitata anche nell'atto d'appello ai fini della determinazione delle diverse voci del credito.
Perciò va rilevato che è mancata in proposito la esplicita impugnazione della ___, la quale in controricorso non ha richiesto la cassazione della sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 366 n. 4 c.p.c., richiamato dall'art. 371 del codice, per cui, alla luce dei principi della domanda, del contraddittorio e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. 9 maggio 1984 n. 2841) non è possibile individuare nell'atto suddetto un mezzo di impugnazione (incidentale).
Ribadendo quindi il principio secondo cui il controllo sull'ammissibilità dell'atto di appello può essere effettuato anche d'ufficio dalla Suprema Corte salvo che la relativa questione sia stata già esaminata e risolta, con esito positivo o negativo, dal giudice d'appello e manchi una specifica impugnazione (Cass. Sez. Un. 25 novembvre 1983 n. 7070; Cass. 23 luglio 1982 n. 4305), può dirsi precluso il riesame della eccezione non avendo la ___, risultata in concreto vittoriosa nel giudizio d'appello, impugnato mediante ricorso incidentale condizionato la statuizione ad essa sfavorevole. Al fine della migliore comprensione dei temi dibattuti, si premette che il Tribunale di Catania trattavasi certamente di rapporto di lavoro domestico subordinato, data la convergenza sul punto delle risultanze della espletata prova testimoniale, attestanti lo svolgimento di compiti di collaborazione al di fuori di vincoli di parentela o affinità, con comportamenti sintomatici della datrice di lavoro, la quale, oltre a favorire la formazione di una posizione assicurativa per la dipendente, aveva fatto cenno nelle disposizioni di ultima volontà ai servizi e all'assistenza ricevuta. Sempre secondo il Tribunale, il credito reclamato per gli emolumenti non corrisposti, anche recependo interamente le richieste della ___, era però da ritenersi estinto per effetto del legato d'usufrutto di immobili, disposto dalla testatrice in favore della creditrice a tacitazione dell'obbligazione in precedenza contratta, dato che il valore, accertato in almeno cinquanta milioni dal consulenmte tecnico d'ufficio con riferimento alla destinazione d'uso attuale e non già a quella più conveniente nel profilo rigorosamente economico, era superiore a quello delle diverse componenti del credito prestato. Considerando poi che, nella previsione dell'art. 659 c.c., il requisito della menzione del debito rimane soddisfatto con una idicazione anche implicita, era configurabile nella disposizione di ___ un valido legato di debito laddove la testatrice aveva chiaramente enunciato come causale della disposizione l'intento di compensare la ___ dei servizi resi e dell'assistenza prestata.
Sulla identificazione da parte dei giudici d'appello di tale figura giuridica si incentra la critica formulata col primo mezzo dalla ricorrente, la quale, da una censura appuntata sulla efficacia estintiva del legato del debito, compiutamente sviluppata col secondo motivo, ha tratto argomenti per negare, in relazione agli elementi costitutivi, la configurabilità dell'istituto nella specie, contestando che le espressioni adoperate dalla testatrice abbiano potuto integrare il requisito della menzione del debito ed annotando la loro valenza ed esprimere al più l'intento di liberalità della ___, per cui era fatta salva la facoltà di essa ricorrente di chiedere tutela in via giudiziaria del credito nascente dalla violazione da parte della datrice di lavoro dell'obbligo di retribuire le prestazioni lavorative ricevute.
L'analisi dei presupposti perché possa operarsi l'estinzione del debito della testatrice nei confronti della legataria, mediante contrapposizione del credito per gli emolumenti con il legato, è servita cioè a rimarcare che la complessità del calcolo alla effettiva conoscenza della vicenda da parte della testatrice ed alla capacità di esprimere, con la dichiarazione resa nella scheda testamentaria, la volontà di estinguere l'obbligazione nascente dal rapporto di lavoro subordinato.
