TESTAMENTO PUBBLICO
Sez. 2, Sentenza n. 12437 del 09/12/1997
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO PER ATTO NOTARILE - PUBBLICO - SOTTOSCRIZIONI - MANCANZA - Cause - Cecità del testatore - Rilevanza - Limiti - Indagine del notaio rogante volta a verificare la effettiva correlazione tra lo "status" di non vedente e la effettiva incapacità a vergare la propria firma - Necessità.
Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 della legge n. 18 del 1975 in tema di atti sottoscritti da soggetti non vedenti sono tali da escludere la legittimità dell'affermazione secondo la quale detta condizione fisica sia "ex se" sufficiente a giustificare la mancata apposizione della propria firma su di un atto da parte del cieco, considerando, viceversa, il nostro ordinamento tali soggetti come persone dotate, in linea di principio, della capacità di firmare tutti gli atti documentali che li riguardino. Ne consegue che un testamento pubblico non sottoscritto dal non vedente non può essere dichiarato valido sull'erroneo presupposto dell'idoneità a costituire utile succedaneo alla sottoscrizione (ai sensi del disposto di cui all'art. 603, comma primo cod. civ.) la mera dichiarazione resa dal testatore al notaio rogante (e da questi trasfusa nell'atto) di essere impossibilitato a sottoscrivere perché cieco, nella mancanza di qualsiasi verifica in ordine alla concreta correlabilità a tale "status" di una effettiva e non ovviabile incapacità a vergare la propria firma e, quindi, di ogni accertamento sulla effettiva veridicità e valenza di tale professione di incapacità a sottoscrivere che, viceversa, va, in concreto, riscontrata ed accertata. |