Sicché, riassuemndo i termini della censura, l'interpretazione della clausola testamentaria sarebbe errata in mancanza dei requisiti richiesti, consistenti nella menzione del debito e nella volontà della testatrice di estinguere l'obbligazione in precedenzxa contratta, con il valore del bene attribuito.
In tema di interpretazione delle clausole testamentarie e di determinazione della volontà del testatore vanno ribaditi, in riferimento alla norma dello art. 587 c.c., i principi ormai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: da un lato, le regole ermeneutiche dettate in maniera contrattuale, applicabili anche ai negozi mortis causa, la cui caratteristica unipersonale esige una più penetrante ricerca della volontà del testaore e l'attribuzione ad essa di una più intensa efficacia, costituiscono mezzi sussidiari di interpretazione che vanno applicati soltanto quando sussistono dubbi sul significato delle dichiarazioni, non formulate con precisione ed espresse in termini ambigui, impropri o inadeguati (Cass. 19 marzo 1980 n. 1850; 29 marzo 1968 n. 968);
dall'altro, l'interpretazione è devoluta al giudice del merito e sfugge, nel suo risultato concreto, al sindacato giurisdizionale di legittimità, che può essere esercitato soltanto sul processo interpretativo e sul ragionamento seguito dal giudice, il quale non deve essere incorso in errori di diritto o di logica o in difetti di motivazione (Cass. 13 gennaio 1981 n. 275; 12 maggio 1971 n. 1368; 23 marzo 1968 n. 968).
Poiché il Tribunale, nella indagine tesa alla ricerca della volontà della testatrice, è pervenuto ad identificare la figura del legato di debito, almeno per la parte in cui il bene assegnato era destinato ad adempiere l'obbligazione contratta, ravvisando nelle espressioni adoperate nella scheda testamentaria la menzione implicita del debito, quale requisito sufficiente per gli effetti previsti indirettamente dall'art. 659 c.c., e poiché su tale interpretazione è incentrata, come si è visto, la censura della ricorrente, un primo punto da accertare attiene, nel profilo normativo, alla possibilità della menzione solamente implicita del debito nel legato in favore del creditore. All'uopo va precisato quanto segue.
Non discostandosi dalla regola stabilita dall'art. 845 del codice civile del 1965, secondo cui il legato fatto dal testatore al suo creditore senza alcuna menzione del debito non si presumeva disposto per pagare al legatario il suo credito, la norma dell'art. 659 c.c., sotto la rubrica di legato a favore del creditore, nel dettare che "se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito", ammette l'esistenza del legato a scopo di pagamento e l'applicabilità di una presunzione contraria a quella espressamente prevista, che è iuris tantum e può quindi essere vinta dalla prova fornita dalla parte interessata (Cass. 4 aprile 1985 n. 2306).
Ormai superata la questione della validità del legato di debito, (dibattuta in modo particolare prima dell'entrata in vigore del codice vigente, nel contrasto di teorie affermanti che nulla sarebbe stato aggiunto al credito preesistente sulla base del proprio titolo costitutivo ovvero che qualche vantaggio, sia pure limitato, al profilo processuale doveva essere riconosciuto, per la coesistenza di un'actio ex testamento con l'azione scaturente dal titolo originario MOTIVI DELLA DECISIONE
o che, talvolta anche nel profilo sostanziale, il vantaggio era raggiunto mediante l'eliminazione con il legato di determinazioni accessorie, vizi di annullabilità del negozio, incertezza in ordine alla scadenza, eccezioni varie, condizioni o termine), questa Corte ha avuto modo di ribadire che non è essenziale il carattere della gratuità o della liberalità dell'attribuzione a titolo di legato (Cass. 7 luglio 1971 n. 2132; 4 ottobre 1968 n. 3101) e che dalla lettura a contrario dell'art. 659 c.c. è chiaramente desumibile lo schema normativo del legato di debito, fatto cioè al creditore dal testatore ad estinzione totale o parziale di un priprio debito. Sul problema che interessa, già l'esame della norma fornisce un argomento a favore della tesi della menzione implicita del debito, cioè della possibilità di accertare anche in modo indiretto, mediante interpretazione delle espressioni adoperate, l'intento del testatore di adempiere con il legato la obbligazione, non essendo richiesto per il raggiungimento del fine proposto l'uso di formule particolari.
Altra e più consistente indicazione può essere tratta dalla utilità della menzione richiesta dallo art. 659 c.c. che, prevedendo, in difetto, che il legato a favore del creditore si presume fatto a scopo di liberalità, per cui il legatario, anche se soddisfatto del legato da parte dell'onerato, può far valere il credito verso l'eredità, consente di argomentare a contrario che, se sussista la menzione del debito, il legato si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
Alla stregua di tale regime giuridico, la utilità del richiamo al debito nella scheda testamentaria è quella di rendere operativa la presunzione contraria a quella prevista dalla norma ed è assicurata dal legislatore con la semplice menzione dell'obbligazione; tanto che non sono richiesti ne' una manifestazione esplicita della volontà del testatore di estinguere il debito con il legato ne' una più precisa determinazione del debito in connessione con la disposizione attributiva del bene.
Ciò significa, restando nella disponibilità della parte che vi abbia interesse fornire la prova della inesistenza dell'obbligazione o del minor suo valore rispetto a quello del bene attribuitivo, che è sufficiente la menzione implicita del debito, dato che l'accertamento della causale del credito comunque raggiunta dall'interprete varrà a rendere operativa la presunzione della destinazione del legato a soddisfare l'obbligazione preesistente. D'altro canto, la preminente utilità della menzione del debito sia quella enunciata, del tutto compatibile con la libertà di manifestazione del testatore, è fatto ribadito dalla disciplina vigente che non riconosce, di norma, a tale dichiarazione efficacia vincolante e tanto meno incidente sulla validità della disposizione. Nel primo profilo, basta pensare a quei casi in cui, per la corrispondenza in natura e quantità tra il contenuto della prestazione già dovuta e quella di cui è onerato l'erede universale, la clausola sia suscettibile di configurare tanto un titolo di acquisto testamentario che una dichiarazione confessoria ed un negozio ricognitivo del rapporto preesistente.
Salvo il relativo apprezzamento di merito, condotto secondo i criteri per la ricerca della voluntas testantis (Cass. 29 marzo 1968 n. 968; 14 giugno 1967 n. 1351), ben diversa è la natura della menzione del debito fatta nella scheda testamentaria dal testatore, dato che la dichiarazione, mentre nel legato si sostanzia in una mera enunciazione con cui è richiamato il motivo che ha influito sulla disposizione, all'effetto di impedire, in applicazione della presunzione dell'art. 659 c.c., che il legatario possa pretendere l'adempimento del debito originario, invece nel negozio di ricognizione di debito e quando vi è confessione, accompagnata dalla consegna della scheda aperta dal dipendente al beneficiario perché acquisisca conoscenza del fatto confessato, in relazione alla funzione tecnica adempiuta acquista una diversa valenza sino a vincolare l'erede alla pienezza della prova del fatto confessato, agli effetti dell'art. 2735 c.c., precludendogli, come è stato già affermato, nel caso in cui la dichiarazione acceda quale moitivo esclusivo ad una disposizione patrimoniale, mortis causa, la diretta contestazione per i fini di cui all'art. 624 c.c. (Cass. 7 luglio 1971 n. 2132).
Nella seconda prospettazione, l'insussistenza del debito menzionato nella scheda non incide sulla validità della disposizione, salvo che non risulti dal testamento che l'erronea supposizione dell'esistenza del debito sia stata il solo motivo che ha determinato il testatore a disporre, nel qual caso è applicabile la sanzione prevista dall'art. 624 c.c..
Persino quando l'estinzione del debito menzionato si sia verificata per adempimento volontario da parte del testatore, non è consentito presumere che questi abbia inteso porre nel nulla la disposizione relativa al legato di debito, cessando l'effetto della disposizione esclusivamente mediante revocazione che va fatta nei modi e nelle tassative ipotesi previste (Cass. 4 ottobre 1968 n. 3101).
Se poi il testatore ha volutamente indicato un debito inesistente, si versa nella ipotesi di enunciazione infedele per nascondere una vera liberalità.
Altro punto da verificare, su cui è fissata la critica della ricorrente, è la sussistenza di un possibile errore di diritto in cui sia incorso il Tribunale, in relazione al procedimento di identificazione dell'elemento soggettivo nel legato di debito, postulando la figura in esame, per le ragioni esposte nel primo motivo, la piena conoscenza da parte del testatore dei valori comparandi concernenti, rispettivamente, al fine del conseguimento dell'effetto estintivo, tanto il credito in precedenza contratto che il bene da attribuire con il legato.
L'analisi del rapporto tra volontà e motivo, riguardo al testamento, fornisce elementi utili per chiarire le fasi procedimentali di formazione del volere, in relazione alla rappresentazione soggettiva di particolare finalità, il suo contenuto e rilevanza giuridica.
In attuazione del principio generale dell'autonomia privata che, benché sancito dall'art. 1322 c.c. in riferimento ai contratti, è considerato manifestazione di un principio più generale comprendente, tra gli strumenti di regolamentazione degli interessi, anche gli atti mortis causa, il testatore, esercitando il potere di sistemazione per il tempo successivo alla sua morte, è libero, ove faccia ricorso al legato, di determinarne il contenuto, purché la prestazione, nel rispetto di taluni requisiti, sia diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, e di utilizzare così schemi atipici ovvero quelli previsti dagli artt. da 651 a 670 c.c., tra cui rientra la figura del legato di debito.
Ma alla definizione del volere, tratta dall'esame della normativa vigente in riferimento al processo di formazione della volontà, mediante analisi del ruolo svolto dal motivo, dei presupposti di rilevanza giuridica, del contenuto dell'atto volitivo, della forma, è estranea la concezione dell'elemento soggettivo nel legato di debito riferita dalla ricorrente, la quale, nel far risalire la volontà del testatore alla piena conoscenza dei valori dei beni da comparare, rispettivamente dal debito preesistente e del bene singolo da attribuire, al fino dell'effetto estintivo, si è lasciata suggestionare da tecniche di controllo il cui eserfizio è richiesto soltanto nel momento in cui viene verificato se sia stata adempiuta l'obbligazione, confondendo così tale fase con quella di formazione della volontà ed introducendovi elementi non necessariamente richiesti nel profilo cognitivo.
L'esercizio da parte del testatore del potere di regolare i propri interessi per il tempo successivo alla morte è assicurato dalla scelta del rapporto tra la funzione attributiva e la funzione satisfattoria della disposizione, nel senso che il valore del bene da attribuire con il legato potrà essere uguale, minore o maggiore di quello del debito da estinguere.
Per la conoscenza effettiva dell'intera vicenda e per la formazione di una sicura volontà è necessaria però soltanto la rappresentazione dei valori di massima dei beni da contrapporre, che è assicurata per il de cuius della cognizione del rapporto che ha generato l'obbligazione e dei valori che fanno capo al proprio patrimonio.
Nel silenzio normativo, ed anzi in presenza di disposizione che autorizzano libertà di forme da parte del disponente, la semplice menzione del debito, anche se non accompagnata dalla precisazione dell'ammontare, purché rispondente alla realtà oggettiva, è sufficiente ad integrare, al fine dell'adempimento, il motivo richiesto dalla legge quale ragione determinante del testamento e a far applicare la disciplina prevista in tema di errore, confermando la estraneità di ogni ulteriore elemento alla nozione del volere. In altri termini, va tenuto distinto il problema della configurabilità nell'ordinamento della figura del legato di debito in relazione agli elementi costitutivi, tra cui rientra la volontà del testatore di attribuire il singolo bene con il legato al creditore per soddisfare il lagatario del suo credito, da quello dell'accertamento degli effetti di tal tipo di legato in cui spetta all'interprete controllare se realmente le prestazioni in favore del lagatario abbiano corrispondenza esatta alle prestazioni dovute dal de cuius in forza della obbligazione in precedenza contratta (Cass. 10 marzo 1980 n. 1590).
Sicché nei profili esaminati, una volta escluso che il Tribunale sia incorso in errori di diritto nello svolgimento dell'attività interpretativa, avendo richiesto ai fini dell'identificazione della figura del legato di debito soltanto gli elementi previsti dalla legge, è da ribadire la non sindacabilità in sede di legittimità del risultato di tale interpretazione, non essendo stata allegata la violazione di un preciso canone interpretativo e non ravvisandosi vizio della motivazione della sentenza.
I giudici del merito, con motivazione esauriente ed immune da vizi logico-giuridici, esaminando il rapporto intercorso tra la testatrice e la legataria, stabilendone la natura e gli obblighi derivati e ripercorrendo le tappe del procedimento di formazione della volontà, hanno infatti accertato, in relazione alle espressioni usate nella clausola testamentaria, con cui era stato disposto in favore della creditrice il legato d'usufrutto di immobili, "anche in considerazione dei servizi ed assistenza prestati", che trattavasi di legato di debito.
In base agli argomenti sopra svolti il primo motivo deve essere quindi rigettato.
Diversa valutazione meritano le censure formulate con l'ulteriore mezzo poiché esse, pur con varie puntualizzazioni, devono essere accolte nella sostanza.
Dal Tribunale l'interesse della ___ ad agire per la condanna della ___ è stato identificato, in relazione al contenuto ed alle finalità della domanda giudiziale, con l'inadempimento dell'obbligo retributivo di cui era tenuta a rispondere la convenuta nella qualità di erede della datrice di lavoro.
Avendo la ___ eccepito l'estinzione del credito della ___ la quale aveva fruito di un cospicuo legato di debito, i giudici del merito, dopo aver accertato, in riferimento ai requisiti richiesti dall'art. 659 c.c, la configurabilità in astratto di tale tipo di legato ed escluso l'esperibilità da parte della creditrice di un'autonoma azione per il soddisfacimento del credito, hanno ritenuto che il credito preteso, anche considerando tutte le richieste, fosse estinto per effetto del legato, il cui valore, relativamente al bene attribuito, superava quello complessivo del credito.
In proposito la ricorrente, collegando l'acclarato effetto estintivo al modo d'estinzione delle obbligazioni costituito dalla compensazione, ha sostenuto che il Tribunale si era limitato ad enunciare soltanto gli aspetti operativi di tal figura ma aveva omesso l'esame dei suoi requisiti, i quali erano nel caso insussistenti poiché le prestazioni, facenti capo ai dedotti rapporti, non consentivano la configurazione di crediti certi, liquidi ed esigibili, tanto più che il legato d'usufrutto non aveva comportato il soddisfacimento immediato del credito bensì una dilazione nel tempo, in relazione alla vita presunta della usufruttuaria, per cui la rivalutazione del credito di lavoro con gli interessi si sarebbe dovuta rapportare alla presunta vita della beneficiaria del lascito.
Tenuto conto dell'ulteriore contenuto della censura, incentrata, in relazione all'azione proposta, sulla omessa valutazione di tutte le componenti del credito, in dipendenza dell'accertato rapporto di lavoro subordinato, le questioni, in ordine logico da verificare, attengono: a) all'identificazione della figura giuridica, così come accertata dal Tribunale, che ha consentito, in riferimento alla disposta attribuzione patrimoniale, dal de cuius fatta solvendi causa, la sostituzione alla prestazione dovuta di una prestazione diversa; b) alla determinazione delle singole voci della domanda, in ordine alla richiesta del credito di emolumenti, e la considerazione delle varie istanze al fine dell'accertato effetto estintivo. Nel primo profilo la doglianza è infondata, postulando che lo scopo cui tende l'adempimento della prestazione dovuta sia stato raggiunto attraverso il meccanismo della compensazione, la quale ricorre, a norma dell'art. 1421 c.c., quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, nel qual caso i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti. Ed invero la fattispecie sottoposta all'esame dei giudici era diversa da quella della compensazione, non vantando l'erede alcun credito da contrapporre a tal fine al credito della creditrice della defunta.
In effetti il Tribunale ha deciso il caso in cui la testatrice ha disposto di un legato a favore della creditrice per soddisfare la legataria del suo credito, per di più con una prestazione diversa da quella dovuta, ritenendo che il credito in tutte le componenti, maggiorato del danno da svalutazione monetaria e degli interessi, in considerazione del dato pacifico della non rinuncia da parte della ___ del legato, dovesse valutarsi estinto dal diverso bene attribuito con la disposizione testamentaria, costituito da diritto di usufrutto su alcuni immobili il cui valore era addirittura superiore a quello del credito preteso.
Lo schema giuridico utilizzato non è la compensazione, bensì la dazione in pagamento, la quale, nella previsione dell'art. 1197 c.c., si sostanzia in una facoltà del debitore, consentita dal creditore, di eseguire una prestazione diversa da quella originaria, nell'ambito dell'unica obbligazione dedotta in giudizio, con la conseguenza che l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita (Cass. 3 luglio 1980 n. 4205).
Quel che rileva nella fattispecie, dunque, è il dato del consenso della creditrice, desumibile dalla mancata rinuncia al legato, a ricevere una prestazione diversa in sostituzione della prestazione dovuta, poiché la debitrice non poteva liberarsi eseguendo una prestazione diversa, anche se di valore uguale o maggiore. Maggiore interesse riveste il problema pure affrontato dal Tribunale della identificazione del momento in cui si è verificata l'estinzione del debito, risolto nel senso della automatica estinzione della obbligazione in dipendenza della disposta attribuzione patrimoniale solvendi causa, fatta dalla testatrice col testamento, e della sostanziale utilizzazione della figura giuridica della datio in solutum.
Senonché tale soluzione sembrerebbe privilegiare solo la volontà manifestata dalla testatrice, omettendo la dovuta considerazione che la sostituzione all'oggetto della prestazione originaria di un soggetto diverso, con effetto estintivo, era possibile soltanto con il consenso della creditrice, per cui a tale momento e non ad altro doveva essere riportato il controllo dell'effetto medesimo. Ribadendosi la validità dell'accertamento sul punto effettuato dal Tribunale, è opportuno chiarire la situazione giuridica in cui si innesta il consenso del creditore a che il debitore si liberi con una prestazione diversa da quella dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va considerato che quel consenso si intende reso sempre in un momento successivo alla apertura della successione, poiché la rinunzia al legato non può essere fatta prima, altrimenti, a norma dell'art. 458 c.c., sarebbe nulla per il divieto dei patti successori, mentre l'accettazione per sua natura è comportamento che interviene successivamente a tale evento. In secondo luogo va ricordato che il legislatore, risolvendo la questione dibattuta sotto l'impero del codice abrogato sulla necessità o meno dell'accettazione per l'acquisto del legato, con l'art. 649 c.c. ha disposto che il legato di acquista de iure da parte del legatario, salva a costui la facoltà di rinunziare (Cass. 23 gennaio 1971 n. 146; 6 giugno 1969 n. 1989).
Tale regola, tanto più significativa del differente regime dell'eredità che, a norma dell'art. 459 c.c., si acquista con l'accettazione, non riceve deroga dalle disposizioni di cui agli artt. 374 e 424 c.c., essendo il termine di accettazione del legato usato in modo atecnico per indicare il conseguimento della disposizione a titolo particolare, ed è appena temperata dalla norma dell'art. 17 c.c. che, stabilendo per l'acquisto, tra l'altro, di legati l'autorizzazione governativa senza della quale l'accettazione non ha effetto, non condiziona l'esistenza e la validità dell'acquisto del bene, in relazione alla indicata automaticità, ma ha la sola funzione di rendere definitivo ed operante l'acquisto medesimo nel patrimonio dell'ente beneficiario, con efficacia ex tunc (Cass. 15 aprile 1975 n. 1427).
Sicché dal principio secondo cui l'acquisto del legato si verifica di diritto, applicantesi a qualunque specie di legato, discende che il momento dell'acquisto coincide con quello della delazione, cioè della morte del testatore, a meno che non si tratti di legato sotto condizione sospensiva ove, pur essendo la delazione operativa, l'efficacia retroattiva della condizione comporta che, al suo verificarsui, gli effetti della disposizione condizionata retroagiscano al tempo della apertura della successione (Cass. 28 febbraio 1969 n. 663).
Alla semplice accettazione viene riconosciuta cioè la funzione di conferma dell'avvenuto acquisto, per cui è impedito al legittimario-legatario l'esercizio dello ius poenitendi e il diritto di chiedere un supplemento, ove il valore della legittima sia superiore (Cass. II giugno 1955 n. 1788).
È d'ausilio, infine, alla definizione del creditore legatario, lo studio della rinuncia che è il mezzo tecnico previsto per evitare il conseguimento del legato, da esercitare con libertà di forma, argomentando dall'art. 649 c.c. in relazione all'art. 519 c.c., salvo quando il legato abbia ad oggetto beni immobili, nel qual caso la rinuncia si risolve in un atto di dimissione della proprietà o di diritto reale su tali beni già acquisiti al patrimonio del rinunziante, in base al principio della trasmissione de iure per effetto della delazione al momento dell'apertura della successione, e va redatta, a norma dell'art. 1350 n. 5 c.c., espressamente pe riscritto ad substantiam a pena di nullità (Cass. 21 febbraio 1972 n. 513).
La rinuncia produce la risoluzione dell'acquisto già avvenuto a favore del legatario e retroagisce al tempo dell'apertura della successione, comportando il ripristino della situazione esistente come, del resto, è confermato dalla analogia con la rinuncia all'eredità, prevista dall'art. 521 c.c., e dalle disposizioni di cui agli artt. 674 e 675 c.c. in tema di equivalenza tra eredità e legato, ai fini dell'accrescimento, nel senso che, qualora il legatario rinunzi, la quota di legato si accresce al collegatario con effetto dal momento dell'apertura della successione. Rappresenta, cioè, una sorta di condizione risolutiva di un acquisto già verificato e la limitazione dei suoi effetti, soltanto all'ambito della successione a causa di morte, consente di superare le contraddizioni collegate alla natura dell'atto abdicativo. Alla stregua di tali presupposti, è possibile risolvere nel caso il problema del momento in cui si è verificata l'estinzione del debito in forza della disposta attribuzione patrimoniale, caratterizzata da sostituzione alla prestazione dovuta di una prestazione diversa.
Posto che la situazione giuridica in cui versava la legataria contemplava l'acquisto di diritto del legato al momento della delazione, la funzione del consenso, desumibile dalla mancata rinuncia, espressa in un tempo successivo alla morte della testataria, aveva la funzione di assicurare il definitivo conseguimento della disposta attribuzione (Cass. 7 luglio 1971 n. 2132) svolgendo il ruolo di conferma di effetti estintivi già verificatisi del debito, in dipendenza della attribuzione patrimoniale solvendi causa fatta dal de cuius col testamento. Resta da esaminare l'altra questione, attinente, nel profilo del vizio denunciato, alla corretta verifica da parte del Tribunale del credito preteso, in tutte le sue componenti, e del valore del bene attribuito con la disposizione testamentaria nonché il risultato dell'accertamento in dipendenza della ritenuta estinzione del debito. La doglianza, per quanto attiene il diritto di usufrutto su distinti immobili attribuito dalla testatrice, è infondata. Riguardando specificamente l'omessa valutazione della vita della beneficiaria del lascito, essa, anche per la non chiara formulazione, o tende ad escludere in astratto la valutabilità del diritto o involge parametri utilizzati in concreto per stabilirne il valore. In entrambi i casi il Tribunale ha fornito, come si evince dall'esame della decisione impugnata, una più che esauriente ed articolata motivazione, osservando che la pretesa alea insita nell'usufrutto non esclude una valutabilità economica, evidentemente proprio per il tipo di facoltà che fanno capo a tale diritto, e che il consulente tecnico d'ufficio, designato in primo grado, avendo fatto uso di validi criteri di stima, determinando il valore in almeno cinquanta milioni, in riferimento alla destinazione d'uso attuale e non a quella più conveniente sotto un profilo rigorosamente economico, senza tra l'altro ricevere rilievo alcuno. Per quanto concerne l'adeguatezza della motivazione sul punto dell'accertamento delle reali prestazioni dovute in favore della legataria, in dipendenza del rapporto di lavoro domestico, e quindi della corrispondenza o meno esattamente delle diverse prestazioni disposte con il legato, la censura è invece fondata, poiché incombeva ai giudici del merito accertare le singole pretese esposte in ricorso e determinare l'ammontare dei crediti, in relazione alle prove fornite ed ai mezzi di controllo della prova invocati, rivalutando all'esito, a norma degli artt. 429, terzo comma, c.p.c. i crediti di lavoro con decorrenza dal giorno della loro maturazione, sulla base degli indici trimestrali ISTAT succedutisi nel lasso di tempo preso in considerazione, data la presunzione assoluta di dannosità della svalutazione monetaria (Cass. 26 gennaio 1984 n. 622), e calcolando gli interessi nella misura legale secondo l'espressa previsione della norma citata (Cass. 10 settembre 1980 n. 5211; 13 novembre 1978 n. 5212).
Tutto ciò è stato omesso perché il Tribunale ha ritenuto estinto il debito originario, rapportando al valore del bene attribuito con il legato, quello di crediti calcolati con esclusivo riferimento alle somme reclamate, in base alla assiomatica considerazione di aver esaurito l'esame di tutte le pretese della ricorrente e senza perciò aver dato adeguata spiegazione del suo convincimento.
Il secondo motivo deve essere quindi accolto, sussistendo in conclusione il difetto di motivazione della sentenza impugnata dedotto.
All'accoglimento del secondo motivo consegue l'assorbimento del terzo motivo del ricorso che, vertendo sulla diversa distribuzione delle spese del giudizio d'appello, è travolto dalla pronuncia. La sentenza impugnata va perciò cassata con rinvio al Tribunale di Siracusa che, nell'accertare i sopra indicati punti decisivi, dovrà uniformarsi al principio di diritto:
"incorre in vizio di motivazione la sentenza del giudice del merito il quale, allo scopo di determinare, in presenza di disposizione di attribuzione patrimoniale solvendi causa fatta dal de cuius con il testamento in favore del proprio creditore, se sia estinta in tutto o in parte l'obbligazione preesistente, non verifichi, previo accertamento dei valori da contrapporre, la corrispondenza tra il bene attribuito con la disposizione testamentaria e la prestazione dovuta".
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
rigetta il primo motivo; accoglie il secondo, assorbito il terzo;
cassa e rinvia al Tribunale di Siracusa anche per le spese. Roma, 10 giugno 1988.

 
 
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